§ 93.1.3 - R.D. 13 maggio 1929, n. 836.
Partecipazione dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.1 autoservizi
Data:13/05/1929
Numero:836


Sommario
Art. 1.      L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a partecipare ad imprese in forma di società anonime per azioni, aventi per fine l'acquisizione e l'incremento [...]
Art. 2.      Gli impiegati delle ferrovie dello Stato possono partecipare all'amministrazione delle imprese di cui all'articolo precedente, o ricevere incarichi dalle imprese stesse, [...]
Art. 3.  [3]


§ 93.1.3 - R.D. 13 maggio 1929, n. 836. [1]

Partecipazione dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia e l'esercizio dei servizi complementari ed accessori

(G.U. 4 giugno 1929, n. 129)

 

 

     Art. 1.

     L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a partecipare ad imprese in forma di società anonime per azioni, aventi per fine l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia e l'esercizio dei servizi complementari ed accessori.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, a partecipare a società per azioni con sede in Italia ed aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione, nella fase di avviamento, di linee ferroviarie in territorio estero [2] .

 

          Art. 2.

     Gli impiegati delle ferrovie dello Stato possono partecipare all'amministrazione delle imprese di cui all'articolo precedente, o ricevere incarichi dalle imprese stesse, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni.

     Alla partecipazione nell'amministrazione delle imprese predette non è applicabile l'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868.

 

          Art. 3. [3]

     Qualora le società di cui al secondo comma del precedente articolo 1 siano interessate ad appalti aggiudicati a seguito di gare internazionali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata anche in deroga alle norme vigenti, ad utilizzare proprio personale presso le predette società, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate al secondo comma dell'articolo 1. I relativi oneri graveranno sulle menzionate società.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà essere altresì autorizzata, con il decreto ministeriale di cui al precedente comma ovvero con decreti successivi, a fornire attrezzature e materiali a titolo di locazione.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 18 marzo 1976, n. 47.

[3]  Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.L. 18 marzo 1976, n. 47.