§ 93.4.136 - Legge 15 febbraio 1967, n. 40.
Modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:15/02/1967
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è integrato con il seguente periodo
Art. 2.      L'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'articolo 61 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il primo comma dell'articolo 66 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti
Art. 5.      L'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'articolo 81 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'articolo 83 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti
Art. 9.      L'articolo 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Il quarto comma dell'articolo 165 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, è soppresso
Art. 11.      Il quinto comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'articolo 204 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, le qualifiche del personale direttivo nonchè tutte quelle che nel quadro [...]
Art. 14.      Nella prima applicazione della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della stessa, i capi treno di prima classe ed i macchinisti di prima classe [...]
Art. 15.      L'anzianità di qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è ridotta a sei anni - ai fini del conferimento della qualifica di [...]
Art. 16.      Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso, con le stesse modalità e decorrenze, al personale femminile rivestito, al 30 [...]
Art. 17.      Il personale che, in applicazione degli articoli 182e188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato inquadrato nella qualifica di aiutante del gruppo ausiliario degli [...]
Art. 18.      Nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici è inquadrato, alle condizioni previste nel seguente capoverso
Art. 19.      Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i manovali utilizzati [...]
Art. 20.      Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la [...]
Art. 21.      Il trattamento previsto dal quinto comma dell'articolo 192 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso a tutti i dipendenti che conseguirono la qualifica di operaio [...]
Art. 22.      I provvedimenti previsti dall'articolo 197 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono attuati in base al quadro di equiparazione delle qualifiche emanato ai sensi [...]
Art. 23.      Ferma rimanendo la decorrenza dell'assunzione nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, i dipendenti provenienti dal reggimento Genio-ferrovieri ed assunti in [...]
Art. 24.      Tra le qualifiche che nella tabella allegato n. 13 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano contrassegnate da asterisco, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e [...]
Art. 25.      I frenatori nominati conduttori a seguito di concorso interno e poi dichiarati decaduti perchè non avevano i tre anni di anzianità nella qualifica di frenatore, sono [...]
Art. 26.      Il personale dell'esercizio che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle [...]
Art. 27.      Gli aumenti di servizio di cui al precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianità od un coefficiente di stipendio [...]
Art. 28.      Le domande intese ad ottenere il collocamento a riposo di cui al precedente articolo 26 devono essere avanzate dagli interessati entro sei mesi dalla data di entrata in [...]
Art. 29.      Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio del 2,50 per cento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il servizio [...]
Art. 30.      All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1966, si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento [...]


§ 93.4.136 - Legge 15 febbraio 1967, n. 40. [1]

Modificazioni ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 28 febbraio 1967, n. 53)

 

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è integrato con il seguente periodo:

     "Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello ordinario e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86".

 

          Art. 2.

     L'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle funzioni della propria qualifica per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempre che non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti nella tabella allegato 15, viene destinato, previa sua domanda, qualora non sia utilizzabile a mansioni limitate della qualifica rivestita, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per le quali sia ritenuto idoneo.

     Subordinatamente alla disponibilità di posti di organico, i dipendenti che siano mutilati o invalidi di guerra o inidonei per cause di servizio o per malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio possono essere trasferiti, ove la minorazione fisica non consenta l'utilizzazione nelle funzioni della qualifica cui dovrebbero essere promossi, in altro gruppo della categoria del personale dell'esercizio o degli uffici per i quali, anche se limitatamente ad alcune funzioni siano riconosciuti idonei.

     Fatte salve le esigenze di sicurezza dell'esercizio ferroviario, le menomazioni di cui sopra non possono costituire ostacolo nella carriera o influire negativamente nella valutazione del servizio prestato.

