§ 38.7.2a - Legge 15 luglio 1966, n. 605.
Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:15/07/1966
Numero:605


Sommario
Art. 1.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad attuare un programma decennale di costruzione di alloggi per i ferrovieri, con inizio dal 1° gennaio 1966
Art. 2.      Al finanziamento del programma di cui all'art. 1 sarà provveduto con un fondo a cui affluiranno
Art. 3.      Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti tutti i ferrovieri in attività di servizio
Art. 4.      Il programma decennale di costruzione di case per i ferrovieri è predisposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed è sottoposto all'approvazione del [...]
Art. 5.      L'esecuzione dei programmi nelle singole Provincie, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi delle case popolari ed all'Istituto [...]
Art. 6.      Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria
Art. 7.      La progettazione delle costruzioni previste dal programma dovrà tener conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, [...]
Art. 8.      La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 6 sarà effettuata, prima della consegna [...]
Art. 9.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad impiegare il fondo di rotazione, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, per la concessione, a favore di [...]
Art. 10.      L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto in 20 anni
Art. 11.      La concessione dei prestiti ai singoli ferrovieri che saranno stati ammessi ad usufruirne, in seguito a richiesta di costruzione di nuovo alloggio o di acquisto, sarà [...]
Art. 12.      L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a concedere mutui con garanzia ipotecaria d'importo non superiore a sei milioni di lire a [...]
Art. 13.      L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto nel termine non superiore ai 20 anni
Art. 14.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni una polizza collettiva di [...]
Art. 15.      L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a concedere, nei limiti delle disponibilità derivanti dalle proprie riserve matematiche [...]
Art. 16.      Le somme necessarie al pagamento dei contributi di concorso ai prestiti ed alle assicurazioni di cui agli artt. 12 e 14 saranno prelevate dagli interessi versati al [...]
Art. 17.      L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è tenuto ad accertare, prima della concessione del mutuo, se sussistano le condizioni stabilite dagli [...]
Art. 18.      I servizi di cassa e bancari inerenti alla gestione case per i ferrovieri oggetto della presente legge, sono affidati all'Istituto nazionale di previdenza e credito [...]
Art. 19.      Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, approva i bandi di concorso per la concessione [...]
Art. 20.      Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di determinare, in rapporto alle [...]
Art. 21.      In deroga al disposto dell'art. 3, concorrono all'assegnazione degli alloggi costruiti direttamente dall'Amministrazione ferroviaria ai sensi della presente legge i [...]
Art. 22.      Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della [...]
Art. 23.      La gestione del fondo destinato, ai sensi della presente legge, a finanziare il programma decennale di costruzione di case per ferrovieri, è iscritta in un apposito [...]


§ 38.7.2a - Legge 15 luglio 1966, n. 605. [1]

Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri.

(G.U. 6 agosto 1966, n. 195).

 

 

     Art. 1.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad attuare un programma decennale di costruzione di alloggi per i ferrovieri, con inizio dal 1° gennaio 1966.

 

          Art. 2.

     Al finanziamento del programma di cui all'art. 1 sarà provveduto con un fondo a cui affluiranno:

     a) il gettito degli introiti derivanti dalla cessione in proprietà ai ferrovieri degli alloggi di cui al Decreto del presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni;

     b) il gettito degli introiti derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge, nonché dall'ammortamento per capitali ed interessi dei prestiti concessi per la costruzione o l'acquisto di alloggi;

     c) la somma di 5 miliardi che, nel piano di costruzione alloggi per i ferrovieri approvato con decreto interministeriale n. 789 del 14 agosto 1962, in applicazione della legge 27 aprile 1962, n. 211, è stata riservata alla costruzione di alloggi di tipo economico.

     Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, può inoltre destinare al fondo di cui al comma precedente, gli introiti derivanti dalla vendita dei terreni ferroviari non necessari all'esercizio.

     Il 70 per cento del fondo suddetto è riservato alla costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a favore dei ferrovieri singoli o consociati in cooperative i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare. Nella ripartizione di tale fondo di rotazione la parte destinata agli acquisti di alloggi non può superare il 25 per cento delle somme annualmente disponibili.

