§ 93.4.84 - Legge 22 novembre 1956, n. 1337.
Acquisto di nuovo materiale rotabile e lavori di miglioria di quello esistente, per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:22/11/1956
Numero:1337


Sommario
Art. 1.      A far tempo dall'esercizio 1957-58, l'assegnazione a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato [...]
Art. 2.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per la costruzione di nuovo materiale rotabile e per lavori di miglioria al materiale [...]
Art. 3.      Lo svolgimento dei lavori da commettersi all'industria privata ai sensi del primo comma dell'art. 2 e i relativi pagamenti saranno regolati in guisa che a questi ultimi [...]


§ 93.4.84 - Legge 22 novembre 1956, n. 1337. [1]

Acquisto di nuovo materiale rotabile e lavori di miglioria di quello esistente, per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 1 dicembre 1957, n. 304)

 

 

     Art. 1.

     A far tempo dall'esercizio 1957-58, l'assegnazione a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto, è stabilita in misura non superiore al 5 per cento dei prodotti del traffico.

 

          Art. 2.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per la costruzione di nuovo materiale rotabile e per lavori di miglioria al materiale esistente, da commettersi all'industria privata, fino a concorrenza della spesa complessiva di lire 50.000.000.000 (cinquanta miliardi).

     Alla copertura degli impegni suddetti, si provvederà destinandovi, per cinque esercizi finanziari, a far tempo dall'esercizio 1957-58 e fino all'esercizio 1961-62, la somma annua di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi) da prelevarsi sullo stanziamento che risulterà iscritto annualmente nella parte ordinaria del bilancio della stessa Amministrazione ferroviaria per il rinnovamento del materiale rotabile in virtù del precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Lo svolgimento dei lavori da commettersi all'industria privata ai sensi del primo comma dell'art. 2 e i relativi pagamenti saranno regolati in guisa che a questi ultimi sia possibile far fronte, in ciascun esercizio, con le disponibilità risultanti dalle assegnazioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.