     Il personale divenuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle funzioni della qualifica rivestita, semprechè non utilizzabile a mansioni limitate della qualifica stessa, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, viene destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per la quale risulti idoneo, purchè esistano posti disponibili nella percentuale che, ad eccezione delle qualifiche a ruolo aperto degli uffici, sarà annualmente determinata con provvedimento del direttore generale e non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio di cui al precedente comma. Il personale che eccede i posti disponibili di cui alla suddetta percentuale è destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica di un livello inferiore a quello di provenienza, sempre nei limiti della percentuale annua della qualifica inferiore.

     I dirigenti di macchina, fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica, ma utilizzabili in quelle, anche limitate, di macchinista T.M., vengono iscritti nel ruolo di tale qualifica conservando ad personam la qualifica di provenienza. Per gli inidonei per cause comuni tale trasferimento resta, peraltro, limitato alla percentuale annua stabilita dal direttore generale. Ai predetti verrà assegnata la classe di stipendio della qualifica di macchinista T.M. pari o immediatamente inferiore a quella percepita nella qualifica di provenienza; in quest'ultimo caso, la differenza di stipendio verrà corrisposta quale assegno personale utile a pensione, riassorbibile con i successivi aumenti. Ai medesimi spettano le competenze accessorie nelle misure previste per il macchinista T.M., secondo i servizi disimpegnati.

     L'agente inidoneo per cause comuni, che non trovi immediata utilizzazione in mansioni di altra qualifica, viene collocato in disponibilità per essere riammesso in servizio appena si rende disponibile il posto in cui è utilizzabile, nei limiti della percentuale annua di cui al precedente quarto comma. Il richiamo dalla disponibilità deve, in ogni caso, precedere il collocamento in altre qualifiche di nuovi inidonei ancora in servizio.

     I provvedimenti di destinazione a funzioni di diversa qualifica sono adottati dal direttore generale e comportano il mutamento di ruolo e di qualifica.

     Il personale utilizzato a mansioni anche limitate della qualifica rivestita può essere destinato a funzioni di diversa qualifica, anche di un livello inferiore quando la ridotta idoneità fisica non consente l'ulteriore progressione di carriera. Tale destinazione viene effettuata a domanda dell'interessato e quando nella nuova qualifica vi siano posti disponibili.

     Nei confronti degli inidonei per cause comuni da disponibilità di posti è limitata alla percentuale annua di cui al precedente quarto comma e solo se siasi esaurito il richiamo della disponibilità degli inidonei, collocativi per difetto di posti disponibili, e la sistemazione dei nuovi inidonei".

 

          Art. 3.

     L'articolo 61 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "In pendenza di formale procedimento disciplinare per una mancanza per la quale è prevista una sanzione più grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio è sospesa ed è ripresa al termine del procedimento suddetto con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente articolo 60, nei casi in cui l'esito del procedimento medesimo abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di mediocre o di insufficiente.

     La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'articolo 66 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

     "Il giudizio di qualificazione è sospeso nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione più grave.

     La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente".

 

          Art. 5.

     L'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore della carriera di appartenenza è attribuito dalle autorità che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto.

     Non è consentito l'incarico di funzioni di qualifica superiore di diversa carriera, salvo che si tratti di qualifica alla quale si possa accedere direttamente per ordinaria progressione. In ogni caso il personale degli uffici e quello dei dirigenti dell'esercizio non possono essere utilizzati in funzioni dei gruppi superiori.

     L'incarico di funzioni di qualifica superiore di più livelli gerarchici nell'ambito della carriera di appartenenza può essere attribuito solo per gravi e motivate esigenze di servizio. Per il personale dirigente dell'esercizio, per quello di concetto degli uffici e per quello direttivo, il provvedimento viene adottato dal direttore generale dell'Azienda; per il rimanente personale, dai direttori compartimentali o dai direttori dei servizi.

     Ai fini del conferimento dell'incarico, deve tenersi conto dell'ordine di graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

     Al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete - dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico - lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione. La differenza tra gli stipendi viene considerata come indennità non pensionabile.

     Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi, si computano i periodi di qualsiasi durata entro l'anno dall'inizio del primo di essi, purchè tra l'uno e l'altro non vi sia un intervallo per qualsiasi motivo superiore a sessanta giorni.

     L'incarico di funzioni superiori si considera senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo".

 

          Art. 6.

     L'articolo 81 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     (Esclusione dagli scrutini per merito assoluto o comparativo e sospensione del giudizio di avanzamento).

     "Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito assoluto o comparativo i dipendenti giudicati mediocre nell'ultima qualificazione o insufficiente in una delle ultime tre.

     Non sono, altresì, ammessi o sono esclusi dagli scrutini medesimi i dipendenti che nel periodo intercorrente tra la data dell'ultima qualificazione e quella della deliberazione della promozione, siano stati sottoposti a procedimento disciplinare per urla delle mancanze punibili con le sanzioni previste dagli articoli 105 e seguenti. La non ammissione o esclusione dagli scrutini ha luogo anche a seguito di sottoposizione al procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente.

     Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, i dipendenti stessi sono sottoposti a scrutinio "ora per allora" e, ove conseguano una valutazione non inferiore a quella dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario o con uno di quelli successivi, sono promossi in soprannumero, salvo riassorbimento, con la stessa decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero loro spettate se fossero stati promossi con lo scrutinio che ha determinato il confronto utile.

     Se la promozione avviene a ruolo aperto, essa si conferisce senz'altro.

     La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale".

 

          Art. 7.

     L'articolo 83 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     (Sospensione del giudizio di avanzamento conseguente a concorso).

     "I dipendenti sottoposti al procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione che determini l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale non possono partecipare ai concorsi. La non ammissione ai concorsi ha luogo anche a seguito di sottoposizione a procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. I dipendenti medesimi non sono esclusi dai concorsi se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano già iniziato le prove di esame, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore generale disponga diversamente.

     Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si dà corso alla deliberazione della promozione secondo l'ordine della graduatoria e con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

     Nel caso di irrogazione di sanzione che comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, la deliberazione della promozione è adottata con decorrenza, a tutti gli effetti, prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione attribuita risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente.

     Nella ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, qualora i dipendenti conseguano una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale od ottengano l'annullamento della sanzione già irrogata, ai dipendenti stessi è retrodatata, a tutti gli effetti, la promozione alla decorrenza che sarebbe normalmente spettata, o conferita con la decorrenza medesima, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

     In caso di esclusione dal concorso, i dipendenti vengono ammessi al primo concorso successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare e, qualora siano intervenuti il proscioglimento da ogni addebito o la irrogazione di una sanzione che non comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si dà corso alla deliberazione della promozione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con la decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero spettati in base al concorso da cui erano stati esclusi, ovvero con decorrenza prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente. Per i concorsi a posti limitati è altresì necessario il confronto del punteggio con quello dei vincitori del concorso originario o dei concorsi successivi come indicato al terzo comma dell'articolo 81 per le promozioni per merito comparativo.

     La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale".

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

     "Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano una anzianità inferiore a dieci anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano una anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie.

     I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altra Amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedente posizione. La misura del congedo è pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente già fruito durante l'anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuità fra i due rapporti di impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuità e, fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata".

     Il sesto comma dell'articolo 86 è sostituito dal seguente:

     "Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competente ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 38, secondo comma, 42, 43, 49, 50, 57, 58, 59, 77 e 78 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 42, 43, 49, 50, 57, 58, 59, 77 e 78 sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione".

     Dopo l'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente altro:

     "Per le festività di Natale, Capodanno, Festa dei lavoratori, Anniversario della Repubblica e Ferragosto il recupero della giornata di riposo è subordinato alla richiesta dei dipendenti, ai quali in mancanza, viene corrisposto lo straordinario festivo".

 

          Art. 9.

