§ 93.4.10a - Legge 31 gennaio 1960, n. 39.
Modifica all'art. 201 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:31/01/1960
Numero:39


Sommario
Art. unico.      Con effetto dal 1° maggio 1958, il testo dell'articolo 201 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, è [...]


§ 93.4.10a - Legge 31 gennaio 1960, n. 39. [1]

Modifica all'art. 201 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

(G.U. 23 febbraio 1960, n. 46).

 

 

     Art. unico.

     Con effetto dal 1° maggio 1958, il testo dell'articolo 201 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, è sostituito dal seguente:

     "Il personale fisicamente inidoneo, conservato in servizio anteriormente al 1° maggio 1958, in base all'art. 75, terzo comma, del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, con cambio di qualifica in altra per la quale sia previsto un più elevato limite di età, viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di età e del limite di servizio utile stabilito per la qualifica rivestita, salvo l'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 165.

     La presente norma non si applica al personale fisicamente inidoneo che, anteriormente al 1° maggio 1958, sia passato da una qualifica dell'esercizio ad altra degli uffici ed abbia superato le prove pratiche di dattilografia indette allo scopo di coprire il fabbisogno di personale addetto alla scrittura a macchina.

     Quest'ultimo personale viene collocato a riposo al compimento dei normali limiti d'età e di servizio previsti per la qualifica rivestita".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.