§ 93.4.56 - D.Lgs. 22 aprile 1948, n. 561 .
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:22/04/1948
Numero:561


Sommario
Art. 1.      L'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti stabili esonerati o dispensati dal servizio, a titolo di indennità di [...]
Art. 2.      Nei casi di morte in attività di servizio l'indennità di buonuscita, di cui all'articolo precedente, spetta alla vedova superstite, ai figli minori che non abbiano [...]
Art. 3.      Agli agenti revocati dal servizio ed a quelli destituiti senza perdita del diritto alla pensione, l'indennità di buonuscita viene corrisposta nella misura di tre quarti
Art. 4.      L'Opera di previdenza corrisponde un sussidio, fino al 18° anno di età, agli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo la cessazione da questo e [...]
Art. 5.      L'Opera di previdenza ha facoltà di corrispondere nei limiti della disponibilità e previo accertamento delle condizioni di bisogno, sussidi fino al 18° anno di età ad un [...]
Art. 6.      Al compimento del 18° anno di età, ai soli orfani di cui all'art. 4 del presente decreto, viene corrisposto una volta tanto un assegno di L. 10.000 quale concorso nelle [...]
Art. 7.      L'Opera provvede alla corresponsione di un assegno alimentare vitalizio alle seguenti persone di famiglia se riconosciute bisognose dal Comitato amministratore
Art. 8.      L'Opera ha facoltà di corrispondere, nei limiti della disponibilità, assegni alimentari vitalizi o temporanei, nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal [...]
Art. 9.      Sono escluse dalla concessione degli assegni alimentari le vedove che abbiano contratto matrimonio con l'agente dopo la sua cessazione dal servizio e quelle contro le [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti dall'agente, ma non ai figli adottivi nè agli [...]
Art. 11.      Quando per le concessioni dell'Opera di previdenza sia richiesta l'inabilità al lavoro, questa deve essere constatata insindacabilmente da una Commissione medica [...]
Art. 12.      Nei casi di morte dopo l'esonero o la dispensa dal servizio di agenti stabili esonerati o dispensati dopo il 1° luglio 1930, esclusi i destituiti e i revocati, l'Opera [...]
Art. 13.      La somma globale disponibile per le concessioni di carattere facoltativo è fissata annualmente dal Ministro per i trasporti, su proposta del Comitato amministratore, in [...]
Art. 14.  [5]
Art. 15.      L'Opera può concedere a carico delle disponibilità sussidi straordinari a favore di agenti cessati dal servizio o di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di [...]
Art. 16.      L'Opera provvede, a carico delle disponibilità, al funzionamento delle colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli di agenti o ex agenti
Art. 17.      Le provvidenze di carattere continuativo, previste dal presente decreto, cessano quando vengano a mancare le condizioni alle quali sono subordinate
Art. 18.      Il personale delle Ferrovie dello Stato viene sottoposto a favore dell'Opera di previdenza ad una ritenuta nella misura del due per cento dello stipendio (compresi gli [...]
Art. 19.      Le somme trattenute agli agenti a favore dell'Opera di previdenza sono rimborsate senza interessi
Art. 20.      L'indennità di buonuscita non reclamata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, rimane prescritta
Art. 21.      Sono esenti da tassa di bollo le domande e i documenti da prodursi per la concessione e il pagamento dei benefici dell'Opera di previdenza
Art. 22.      Rimangono in vigore le disposizioni riguardanti l'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato che non siano in contrasto con quelle del [...]
Art. 23.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° [...]


§ 93.4.56 - D.Lgs. 22 aprile 1948, n. 561 [1] .

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 1 giugno 1948, n. 125)

 

 

     Art. 1.

     L'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti stabili esonerati o dispensati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per due centesimi dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, aumentati del cinquanta per cento, per tener conto delle competenze accessorie.

     L'indennità di buonuscita non può essere inferiore a L. 4.000.

     E' servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita quello prestato in qualità di agente stabile o di pianta organica, nonchè in prova, di provvisorio, di aggiunto, a ferma fissa o a tempo indeterminato.

     Le interruzioni di servizio, esclusa l'aspettativa per ragioni di interesse privato, sono ricuperabili con le norme e nei limiti di due anni valevoli per il fondo pensioni, giusta l'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229.

     Le assenze per servizio militare comunque prestato dopo la nomina a ruolo con o senza stipendio non costituiscono interruzione di servizio agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita; le relative ritenute a favore dell'Opera di previdenza, qualunque sia la durata dell'assenza, debbono essere praticate durante l'assenza e ricuperate dopo la ripresa del servizio ferroviario, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente.

 

          Art. 2.

     Nei casi di morte in attività di servizio l'indennità di buonuscita, di cui all'articolo precedente, spetta alla vedova superstite, ai figli minori che non abbiano contratto matrimonio (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati e naturali riconosciuti) ed alle figlie nubili e vedove ancorchè maggiorenni, nonchè ai discendenti minorenni e non coniugati dei figli premorti.