     L'articolo 119 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Esclusa qualunque procedura disciplinare, si incorre, senz'altro, nella destituzione la quale è dichiarata dal direttore generale:

     a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, nonchè per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsità;

     b) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

     Il direttore generale, adottando le stesse modalità, ha facoltà di deliberare la destituzione del personale che abbia riportato condanna, passata in giudicato, per delitti di furto, truffa ed appropriazione indebita, salvo che non ritenga che si debba istituire formale procedimento disciplinare".

 

          Art. 10.

     Il quarto comma dell'articolo 165 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, è soppresso.

     La norma conserva efficacia per i dipendenti sistemati nei ruoli organici del personale delle Ferrovie dello Stato in base all'articolo 213 del predetto stato giuridico, alla legge 12 febbraio 1963, n. 304, ed alla legge 3 novembre 1963, n. 1443, i quali, all'atto del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo della tabella allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, non maturano l'anzianità minima utile per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

     Ai dipendenti di cui al precedente comma si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento dell'anzianità minima utile per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

 

          Art. 11.

     Il quinto comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica ai sensi dell'articolo 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza".

 

          Art. 12.

     L'articolo 204 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perchè sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono, sono ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che è attribuita con le modalità previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non è richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13".

 

          Art. 13.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, le qualifiche del personale direttivo nonchè tutte quelle che nel quadro di equiparazione emanato in base all'articolo 2 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono collocate ad un livello gerarchico non inferiore a quello dell'aiuto applicato, sono considerate alla pari delle qualifiche che, col soppresso regolamento del personale, erano classificate nei primi dieci gradi.

     Le qualifiche che nel medesimo quadro di equiparazione sono collocate ai livelli gerarchici inferiori sono considerate alla pari di quelle dei rimanenti gradi dello stesso soppresso regolamento del personale.

     Le norme di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto anche di eventuali successive varianti del quadro di equiparazione medesimo.

 

          Art. 14.

     Nella prima applicazione della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della stessa, i capi treno di prima classe ed i macchinisti di prima classe divenuti inidonei fisicamente alle complete mansioni della qualifica rivestita sono inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di applicato capo e applicato tecnico capo, in soprannumero da riassorbire nella misura indicata dall'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

     Allo stesso trattamento è ammesso il personale rivestito delle medesime qualifiche dell'esercizio, che, a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, abbia ottenuto il cambio della qualifica ad applicato principale o applicato tecnico principale.

     In corrispondenza dei soprannumeri di cui al secondo comma sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

 

          Art. 15.

     L'anzianità di qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è ridotta a sei anni - ai fini del conferimento della qualifica di revisore superiore - a favore dei revisori capi provenienti dai dirigenti dell'esercizio e transitati per il grado 7°.

 

          Art. 16.

     Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso, con le stesse modalità e decorrenze, al personale femminile rivestito, al 30 aprile 1958, della qualifica di scrivana principale.

     Il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato ed applicato tecnico - che, alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1° dicembre 1964 al 30 settembre 1966 - può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla suddetta data, rispettivamente, nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore-capo, coadiutore tecnico-capo, coadiutore principale, coadiutore tecnico principale, coadiutore e coadiutore tecnico, previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono esentati i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex grado quinto ferroviario.

     L'inquadramento suddetto è effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fino al totale assorbimento di tutti gli aventi titolo.

 

          Art. 17.

     Il personale che, in applicazione degli articoli 182e188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato inquadrato nella qualifica di aiutante del gruppo ausiliario degli uffici, viene inquadrato nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici, a mano a mano che si rendono disponibili posti in organico.

 

          Art. 18.

     Nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici è inquadrato, alle condizioni previste nel seguente capoverso:

     a) il personale utilizzato presso i centralini telefonici in sede compartimentale;

     b) il personale utilizzato presso i centralini telefonici divisionali del Servizio impianti elettrici;

     c) magazzinieri delle zone e dei magazzini compartimentali del Servizio impianti elettrici e unità assimilate;

     d) il personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine nazionali e compartimentali del Servizio impianti elettrici.

