§ 93.4.114 - Legge 4 dicembre 1961, n. 1256.
Determinazione delle piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:04/12/1961
Numero:1256


Sommario
Art. 1.      Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per ciascuna delle qualifiche previste dai quadri di classificazione integrati come al [...]
Art. 2.      Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituite le qualifiche di interprete superiore e di controllore [...]
Art. 3.      Il testo dell'art. 28 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 4.      All'ultimo comma dell'art. 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto quanto segue
Art. 5.      Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è data facoltà al Ministro per i trasporti di provvedere alla copertura dei posti disponibili da destinare a [...]
Art. 6.      I concorsi interni per esami di cui all'art. 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, possono essere banditi, quando occorra, distintamente per specialità o mestiere
Art. 7.      Qualora per il primo biennio dalla data di decorrenza degli effetti della presente legge, i manovali con 10 anni di anzianità non fossero sufficienti a coprire i posti [...]
Art. 8.      La presente legge ha effetto dal 30 giugno 1961
Art. 9.      Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento nell'esercizio 1961-62 per milioni 3.000 sarà provveduto con una aliquota dei maggiori introiti per [...]


§ 93.4.114 - Legge 4 dicembre 1961, n. 1256. [1]

Determinazione delle piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico.

(G.U. 11 dicembre 1961, n. 306)

 

 

     Art. 1.

     Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per ciascuna delle qualifiche previste dai quadri di classificazione integrati come al successivo art. 2, sono stabiliti dalle unite tabelle (allegato n. 1).

 

          Art. 2.

     Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituite le qualifiche di interprete superiore e di controllore viaggiante superiore. Conseguentemente:

     la tabella A sub allegato n. 3-A e la tabella C sub allegato n. 3-C, alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano rispettivamente modificate come dall'annesso allegato (allegato n. 2);

     gli allegati n. 5 e n. 12 della stessa legge sono modificati come dall'annesso allegato (allegato n. 3);

     il quadro di equiparazione già emanato ai sensi dell'art. 2 della cennata legge 26 marzo 1958, n. 425, in relazione alla istituzione delle nuove qualifiche verrà integrato, con proprio decreto, dal Ministro per i trasporti;

     alle qualifiche del personale dell'esercizio, previste dall'art. 58 (premio di operosità) delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, sono aggiunte quelle appresso indicate, a fianco di ciascuna delle quali sono precisate le misure giornaliere di premio spettante:

     interprete superiore: le misure previste per la qualifica di capo gestione superiore;

     controllore viaggiante superiore: le misure previste per la qualifica di controllore viaggiante principale, aumentato di lire 100.

 

          Art. 3.

     Il testo dell'art. 28 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Attribuzioni del personale di concetto degli uffici.

     Il personale di concetto degli uffici svolge attività di carattere amministrativo, contabile e tecnico, corrispondente al grado di cultura richiesto per l'immissione in impiego e previste dai regolamenti dell'Azienda ed espleta le funzioni di ispezione e di controllo che di volta in volta gli vengono attribuite, rimanendo responsabile dell'applicazione delle leggi e regolamenti.

     Al personale delle due qualifiche più elevate del gruppo di concetto può essere attribuita anche la dirigenza di reparti di minore importanza o di unità assimilate".

 

          Art. 4.

     All'ultimo comma dell'art. 47 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto quanto segue:

     "Detto periodo potrà essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico".

 

          Art. 5.

     Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è data facoltà al Ministro per i trasporti di provvedere alla copertura dei posti disponibili da destinare a pubblici concorsi nelle singole carriere in base alle piante stabilite dall'art. 1, mediante reclutamento, nelle qualifiche di prima assunzione, degli idonei dell'ultimo concorso bandito, anche oltre i limiti previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono da considerare concorsi banditi per distinte carriere quello per operaio qualificato del Servizio impianti elettrici e quello per la stessa qualifica e del Servizio materiale e trazione.

     La suddetta facoltà sarà esercitata mediante decreti del Ministro dei trasporti i quali stabiliranno oltre che i quantitativi di assumendi, anche le decorrenze delle assunzioni.

     Analogamente, i posti che in conto delle suddette disponibilità saranno riservati ai concorsi interni di cui all'art. 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, potranno essere coperti, nei casi di concorsi già banditi a posti limitati, con la nomina di idonei oltre i vincitori.

 

          Art. 6.

     I concorsi interni per esami di cui all'art. 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, possono essere banditi, quando occorra, distintamente per specialità o mestiere.

 

          Art. 7.

     Qualora per il primo biennio dalla data di decorrenza degli effetti della presente legge, i manovali con 10 anni di anzianità non fossero sufficienti a coprire i posti disponibili delle qualifiche di ausiliario di stazione e di frenatore, saranno ammessi per lo stesso periodo allo scrutinio per l'avanzamento alle suddette qualifiche anche i manovali con anzianità minore, purchè non inferiore a 5 anni.

     Per lo stesso periodo possono conferirsi promozioni per merito comparativo, alla qualifica di macchinista T. M. a favore del personale della qualifica di aiuto macchinista con almeno 5 anni di permanenza nella qualifica stessa ed in possesso della richiesta abilitazione modulo TV 209.

 

          Art. 8.

     La presente legge ha effetto dal 30 giugno 1961.

     Con la stessa decorrenza sono conferite promozioni per la copertura di posti risultanti disponibili in base alle tabelle organiche di cui al precedente art. 1. Le promozioni stesse sono conferite in base alle graduatorie di merito approvate in seguito agli scrutini efettuati per gli avanzamenti dell'anno 1961.

 

          Art. 9.

     Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento nell'esercizio 1961-62 per milioni 3.000 sarà provveduto con una aliquota dei maggiori introiti per l'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515.

 

 

Allegato N. 1

Piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato

(Omissis)

 

Allegato N. 2

Modifiche ai quadri di classificazione del personale delle ferrovie dello Stato

(Omissis)

 

Allegato N. 3

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.