     L'indennità di buonuscita viene corrisposta come segue:

     a) vedova superstite sola: buonuscita in misura intera;

     b) vedova superstite con figli e discendenti: metà della buonuscita alla vedova e l'altra metà divisa in parti uguali fra i figli. Al gruppo dei discendenti di ciascun figlio premorto spetta una quota uguale a quella dei figli, da dividersi fra i discendenti stessi in parti uguali;

     c) figli e discendenti: buonuscita in misura intera suddivisa fra i figli e i discendenti come al punto b);

     d) vedovo superstite solo di agente donna: buonuscita in misura pari alla metà.

     Non ha diritto all'indennità di buonuscita il coniuge contro il quale sussista sentenza di separazione legale passata in giudicato e pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi.

     In mancanza degli aventi diritti di cui al primo comma, l'indennità spetta per intero agli altri discendenti, da dividersi fra essi secondo le norme del Codice civile in materia di successione.

     Nei casi di morte di agenti non coniugati o vedovi senza discendenti aventi titolo all'indennità di buonuscita, l'indennità stessa viene corrisposta nella misura della metà agli ascendenti se a carico dell'agente defunto, e in mancanza di questi, sempre nella misura della metà, ai fratelli e sorelle conviventi ed a carico, di età non superiore ai 18 anni, oppure di qualsiasi età permanentemente inabili al lavoro.

     Nel caso di più congiunti nelle condizioni di cui al comma precedente, l'indennità viene divisa fra di loro per capi.

     Ove non esistano persone aventi diritto all'indennità di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facoltà di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennità medesima tanto a chi abbia curato l'agente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura. I due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona.

 

          Art. 3.

     Agli agenti revocati dal servizio ed a quelli destituiti senza perdita del diritto alla pensione, l'indennità di buonuscita viene corrisposta nella misura di tre quarti.

     L'indennità stessa non spetta agli agenti che cessano dal servizio con provvedimento che comporti perdita del diritto alla pensione; tuttavia nei casi di agenti destituiti con perdita del diritto alla pensione, l'indennità viene corrisposta in misura pari alla metà a tutte le persone e con le stesse norme stabilite nel precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     L'Opera di previdenza corrisponde un sussidio, fino al 18° anno di età, agli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo la cessazione da questo e degli agenti in prova morti in attività di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale.

     I sussidi agli orfani sono:

     di L. 12.000 oppure di L. 9.600 all'anno per una persona;

     di L. 16.080 oppure di L. 12.480 all'anno per due persone;

     di L. 18.720 oppure di L. 14.400 all'anno per tre persone;

     di L. 21.120 oppure di L. 16.320 all'anno per quattro persone;

     di L. 23.520 oppure di L. 18.240 all'anno per cinque persone;

     di L. 26.160 oppure di L. 20.160 all'anno per sei persone;

     di L. 28.560 oppure di L. 22.080 all'anno per sette o più persone

     a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi dieci gradi od a quelli dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210.

     L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra è aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Cassa di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria [2] .

 

          Art. 5.

     L'Opera di previdenza ha facoltà di corrispondere nei limiti della disponibilità e previo accertamento delle condizioni di bisogno, sussidi fino al 18° anno di età ad un numero ristretto di congiunti trovantisi nelle seguenti condizioni:

     a) discendenti di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati senza diritto a pensione per insufficiente durata di servizio e discendenti di agenti destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione;

     b) discendenti di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati o destituiti provvisti di pensione, quando questa sia inferiore alle L. 30.000 annue, e discendenti di agenti destituiti la cui famiglia sia provvista di pensione inferiore alle L. 15.000 annue;

     c) fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attività di servizio o dopo l'esonero.

     La misura di tali sussidi è quella stabilita dall'art. 4 del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso [3] .

 

          Art. 6.

     Al compimento del 18° anno di età, ai soli orfani di cui all'art. 4 del presente decreto, viene corrisposto una volta tanto un assegno di L. 10.000 quale concorso nelle spese per il completamento degli studi iniziati o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere.

 

          Art. 7.

     L'Opera provvede alla corresponsione di un assegno alimentare vitalizio alle seguenti persone di famiglia se riconosciute bisognose dal Comitato amministratore:

     a) al padre che abbia compiuto il 60° anno di età, oppure che sia inabile al lavoro, ed alla madre di agente morto in attività di servizio od in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per dieci anni, purchè risulti provato che erano a carico dell'agente all'atto della morte;

     b) ai figli ed alle figlie nubili o vedove inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, a cominciare dal compimento del 21° anno di età se siano stati provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale età, od al compimento del 18° anno, se abbiano goduto del solo sussidio temporaneo di cui al precedente art. 4, sempre quando sussistano le condizioni dell'"a carico" e della inabilità alla data della morte dell'agente.

