§ 93.4.117 - Legge 27 aprile 1962, n. 211.
Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:27/04/1962
Numero:211


Sommario
Art. 1.      L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a predisporre un piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il [...]
Art. 2.      Per la realizzazione della prima fase del piano, l'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma di lire 800 [...]
Art. 3.      Il piano per il primo quinquennio sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, previo parere del [...]
Art. 4.      Nella prima fase del piano, saranno destinati
Art. 5.      I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 800 miliardi saranno provveduti con operazioni di credito
Art. 6.      I mutui di cui al precedente art. 5 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra [...]
Art. 7.      Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma [...]
Art. 8.      Le operazioni di mutuo di cui ai precedenti articoli e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui [...]
Art. 9.      E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato, a modifica di quanto disposto dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, di eseguire, almeno fino alla [...]
Art. 10.      Le norme di cui ai primi sei commi dell'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificate dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, dall'art. 9 del regio [...]
Art. 11.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge


§ 93.4.117 - Legge 27 aprile 1962, n. 211. [1]

Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato

(G.U. 9 maggio 1962, n. 118)

 

 

     Art. 1.

     L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a predisporre un piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete, per l'importo presunto di 1.500 miliardi di lire.

     Il piano sarà realizzato in due fasi, ciascuna della durata di un quinquennio.

 

          Art. 2.

     Per la realizzazione della prima fase del piano, l'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma di lire 800 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare i limiti delle somme che verranno iscritte nella parte straordinaria del bilancio della stessa Azienda ferroviaria, in ragione di:

lire

130

miliardi

nell'esercizio

1962-63

"

150

"

"

1963-64

"

160

"

"

1964-65

"

180

"

"

1965-66

"

180

"

"

1966-67

     Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i trasporti, d'intesa coi Ministri per il bilancio e per il tesoro, presenterà al Parlamento una relazione sull'esecuzione data nel quadriennio al piano, formulando, previo parere del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato e nel quadro della programmazione generale, le proposte per gli interventi e la spesa per il secondo piano quinquennale.

 

          Art. 3.

     Il piano per il primo quinquennio sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Esso può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i singoli settori di cui all'art. 4 e approvati con separati decreti.

     Nella stessa forma saranno approvate le eventuali variazioni.

     Con la relazione economica generale del 1963 sarà data comunicazione al Parlamento del piano.

     Il Ministro per i trasporti darà inoltre comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dello stato di avanzamento delle opere e delle forniture contemplate nel piano stesso, al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

          Art. 4.

     Nella prima fase del piano, saranno destinati:

     a) lire 320 miliardi al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;

     b) lire 100 miliardi al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento;

     c) lire 40 miliardi alla costruzione di alloggi patrimoniali ed economici per i ferrovieri e di alloggi raggruppati per il personale di linea;

     d) lire 5 miliardi al graduale aumento di capitale delle società di cui l'Azienda ferroviaria detiene una partecipazione azionaria, allo scopo di promuovere il potenziamento delle attrezzature destinate all'esercizio dei servizi automobilistici nonchè dei servizi complementari e accessori dell'esercizio ferroviario.

     Le restanti disponibilità saranno ripartite, secondo rigorosi criteri di priorità, tra le altre opere necessarie per aumentare la sicurezza dell'esercizio, per migliorare i trasporti operai di massa, per migliorarne l'efficienza, per accrescere la potenzialità delle linee e degli scali, per migliorare i servizi accessori, per migliorare l'istruzione professionale del personale, per completare l'elettrificazione delle linee, per ammodernare e potenziare le officine, i depositi nonchè gli altri impianti strettamente e direttamente legati all'efficienza e alla sicurezza dell'esercizio.

 

          Art. 5.

     I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 800 miliardi saranno provveduti con operazioni di credito.

     A tal fine l'Azienda ferroviaria è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, da collocarsi sia all'interno sia all'estero, a mano a mano che se ne presenterà il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 800 miliardi.

 

          Art. 6.

     I mutui di cui al precedente art. 5 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda delle ferrovie dello Stato e gli Enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto. Le rate di interessi e ammortamento saranno iscritte con distinta imputazione, nei bilanci della stessa Azienda e specificatamente vincolate a favore dell'Ente mutuante.

 

          Art. 7.

     Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda ferroviaria.

     Alla stessa Azienda ferroviaria compete pure il rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui che siano stati o debbano essere contratti in applicazione di precedenti specifiche autorizzazioni di legge.

 

          Art. 8.

     Le operazioni di mutuo di cui ai precedenti articoli e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

 

          Art. 9.

     E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato, a modifica di quanto disposto dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, di eseguire, almeno fino alla concorrenza della somma di 320 miliardi, opere e forniture per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle linee e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare, nonchè dei mezzi di esercizio destinati ai servizi delle linee e degli impianti medesimi.

     Le forniture e le lavorazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal precedente comma sono riservate, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse Regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

     In ogni caso le forniture di materiale rotabile non potranno essere d'importo inferiore ai due quinti della relativa spesa complessiva.

 

          Art. 10.

     Le norme di cui ai primi sei commi dell'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificate dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, dall'art. 9 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, dall'art. 1 della legge 22 novembre 1956, n. 1337, e dagli art. 4 e 5 della legge 21 marzo 1958, n. 289, sono sostituite dalle seguenti, a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

     Sono spese ordinarie di esercizio quelle concernenti il personale, i combustibili e l'energia elettrica, la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli impianti fissi, del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, ed in genere tutte le altre spese riguardanti l'esercizio ferroviario.

     Sono spese complementari di esercizio quelle:

     a) per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi;

     b) per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto;

     c) per il rinnovamento del materiale di esercizio;

     d) per le migliorie di carattere patrimoniale.

     Per la manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati e degli impianti fissi, e per la manutenzione e riparazione del materiale rotabile, delle navi traghetto e degli altri mezzi di esercizio, verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 20 per cento dei prodotti del traffico.

     Per le spese di rinnovamento di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo, verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore al 10 per cento dei prodotti del traffico.

     La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) è mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi [2] .

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 19 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.