     Tale inquadramento è concesso ai dipendenti che siano stati utilizzati nelle mansioni suddette per almeno seicento giornate, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966.

     Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi, il numero dei posti previsti in organico per le qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici viene aumentato di quanto è necessario e, contemporaneamente, sono ridotti, di uguale numero, i posti in organico nelle qualifiche di attuale appartenenza del personale interessato.

 

          Art. 19.

     Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i manovali utilizzati nelle mansioni proprie dei guardasala, secondo le norme del soppresso regolamento del personale, per seicento giornate di effettivo esercizio, di cui almeno trecento nel periodo dal 1° dicembre 1964 al 30 settembre 1966.

     Nella prima applicazione della presente legge, l'inquadramento di cui al comma precedente è contenuto nel limite del 25 per cento delle vacanze verificatesi dal 1° maggio 1958, se è necessario anche in soprannumero, lasciando scoperto uguale numero di posti nella qualifica di manovale.

     L'inquadramento stesso viene effettuato, sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica; per tali altri inquadramenti, sono stabilite la percentuale del 25 per cento delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195e205 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabilito dal medesimo articolo 205, la percentuale del 25 per cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie. Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle prime due percentuali sopra indicate, riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale di inquadramento prevista a favore degli ex combattenti.

     Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati - anche in soprannumero - nella qualifica di assistente di stazione, i dipendenti rivestiti della qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale che hanno superato l'esame di idoneità per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerci del medesimo soppresso regolamento.

     Il personale delle stazioni, di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia compiuto o completato le seicento giornate di effettivo servizio in mansioni proprie del medesimo grado decimo o della qualifica di guardamerci del preesistente ordinamento o di quella di assistente di stazione, viene inquadrato in quest'ultima qualifica, previo esame di idoneità.

     L'ordine di precedenza dell'inquadramento, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente comma, è costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa delle sopraindicate mansioni e dell'anzianità di servizio.

 

          Art. 20.

     Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

     I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di capotreno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di capo-treno. A favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1° maggio 1958.

     I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di frenatore.

 

          Art. 21.

     Il trattamento previsto dal quinto comma dell'articolo 192 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso a tutti i dipendenti che conseguirono la qualifica di operaio del soppresso regolamento del personale a seguito di pubblico concorso, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al predetto quinto comma, previa domanda degli interessati da prodursi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

 

          Art. 22.

     I provvedimenti previsti dall'articolo 197 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono attuati in base al quadro di equiparazione delle qualifiche emanato ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. A tal fine, i dirigenti dell'esercizio privi di diploma di istruzione secondaria di 2° grado sono inquadrati, anche in soprannumero, previo esame di idoneità, nelle qualifiche di coadiutore e di coadiutore tecnico.

 

          Art. 23.

     Ferma rimanendo la decorrenza dell'assunzione nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, i dipendenti provenienti dal reggimento Genio-ferrovieri ed assunti in base all'articolo 22 della convenzione stipulata con il Ministero della difesa-Esercito ed approvata con decreto del Ministro per i trasporti 7 aprile 1949, n. 4034, vengono considerati assunti con le qualifiche ed alle condizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del Ministro per le comunicazioni 9 gennaio 1940, n. 2343.

     Ai medesimi dipendenti, su domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, viene ricostituita la carriera, fino al 13 maggio 1958, in base al soppresso regolamento del personale e, successivamente alla suddetta data, in base alla legge 26 marzo 1958, n. 425, previo superamento di esami o conseguimento di abilitazione, secondo come stabilito correlativamente dalle due discipline del rapporto d'impiego ferroviario.

 

          Art. 24.

     Tra le qualifiche che nella tabella allegato n. 13 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano contrassegnate da asterisco, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della medesima legge, è inclusa anche la qualifica di macchinista.

 

          Art. 25.