     Per le figlie nubili orfane degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1920, resta in vigore la disposizione contenuta nella lettera c) del punto 3° dell'art. 1 della legge 19 giugno 1913, n. 641;

     c) ai fratelli e sorelle, nubili o vedove, di età superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attività di servizio o in quiescenza, quando sussista la condizione di anzianità di servizio di cui alla lettera a) e quelle dell'"a carico" e della inabilità alla data della morte dell'agente.

     Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai figli ed alle figlie, ai fratelli ed alle sorelle nelle condizioni suddette, occorre la presentazione del certificato di moralità e buona condotta, ed inoltre, per le figlie e sorelle, quello di stato libero;

     d) alla vedova, finchè tale, di agente già in pensione o morto in attività di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia riversibile per insufficiente durata del matrimonio contratto con l'agente.

     Per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai precedenti commi, ancorchè residenti o domiciliate in luoghi diversi, gli assegni alimentari sono:

     lire 60.000 oppure lire 48.000 all'anno per una persona,

     lire 100.000 oppure lire 80.000 all'anno per due persone,

     lire 132.000 oppure lire 105.000 all'anno per tre persone,

     lire 152.000 oppure lire 120.000 all'anno per quattro o più persone,

     a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi, oppure a quello dei rimanenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210 [4] .

 

          Art. 8.

     L'Opera ha facoltà di corrispondere, nei limiti della disponibilità, assegni alimentari vitalizi o temporanei, nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal Comitato ed in ogni caso non superiore a quella di cui all'art. 7:

     a) all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilità fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di un congruo assegno annuo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali fosse iscritto col contributo dell'Amministrazione ferroviaria;

     b) alle persone di famiglia indicate nel precedente art. 7 che non si trovino nelle condizioni ivi previste, o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della morte.

 

          Art. 9.

     Sono escluse dalla concessione degli assegni alimentari le vedove che abbiano contratto matrimonio con l'agente dopo la sua cessazione dal servizio e quelle contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi, nonchè i congiunti degli agenti destituiti o revocati.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti dall'agente, ma non ai figli adottivi nè agli affiliati.

     Gli adottivi e gli affiliati ed i discendenti previsti dal primo comma dell'art. 2, in quanto siano bisognosi e risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi agli effetti della concessione degli assegni alimentari, fra i congiunti di cui alla lettera b) dell'art. 8.

 

          Art. 11.

     Quando per le concessioni dell'Opera di previdenza sia richiesta l'inabilità al lavoro, questa deve essere constatata insindacabilmente da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

     Quando sia richiesta la condizione dell'"a carico" dell'agente, questa viene accertata dal Comitato dell'Opera che decide in proposito insindacabilmente.

 

          Art. 12.

     Nei casi di morte dopo l'esonero o la dispensa dal servizio di agenti stabili esonerati o dispensati dopo il 1° luglio 1930, esclusi i destituiti e i revocati, l'Opera corrisponde alla famiglia un sussidio di importo pari ad una mensilità della media fra lo stipendio minimo e quello massimo in vigore alla data della morte dell'agente per la qualifica rivestita per ultima dall'agente medesimo.

     Il sussidio è corrisposto:

     1) alla vedova che abbia convissuto con l'agente fino alla data della morte;

     2) ai figli minori quando manchi la vedova e la stessa non fosse stata convivente con l'agente nell'ultimo periodo della di lui vita.

     In tal caso il sussidio viene corrisposto globalmente in libera disponibilità al tutore od ai tutori, in proporzione del numero dei casi se si tratti di figli di letti diversi;

     3) alle altre persone di famiglia (diviso per capi) che abbiano convissuto con l'agente fino alla data della di lui morte quando manchino anche i figli minori.

     In mancanza di persone di famiglia il sussidio può essere attribuito per metà ad altre persone che siano in grado di dimostrare di aver curato il defunto prima della morte e per l'altra metà a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese di sepoltura. Le due metà sono cumulabili a favore della stessa persona.

 

          Art. 13.

     La somma globale disponibile per le concessioni di carattere facoltativo è fissata annualmente dal Ministro per i trasporti, su proposta del Comitato amministratore, in relazione al bilancio finanziario dell'Opera, al numero delle concessioni previste ed al loro costo.

     Alla ripartizione della somma suddetta fra le varie concessioni provvede il Comitato stesso.

 

          Art. 14. [5]

     L'Opera può conferire annualmente a carico della disponibilità, con norme di concorso da stabilirsi dal Comitato amministratore, assegni scolastici a favore degli orfani di cui all'art. 4, anche se non abbiano goduto del sussidio temporaneo per aver superato il 18° anno di età alla morte del padre, nonchè a favore di figli di agenti cessati dal servizio.

