§ 93.4.6e - Legge 2 dicembre 1952, n. 1848.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:02/12/1952
Numero:1848


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è ratificato con le seguenti modificazioni


§ 93.4.6e - Legge 2 dicembre 1952, n. 1848. [1]

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 9 dicembre 1952, n. 285)

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1. Prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     "Se i Sottosegretari di Stato sono due entrambi fanno parte del Consiglio di amministrazione ed uno di essi, in caso di assenza del Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro".

     Art. 2. Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) dell'art. 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato.

     I consiglieri indicati alla lettera g) sono designati elettivamente uno per ciascuna delle categorie del personale ferroviario e precisamente: personale dirigente (gruppo A ); personale degli uffici (gruppi B e C, personale d'ordine e subalterno); personale esecutivo. La elezione è fatta distintamente per ciascuna categoria e ad essa partecipano soltanto gli appartenenti alla categoria stessa. Le modalità per le suddette elezioni sono stabilite dal Ministro per i trasporti, sentite le organizzazioni sindacali del personale più rappresentative.

     I consiglieri di cui alla lettera h) sono scelti dal Ministro per i trasporti.

     L'ufficiale superiore aggregato è designato dal Ministro per la difesa e nominato con decreto del Ministro per i trasporti".

     Art. 3. Il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l'ufficiale superiore aggregato possono sempre essere confermati, quelli di cui alla lettera h) possono essere confermati soltanto per un secondo triennio. I consiglieri rappresentanti del personale possono essere sempre rieletti. La conferma o la rielezione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per la nomina, fatta, eccezione per i consiglieri di cui alla lettera b), i quali, anche se avessero superati i limiti di età per il collocamento a riposo, potranno essere confermati, ma solo per un triennio".

     Art. 4. Al secondo comma le parole "ha la preponderanza" sono sostituite con "prevale".

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.