§ 93.4.183 - D.L. 18 marzo 1976, n. 47 .
Partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:18/03/1976
Numero:47


Sommario
Art. 1.      All'art. 1 del regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 93.4.183 - D.L. 18 marzo 1976, n. 47 [1] .

Partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero.

(G.U. 18 marzo 1976, n. 73)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 1 del regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente comma:

     "L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, a partecipare a società per azioni con sede in Italia ed aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione, nella fase di avviamento, di linee ferroviarie in territorio estero".

 

          Art. 2. [2]

     Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente art. 3:

     “Qualora le società di cui al secondo comma del precedente art. 1 siano interessate ad appalti aggiudicati a seguito di gare internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti, ad utilizzare proprio personale presso le predette società, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate al secondo comma dell'art. 1. I relativi oneri graveranno sulle menzionate società.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà essere altresì autorizzata, con il decreto ministeriale di cui al precedente comma ovvero con decreti successivi, a fornire attrezzature e materiali a titolo di locazione".

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 26 aprile 1976, n. 190.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.