     Al concorso agli assegni possono essere ammessi anche i figli di agenti in attività alle seguenti condizioni:

     1) che siano iscritti a scuole medie di 2° grado, a Università o Istituti superiori o a corsi di perfezionamento;

     2) che l'ammissione alle dette scuole o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore a otto decimi;

     3) che gli iscritti ad anno di corso superiore al primo delle Università o di Istituti superiori, abbiano superato con una media non inferiore a otto decimi tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;

     4) che gli iscritti a corsi di perfezionamento abbiano riportato una votazione media non inferiore a nove decimi negli esami sostenuti per tutto il corso universitario precedente.

     Il Comitato amministratore dell'Opera può prescrivere le altre norme di concorso che ritenga necessarie.

     Gli assegni scolastici possono essere concessi nelle misure seguenti:

     da lire 5000 a lire 9000 per le scuole elementari;

     da lire 8000 a lire 16.000 per le scuole medie di 1° grado (scuola media, scuola di avviamento professionale e scuola tecnica) ed altre equivalenti;

     da lire 14.000 a lire 25.000 per le scuole medie di 2° grado (liceo, istituto tecnico, istituto magistrale, magistero professionale per la donna) ed altre equivalenti;

     da lire 22.000 a lire 50.000 per le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

 

          Art. 15.

     L'Opera può concedere a carico delle disponibilità sussidi straordinari a favore di agenti cessati dal servizio o di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo.

 

          Art. 16.

     L'Opera provvede, a carico delle disponibilità, al funzionamento delle colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli di agenti o ex agenti.

     La Fondazione Vittorio Emanuele III costituita con regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, relativo al funzionamento delle colonie marine e climatiche a favore degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato, è soppressa.

     Il patrimonio della Fondazione suddetta è trasferito all'Opera di previdenza.

     Contemporaneamente cessa il contributo di L. 100.000 che in base al punto a) dell'art. 4 del citato decreto 7 febbraio 1926, n. 186, veniva elargito dall'Amministrazione ferroviaria alla Fondazione medesima.

     La gestione separata delle colonie per i figli degli iscritti alla disciolta associazione fascista ferrovieri, di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, viene assorbita dall'Opera di previdenza.

 

          Art. 17.

     Le provvidenze di carattere continuativo, previste dal presente decreto, cessano quando vengano a mancare le condizioni alle quali sono subordinate.

 

          Art. 18.

     Il personale delle Ferrovie dello Stato viene sottoposto a favore dell'Opera di previdenza ad una ritenuta nella misura del due per cento dello stipendio (compresi gli assegni personali pensionabili ed i compensi ex combattenti) e su di un importo rappresentativo delle competenze accessorie pari al cinquanta per cento dello stipendio.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versa all'Opera di previdenza un contributo in misura pari all'importo delle ritenute praticate al personale.

 

          Art. 19.

     Le somme trattenute agli agenti a favore dell'Opera di previdenza sono rimborsate senza interessi:

     a) agli agenti in prova licenziati, dispensati, destituiti od esonerati per cause diverse da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale;

     b) agli agenti che vengono assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria, rimanendo iscritti al fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

     Gli agenti suddetti riammessi in servizio dall'Amministrazione ferroviaria, devono restituire all'Opera le somme rimborsate.

     Gli agenti dimissionari volontariamente o d'ufficio, radiati o cancellati dai ruoli o decaduti dal diritto all'impiego, e le loro famiglie, non hanno titolo al rimborso delle trattenute, nè ad alcuna delle provvidenze dell'Opera.

 

          Art. 20.

     L'indennità di buonuscita non reclamata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, rimane prescritta.

     I sussidi temporanei e gli assegni alimentari di cui agli articoli 4 e 7 decorrono dal primo del mese successivo a quello in cui avviene la morte dell'agente.

     Ove siano richiesti, dopo un anno dalla morte dell'agente, decorrono dal primo del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     I sussidi temporanei e gli assegni alimentari facoltativi di cui agli articoli 5 e 8 decorrono dalla data stabilita di volta in volta dal Comitato amministratore.

     Il sussidio per morte dopo l'esonero di cui all'art. 12, non domandato entro due anni dalla data di morte dell'agente, resta prescritto.

 

          Art. 21.

     Sono esenti da tassa di bollo le domande e i documenti da prodursi per la concessione e il pagamento dei benefici dell'Opera di previdenza.

 

          Art. 22.

     Rimangono in vigore le disposizioni riguardanti l'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

     Le disposizioni del presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle precedentemente emanate, tuttora in vigore.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1947.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35.

[2]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 26 novembre 1955, n. 1225.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 26 novembre 1955, n. 1225.

[4]  Comma così modificato dall'art. 2 della L. 26 novembre 1955, n. 1225.

[5]  Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 26 novembre 1955, n. 1225.