§ 58.6.48 - D.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192.
Norme per la disciplina dell'impiego della mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:22/11/1961
Numero:1192


Sommario
Art. 1.      Il divieto di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, si applica anche nei confronti delle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei [...]
Art. 2.      Agli effetti dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato, in luogo della [...]
Art. 3.      Non è applicabile alle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 23 ottobre 1960, n. [...]
Art. 4.      In conseguenza del divieto stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi, con contratto di diritto [...]


§ 58.6.48 - D.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192.

Norme per la disciplina dell'impiego della mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei monopoli di Stato e delle poste e telecomunicazioni.

(G.U. 25 novembre 1961, n. 293).

 

     Art. 1.

     Il divieto di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, si applica anche nei confronti delle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato.

     Tuttavia, può eccezionalmente derogarsi al divieto, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si renda necessario fronteggiare eventi straordinari di pubblica calamità ovvero pregiudizievoli della incolumità pubblica per quanto attiene all'esercizio dei servizi istituzionali delle Amministrazioni predette.

     Le Amministrazioni, entro le 24 ore, daranno comunicazione agli Ispettorati del lavoro di tutte le misure adottate ai sensi del comma precedente, nonchè della loro cessazione.

     Alla mano d'opera utilizzata ai sensi del secondo comma del presente articolo, deve assicurarsi il trattamento previsto dal successivo art. 2.

 

          Art. 2.

     Agli effetti dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato, in luogo della responsabilità e degli obblighi stabiliti dallo stesso art. 3 a carico degli imprenditori, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto clausole che assicurino al personale delle imprese il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria durante l'esecuzione dell'appalto. In presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria, l'obbligo della inserzione deve riflettere le clausole del contratto più favorevole.

     Il trattamento economico non potrà comunque essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dalle anzidette Amministrazioni, ove esista piena corrispondenza di mansioni.

     Agli effetti del comma precedente, il raffronto economico va riferito allo stipendio o paga base del personale dipendente da ciascuna delle predette Amministrazioni autonome ed alla paga tabellare del contratto collettivo di lavoro della categoria, in relazione al criterio della corrispondenza di mansioni, fermo restando, nelle altre voci retributive, il trattamento previsto dall'anzidetto contratto collettivo.

     Le predette Amministrazioni autonome devono dare comunicazione dei contratti di appalto ai competenti Ispettorati del lavoro, per la vigilanza sugli adempimenti delle imprese appaltatrici nei confronti dei lavoratori dipendenti. L'Ispettorato del lavoro, sentita la competente Amministrazione autonoma, accerta se nei contratti stessi sussistano gli effettivi requisiti, oggettivi e soggettivi, dell'appalto.

 

          Art. 3.

     Non è applicabile alle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

 

          Art. 4.

     In conseguenza del divieto stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale temporaneo operaio ed impiegatizio in atto utilizzato per le effettive esigenze di servizio.

     Il personale di cui al comma precedente non acquista la qualità di operaio o impiegato dello Stato e può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, cessando di diritto dal rapporto di lavoro allo scadere di tale periodo, salvo, nei casi di necessità, una nuova assunzione per un periodo successivo di non più lunga durata, non ulteriormente rinnovabile.

     Nei confronti del personale suddetto sarà applicabile il trattamento economico previsto dall'art. 2 del presente decreto e sarà tenuto conto del trattamento normativo di cui al contratto collettivo di lavoro vigente nel corrispondente settore privato.