§ 93.4.93 - Legge 21 marzo 1958, n. 289.
Prima esecuzione di un piano quinquennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:21/03/1958
Numero:289


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad attuare, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 175.000 milioni, l'esecuzione di un organico [...]
Art. 2.      Le spese occorrenti per l'esecuzione del rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi compresi nel piano di cui all'art. 1, saranno finanziate, fino a [...]
Art. 3.      La somma di lire 125.000 milioni occorrente per l'esecuzione delle altre opere e forniture non contemplate dall'art. 2 e comprese nello stesso piano di cui all'art. 1, [...]
Art. 4.      L'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, è ulteriormente modificato come segue
Art. 5.      La somma da stanziarsi in bilancio pel rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi, ai sensi dell'art. 4, sarà iscritta in un apposito distinto capitolo dello [...]
Art. 6.      I mutui di cui all'art. 3 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra [...]
Art. 7.      Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio


§ 93.4.93 - Legge 21 marzo 1958, n. 289. [1]

Prima esecuzione di un piano quinquennale per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 12 aprile 1958, n. 88)

 

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad attuare, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 175.000 milioni, l'esecuzione di un organico piano quinquennale di ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato concernente il rinnovamento ed il rafforzamento dei binari, la dieselizzazione della trazione sulle linee principali esercitate a vapore, l'installazione di moderni impianti di sicurezza, segnalamento e blocco, l'aumento ed il miglioramento dei rotabili, l'elettrificazione di alcune linee, il rinnovamento degli impianti fissi, nonchè altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino strettamente connessi alla realizzazione del piano come sopra specificato.

 

          Art. 2.

     Le spese occorrenti per l'esecuzione del rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi compresi nel piano di cui all'art. 1, saranno finanziate, fino a concorrenza della somma complessiva di lire 50.000 milioni, con l'assegnazione, per cinque esercizi finanziari a far tempo dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1962-63:

     a) della somma di lire 8500 milioni da prelevarsi sullo stanziamento che risulterà iscritto annualmente nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al capitolo di cui al primo comma dell'art. 5 ed ai sensi dell'art. 4;

     b) della somma di lire 1500 milioni da prelevarsi per l'esercizio 1958-59 sullo stanziamento iscritto nel bilancio dell'Amministrazione suddetta al capitolo n. 58 "Migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee e agli impianti a carico dell'esercizio" e, per quattro esercizi successivi, sullo stanziamento da iscrivere, per il medesimo titolo, sul capitolo corrispondente.

 

          Art. 3.

     La somma di lire 125.000 milioni occorrente per l'esecuzione delle altre opere e forniture non contemplate dall'art. 2 e comprese nello stesso piano di cui all'art. 1, sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in ragione di lire 30.000 milioni in ciascuno degli esercizi 1958-1959 e 1959-60, di lire 25.000 milioni nell'esercizio 1960-61 e di lire 20.000 milioni in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63.

     I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 125.000 milioni di cui al precedente comma, saranno provveduti con operazioni di credito.

     A tale fine, l'Amministrazione è autorizzata a contrarre mutui, da collocarsi sia all'interno che all'estero, mano a mano che se ne presenterà il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 125.000 milioni.

 

          Art. 4.

     L'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, è ulteriormente modificato come segue:

     Quarto comma; lettera b):

     b) pel rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi, per cui verrà stanziata in bilancio una somma non inferiore a quella che verrà a risultare iscritta, per questo titolo, sul bilancio dell'esercizio 1958-59;

     Quinto comma:

     I ricavi del materiale fuori uso e di demolizione, provenienti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e dal rinnovamento dei binari, degli altri impianti fissi e dei rotabili, formeranno oggetto di appositi capitoli e articoli dell'entrata ed il loro importo sarà aggiunto agli stanziamenti di spesa corrispondenti ai suddetti titoli.

 

          Art. 5.

     La somma da stanziarsi in bilancio pel rinnovamento dei binari e degli altri impianti fissi, ai sensi dell'art. 4, sarà iscritta in un apposito distinto capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Tale somma, per l'esercizio 1958-59, è stabilita nell'importo di lire 14.300 milioni di cui:

     a) lire 5500 milioni pari allo stanziamento iscritto, nello stesso stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio suddetto; al capitolo n. 56 "Rinnovamento della parte metallica dell'armamento", da trasferirsi da questo capitolo, che viene soppresso;

     b) lire 8800 milioni, da trasferirsi dal capitolo n. 16 "Manutenzione della linea", sempre dello stato di previsione suddetto, quale quota parte dello stanziamento di questo capitolo riferibile ai lavori ed alle forniture aventi carattere di rinnovamento.

 

          Art. 6.

     I mutui di cui all'art. 3 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

     Il periodo d'ammortamento dei mutui non potrà essere, comunque, superiore ai trenta anni.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sarà stato contratto. Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta impostazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore dell'ente mutuante.

 

          Art. 7.

     Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1921, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.