     I frenatori nominati conduttori a seguito di concorso interno e poi dichiarati decaduti perchè non avevano i tre anni di anzianità nella qualifica di frenatore, sono promossi conduttori, purchè abbiano esplicato le mansioni di conduttore di turno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966.

 

          Art. 26.

     Il personale dell'esercizio che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle mansioni della propria qualifica, ovvero che sia riconosciuto tale entro sei mesi dalla data stessa, può chiedere di essere collocato a riposo, fruendo dei benefici appresso specificati.

     Al personale che si avvale della facoltà di cui al precedente comma è concesso un aumento di servizio, fino ad un massimo di anni 10, se trattasi di inidonei per cause di servizio o per cause di guerra, e di anni 8, se trattasi di inidonei per cause comuni, da valere ai fini:

     a) del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto alla pensione;

     b) della liquidazione della pensione stessa;

     c) dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

     Allo stesso trattamento è ammesso il personale che abbia ottenuto, per motivi di salute, il mutamento di qualifica da una dell'esercizio ad altra degli uffici, nonchè il personale femminile limitatamente alle madri con due o più figli di età inferiore ai 14 anni.

     Il personale indicato al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto il limite di servizio utile alla liquidazione della pensione nella misura massima, ovvero che, per effetto della maggiorazione di cui al secondo comma, venga a raggiungere detto limite di servizio entro sei mesi dalla data anzidetta, viene collocato a riposo di ufficio.

 

          Art. 27.

     Gli aumenti di servizio di cui al precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianità od un coefficiente di stipendio superiore a quello che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti di età stabiliti nella tabella allegato 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425.

     Al personale che non raggiunga il servizio minimo utile per il diritto a pensione viene attribuito un aumento di anni nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo.

     Le cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo si applicano solo al personale iscritto al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato; esse si considerano avvenute, ai fini del trattamento di quiescenza, per misura amministrativa, quando i dipendenti non si trovino nelle condizioni richieste per la liquidazione del normale trattamento di quiescenza.

 

          Art. 28.

     Le domande intese ad ottenere il collocamento a riposo di cui al precedente articolo 26 devono essere avanzate dagli interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'Azienda deve provvedere in merito alle domande di collocamento a riposo entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro li predetto termine.

     Per motivate esigenze di servizio l'Azienda potrà assegnare al provvedimento stesso una decorrenza non posteriore di altri tre mesi al termine fissato dal comma precedente.

     I collocamenti a riposo d'ufficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 saranno deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sussistano le condizioni all'uopo richieste; diversamente, saranno deliberati entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni stesse.

     Qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente, l'Azienda potrà rinviare la decisione in merito alla domanda ed al collocamento a riposo d'ufficio fino alla definizione del provvedimento stesso.

     Il dipendente che ha avanzato domanda per il collocamento a riposo è tenuto a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda.

     I provvedimenti di collocamento a riposo sono deliberati dal direttore generale, per il personale direttivo, dai direttori dei servizi, per il personale appartenente alle sedi centrali dei servizi o agli impianti direttamente dipendenti dai servizi stessi, o dai direttori compartimentali, per il restante personale.

     Il personale invalido di guerra o per servizio che venga a cessare dall'impiego in forza della presente legge continuerà a gravare sulle aliquote previste per il collocamento obbligatorio al lavoro dalle apposite norme legislative, fino alla data in cui sarebbe cessato dal servizio per raggiunti limiti di età e di servizio.

 

          Art. 29.

     Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio del 2,50 per cento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nella posizione di avventizio straordinario o contrattista, prestato dal personale successivamente sistemato nei ruoli organici, è computato per intero, fino al limite massimo di quattro anni.

     Tale beneficio economico ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 30.

     All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1966, si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 201, "Combustibili solidi e liquidi, energia elettrica e lubrificanti per la trazione dei treni e per le navi traghetto", dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il medesimo anno finanziario 1966.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.