 

          Art. 3.

     Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti tutti i ferrovieri in attività di servizio.

     Ne sono esclusi quando essi stessi, o membri del loro nucleo familiare, conviventi ed a carico, siano o siano stati assegnatari di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso od il contributo dello Stato o di Ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da Ente pubblico, ovvero quando essi stessi o membri del loro nucleo familiare, conviventi ed a carico, siano proprietari di un alloggio idoneo, iscritto alle conservatorie del registro immobiliare delle località in cui sorgono le costruzioni, ovvero risultino proprietari, in qualsiasi località, di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire 200 mila. Si ritiene idoneo l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani.

     L'esclusione si applica altresì nel caso in cui il ferroviere sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa la parte afferente ai redditi di ricchezza mobile di categoria C-2, risulti superiore a lire 1.200.000 annue.

 

          Art. 4.

     Il programma decennale di costruzione di case per i ferrovieri è predisposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato. [2]

     Nella formulazione del programma sarà tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario e della carenza di alloggi nelle diverse località.

 

          Art. 5.

     L'esecuzione dei programmi nelle singole Provincie, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi delle case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge, previa approvazione dei progetti tecnici da parte del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. [3]

     I predetti Enti provvederanno direttamente all'esecuzione dei piani.

     Con Decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sarà fissata la percentuale spettante agli Istituti autonomi per le case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato quale rimborso di spese sostenute per le funzioni da essi esercitate.

     All'acquisizione delle aree edificabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge, provvederà l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a carico del fondo di cui all'art. 2, salvi i casi previsti nell'ultimo comma del predetto art. 2.

     Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per ogni località, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo per le costruzioni da realizzare nelle aree di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria.

     Allo scopo suddetto è ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

     La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, cui spetta altresì di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

 

          Art. 6.

     Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

     Gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati o dati in locazione dall'assegnatario prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione; tale vincolo non sussiste per gli agenti trasferiti in altre località per esigenze di servizio.

     I contratti stipulati in violazione a quanto stabilito al precedente comma sono nulli.

     Gli alloggi così assegnati saranno riscattabili in 30 anni.

 

          Art. 7.

     La progettazione delle costruzioni previste dal programma dovrà tener conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, conformemente ai criteri stabiliti dalla "Gescal" a norma della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

     Il superamento di tali limiti potrà, in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile anche durante il corso dei lavori. Fuori di tali casi gli Istituti autonomi case popolari e l'Istituto nazionale case impiegati dello Stato saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi.

     L'Azienda delle ferrovie dello Stato, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati, provvederà ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato.

     I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso Istituti bancari.

 

          Art. 8.

     La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 6 sarà effettuata, prima della consegna degli alloggi, sulla base dei costi convenzionali a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, tenuto conto dell'interesse del 3 per cento oppure sulla base dei costi effettivi.

     L'importo delle rate determinate come sopra, da versare al fondo di cui all'art. 2, sarà definitivo agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assegnazione.

 

          Art. 9.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad impiegare il fondo di rotazione, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, per la concessione, a favore di ferrovieri, trovantisi nelle condizioni previste dall'art. 3, di prestiti con garanzia ipotecaria per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi in esso previsti.

 

          Art. 10.

     L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto in 20 anni.

     I prestiti saranno gravati del tasso annuo d'interesse del 3 per cento.

     Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati al fondo di rotazione.

     Non potranno essere gravati sui mutuatari altri oneri a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'art. 1224 del Codice civile.

 

          Art. 11.

     La concessione dei prestiti ai singoli ferrovieri che saranno stati ammessi ad usufruirne, in seguito a richiesta di costruzione di nuovo alloggio o di acquisto, sarà subordinata all'accertamento sulla idoneità dei progetti predisposti a cura degli interessati o sull'idoneità degli alloggi da acquistare in relazione alla loro residenza ed alle norme tecniche ed ai costi fissati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Nel caso di prestito per costruzione, l'erogazione di esso sarà effettuata a misura dell'avanzamento regolare dei lavori di costruzione dell'alloggio cui il prestito stesso ha riferimento.

 

          Art. 12.

