§ 93.4.127 - Legge 3 novembre 1963, n. 1443.
Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:03/11/1963
Numero:1443


Sommario
Art. 1.      Il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 [...]
Art. 2.      L'inquadramento di cui al precedente articolo è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'art. [...]
Art. 3.      Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli si applicano, ai fini del collocamento a riposo e del trattamento di quiescenza, le norme di cui all'ultimo [...]
Art. 4.      L'inquadramento di cui al precedente art. 1 viene esteso anche a favore dei lavoratori che abbiano superato il limite di età indicato all'art. 2, ma non quello massimo [...]
Art. 5.      Il rapporto di lavoro di diritto privato alle dipendenze dell'Azienda viene automaticamente rinnovato fino alla data di inquadramento del personale interessato nei ruoli [...]
Art. 6.      Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono aumentati delle aliquote indicate nell'annessa tabella (allegato n. 1), limitatamente [...]
Art. 7.      Alle maggiori spese di personale derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con correlative riduzioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio [...]


§ 93.4.127 - Legge 3 novembre 1963, n. 1443. [1]

Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192.

(G.U. 7 novembre 1963, n. 290)

 

 

     Art. 1.

     Il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, viene inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda medesima su domanda da presentare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo superamento di un esame di idoneità.

     Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile determina con propri provvedimenti le modalità dell'esame di idoneità a seconda delle categorie di personale.

     Le nomine hanno luogo a titolo di prova.

 

          Art. 2.

     L'inquadramento di cui al precedente articolo è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, salva l'applicazione dell'art. 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di età che viene elevato a 50 anni e non deve essere superato alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento stesso è altresì subordinato alla condizione che gli interessati intrattengano rapporto di lavoro con l'Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano, alla stessa data, prestato la propria opera, nei servizi già ritenuti utili per la loro assunzione a contratto di diritto privato, per almeno 300 giornate di effettivo servizio, cumulativamente considerate alle dirette dipendenze dell'Azienda ed alle dipendenze delle imprese private.

     L'inquadramento viene effettuato nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni di utilizzazione nel rapporto di diritto privato, secondo la perequazione economica, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, numero 1192.

     In mancanza di adeguato titolo di studio, l'inquadramento medesimo viene effettuato in altra qualifica di prima assunzione anche di gruppo inferiore.

     E' escluso dall'inquadramento il personale che fruisca di trattamento ordinario di pensione per precedente rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o sia titolare di assegno vitalizio a carico del fondo di previdenza per gli assuntori di cui alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

 

          Art. 3.

     Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli si applicano, ai fini del collocamento a riposo e del trattamento di quiescenza, le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     L'inquadramento di cui al precedente art. 1 viene esteso anche a favore dei lavoratori che abbiano superato il limite di età indicato all'art. 2, ma non quello massimo previsto, per il collocamento in quiescenza, dagli ordinamenti dei fondi di previdenza cui i medesimi lavoratori risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     A favore dei suddetti lavoratori verrà conservata l'iscrizione ai fondi di previdenza di cui al precedente comma e nei loro confronti, ai fini del collocamento a riposo, saranno da considerarsi i limiti massimi di età previsti dagli ordinamenti dei fondi medesimi.

 

          Art. 5.

     Il rapporto di lavoro di diritto privato alle dipendenze dell'Azienda viene automaticamente rinnovato fino alla data di inquadramento del personale interessato nei ruoli organici dell'Azienda.

     Dalla stessa data cesserà dal rapporto di lavoro di diritto privato il personale che non otterrà l'inquadramento per mancanza di requisiti o delle condizioni previsti nella presente legge.

 

          Art. 6.

     Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono aumentati delle aliquote indicate nell'annessa tabella (allegato n. 1), limitatamente alle qualifiche specificate nella tabella stessa.

 

          Art. 7.

     Alle maggiori spese di personale derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con correlative riduzioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1963-64, nei capitoli "forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse".

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

 

 

Tabella

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.