§ 93.4.7g - Legge 26 novembre 1955, n. 1225.
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:26/11/1955
Numero:1225


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue
Art. 2.      L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue
Art. 3.      L'art. 14 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue
Art. 4.      Il tredicesimo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, è modificato come segue
Art. 5.      Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1° luglio 1953


§ 93.4.7g - Legge 26 novembre 1955, n. 1225. [1]

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 17 dicembre 1955, n. 290).

 

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue:

     "L'importo annuo dei sussidi temporanei di cui sopra è aumentato del 100 per cento per gli orfani non provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria, di altre Amministrazioni dello Stato o di Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria".

     In conseguenza è anche modificato come segue l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto sopra citato:

     "La misura di tali sussidi è quella stabilita dall'art. 4 del presente decreto, esclusa la maggiorazione del 100 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso".

 

          Art. 2.

     L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue:

     "Per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai precedenti commi, ancorchè residenti o domiciliate in luoghi diversi, gli assegni alimentari sono:

     lire 60.000 oppure lire 48.000 all'anno per una persona,

     lire 100.000 oppure lire 80.000 all'anno per due persone,

     lire 132.000 oppure lire 105.000 all'anno per tre persone,

     lire 152.000 oppure lire 120.000 all'anno per quattro o più persone,

     a seconda che l'agente abbia appartenuto al personale dei primi 10 gradi, oppure a quello dei rimanenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui al regio decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1210".

 

          Art. 3.

     L'art. 14 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, è modificato come segue:

     "L'Opera può conferire annualmente a carico della disponibilità, con norme di concorso da stabilirsi dal Comitato amministratore, assegni scolastici a favore degli orfani di cui all'art. 4, anche se non abbiano goduto del sussidio temporaneo per aver superato il 18° anno di età alla morte del padre, nonchè a favore di figli di agenti cessati dal servizio.

     "Al concorso agli assegni possono essere ammessi anche i figli di agenti in attività alle seguenti condizioni:

     1) che siano iscritti a scuole medie di 2° grado, a Università o Istituti superiori o a corsi di perfezionamento;

     2) che l'ammissione alle dette scuole o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore a otto decimi;

     3) che gli iscritti ad anno di corso superiore al primo delle Università o di Istituti superiori, abbiano superato con una media non inferiore a otto decimi tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;

     4) che gli iscritti a corsi di perfezionamento abbiano riportato una votazione media non inferiore a nove decimi negli esami sostenuti per tutto il corso universitario precedente.

     "Il Comitato amministratore dell'Opera può prescrivere le altre norme di concorso che ritenga necessarie.

     "Gli assegni scolastici possono essere concessi nelle misure seguenti:

     da lire 5000 a lire 9000 per le scuole elementari;

     da lire 8000 a lire 16.000 per le scuole medie di 1° grado (scuola media, scuola di avviamento professionale e scuola tecnica) ed altre equivalenti;

     da lire 14.000 a lire 25.000 per le scuole medie di 2° grado (liceo, istituto tecnico, istituto magistrale, magistero professionale per la donna) ed altre equivalenti;

     da lire 22.000 a lire 50.000 per le Università e gli Istituti di istruzione superiore.

 

          Art. 4.

     Il tredicesimo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, è modificato come segue:

     "In casi eccezionali a giudizio del Comitato amministratore dell'Opera, il ricovero dell'orfano che al compimento del 18° anno di età si trovi a frequentare una classe di scuola media di secondo grado può essere prorogato fino, e non oltre, la chiusura dell'anno scolastico in cui compie il 19° anno di età".

 

          Art. 5.

     Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1° luglio 1953.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.