     L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a concedere mutui con garanzia ipotecaria d'importo non superiore a sei milioni di lire a favore di ferrovieri, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, per finanziare la costruzione o l'acquisto di alloggi fino all'80 per cento del costo, nelle località comprese nel programma predisposto secondo i criteri stabiliti nell'art. 4 e tenuto conto dei criteri di preferenza previsti nell'art. 19.

     Per la concessione dei mutui di cui al comma precedente, l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni utilizzerà le disponibilità derivanti dalle proprie riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita.

 

          Art. 13.

     L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto nel termine non superiore ai 20 anni.

     I prestiti saranno concessi al tasso annuo di interesse del 3,50 per cento e non potranno essere gravati sui mutuatari altri oneri a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'art. 1224 del Codice civile.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni apposita convenzione per determinare il concorso della stessa Azienda ferroviaria a favore del predetto Istituto negli interessi sui prestiti concessi.

     Tale convenzione sarà approvata con Decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 14.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni una polizza collettiva di assicurazione per la costituzione di un fondo a favore dei ferrovieri tenuti ad abitare in alloggi di servizio dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 33 e 34 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, da impiegare nella costruzione o nell'acquisto di alloggi economici da assegnare in proprietà ai medesimi dopo il collocamento a riposo o, in caso di premorienza alla famiglia superstite.

     I ferrovieri che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 ed al precedente comma del presente articolo, possono chiedere di prenotare la costruzione o l'acquisto di un alloggio in qualsiasi località e di avvalersi della polizza di assicurazione, autorizzando l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a trattenere sulla propria retribuzione una somma non inferiore a tre volte, per i fabbricati di costruzione anteriore al 1945, e a due volte e mezzo, per i fabbricati costruiti successivamente, la riduzione sul canone mensile di affitto di cui all'art. 33 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

     Se la quota di premio a carico dell'assicurato così determinata è superiore, tenuto conto del concorso dell'Azienda ferroviaria di cui al successivo articolo, al premio occorrente per la liquidazione del capitale da assicurare per la prenotazione dell'alloggio, la trattenuta sulla retribuzione viene proporzionalmente diminuita.

     In ogni caso la quota di premio a carico dell'assicurato deve essere di importo sufficiente ad assicurare la liquidazione in caso di morte, tenuto conto del concorso della Azienda ferroviaria di cui al successivo articolo, della somma occorrente per la costruzione o l'acquisto dell'alloggio prenotato.

     Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche agli agenti che risiedono nelle località straniere previste dall'art. 26 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, i quali godono del soprassoldo di località, quando si verifichi la cessazione dall'incarico in territorio estero o quando siano collocati a riposo con rientro in territorio nazionale e, in caso di premorienza alla famiglia superstite, ed il relativo premio di assicurazione grava integralmente a carico degli interessati.

 

          Art. 15.

     L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a concedere, nei limiti delle disponibilità derivanti dalle proprie riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita, mutui integrativi con garanzia ipotecaria ai ferrovieri il cui fondo individuale, risultante dalla polizza assicurativa di cui al precedente articolo, non abbia raggiunto, alla data del collocamento a riposo, almeno l'80 per cento della somma occorrente per la costruzione o l'acquisto dell'alloggio prenotato.

     I prestiti integrativi, fino a raggiungere il predetto 80 per cento, saranno concessi alle condizioni e con il concorso dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 13.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato concorre al pagamento del premio di assicurazione con un contributo corrispondente al valore attuale degli interessi integrativi che sarebbero stati corrisposti all'Istituto predetto su un mutuo di importo uguale al capitale di assicurazione, in caso di morte dell'assicurato, e uguale all'importo della liquidazione spettante allo stesso assicurato, in caso di collocamento a riposo.

     Le condizioni della polizza collettiva di assicurazione e la stipulazione della medesima sono approvate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 16.

     Le somme necessarie al pagamento dei contributi di concorso ai prestiti ed alle assicurazioni di cui agli artt. 12 e 14 saranno prelevate dagli interessi versati al fondo di cui all'art. 2:

     in conto ammortamento alloggi assegnati in proprietà ai sensi dei precedenti artt. 6 ed 8;

     in conto ammortamento prestiti concessi a singoli ferrovieri per costruzione ed acquisto alloggi ai sensi dei precedenti artt. 9 e 10;

     in conto deposito bancario dei fondi di cui all'art. 2, durante la loro giacenza presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, ai sensi del successivo art. 18.

 

          Art. 17.

     L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è tenuto ad accertare, prima della concessione del mutuo, se sussistano le condizioni stabilite dagli artt. 3 ed 11 circa il titolo del richiedente e l'idoneità dei progetti di costruzione o degli alloggi da acquistare.

     La concessione del mutuo, di cui al precedente comma, avrà luogo secondo le risultanze dei bandi di concorso, di cui al successivo art. 19.

 

          Art. 18.

     I servizi di cassa e bancari inerenti alla gestione case per i ferrovieri oggetto della presente legge, sono affidati all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

 

          Art. 19.

     Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, approva i bandi di concorso per la concessione ai ferrovieri delle provvidenze previste dalla presente legge, fissando altresì i criteri di formazione delle graduatorie dei richiedenti, distintamente per costruzione di alloggi ed erogazione di prestiti.

     I criteri di preferenza per l'assegnazione dei punteggi di graduatoria dovranno tener conto delle esigenze del servizio ferroviario assunte a base della formulazione del programma di cui al precedente art. 4.

     Alla formazione delle graduatorie, secondo i criteri fissati dal comma precedente, provvedono Commissioni compartimentali formate da tre rappresentanti dell'Azienda, tre rappresentanti del personale e da un presidente nominato dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     I tre rappresentanti dell'Azienda verranno nominati dal direttore compartimentale, quelli del personale pure dal direttore compartimentale, su designazione dei sindacati.

 

          Art. 20.

     Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di determinare, in rapporto alle peculiari necessità dell'Azienda, quali siano gli alloggi di proprietà aziendale, costruiti od acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che possono essere ceduti in proprietà, oltre quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

     Nelle località di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina ed Avezzano, colpite dai terremoti del 1908 e 1915, tutti gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, costruiti fuori dei recinti ferroviari prima del 1940 ed anche successivamente, se trattasi di sopraelevazioni di edifici costruiti prima del 1940, saranno ceduti in proprietà agli attuali assegnatari, purché dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, in servizio o pensionati, o vedove o orfani di ferrovieri.

     Per la cessione degli alloggi di cui ai precedenti commi saranno applicate le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

 

          Art. 21.

     In deroga al disposto dell'art. 3, concorrono all'assegnazione degli alloggi costruiti direttamente dall'Amministrazione ferroviaria ai sensi della presente legge i ferrovieri in servizio, quelli in pensione, nonché le vedove e gli orfani dei ferrovieri, purché titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano baracche di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria e di altre pubbliche Amministrazioni, comunque costruite a seguito dei terremoti del 1908 e del 1915 ed adibite ad alloggio dei ferrovieri.

     A tal fine è riservata, sui fondi disponibili per l'attuazione del piano di cui alla presente legge, la somma di lire 1.200 milioni, da impegnare nei primi tre anni.

 

          Art. 22.

     Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione delle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti alla imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

     Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, così come le costruzioni realizzate, per l'Azienda ferroviaria, dagli Istituti autonomi case popolari e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, godranno della esenzione dai contributi di miglioria. Tuttavia, le aree sulle quali i singoli ferrovieri costruiranno alloggi per uso di abitazione familiare, fruendo a tal fine del fondo di rotazione, previsto nell'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, non godranno dell'esenzione dai contributi di miglioria specifica di cui al Titolo II della legge 5 marzo 1963, n. 246.

     Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorità comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate in base alla presente legge.

     Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilità degli alloggi costruiti in applicazione della presente legge.

 

          Art. 23.

     La gestione del fondo destinato, ai sensi della presente legge, a finanziare il programma decennale di costruzione di case per ferrovieri, è iscritta in un apposito paragrafo delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così sostituito dall'art. 48 della legge 27 luglio 1967, n. 668.

[3] Comma così sostituito dall'art. 49 della legge 27 luglio 1967, n. 668.