§ 93.4.77 - Legge 14 dicembre 1954, n. 1152.
Benefici di carriera in favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:14/12/1954
Numero:1152


Sommario
Art. 1.      Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono [...]
Art. 2.      Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra [...]
Art. 3.      Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra [...]
Art. 4.      I concorsi di cui agli articoli 1 e 2 saranno banditi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il numero di posti appresso indicati
Art. 5.      Il Ministro per i trasporti nominerà le apposite Commissioni per l'espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge includendo in ciascuna di esse un ferroviere [...]
Art. 6.      Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, [...]
Art. 7.      I benefici di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli agenti combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, immessi nell'Amministrazione ferroviaria ai [...]


§ 93.4.77 - Legge 14 dicembre 1954, n. 1152.

Benefici di carriera in favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati.

(G.U. 16 dicembre 1954, n. 288)

 

 

     Art. 1.

     Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ai seguenti concorsi interni per titoli e per esperimento pratico:

     a) a posti di ispettori di 2ª classe se rivestiti di qualifica di grado VI ferroviario con anzianità di grado non inferiore ad anni due e a posti di allievo ispettore negli altri casi, se in possesso di laurea;

     b) a posti di segretario, disegnatore, assistente lavori, sottocapo delle stazioni e capo-tecnico di 3ª classe, se in possesso di licenza di scuola media superiore;

     c) a posti di alunni d'ordine delle stazioni, aiutanti disegnatori, sorveglianti ai lavori, conduttori, se in possesso di licenza di scuola media inferiore;

     d) a posti di guardasala, frenatore, operaio, motorista delle navi traghetto, capo squadra cantoniere, aiuto macchinista, se in possesso di licenza di scuola elementare e, per questa ultima qualifica, anche delle prescritte abilitazioni.

 

          Art. 2.

     Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano rivestito il grado di sottufficiale, sono ammessi al concorso di cui al punto c) dell'art. 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto.

 

          Art. 3.

     Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano rivestito il grado di ufficiale sono ammessi al passaggio di grado corrispondente ad una delle qualifiche di cui al punto c) dell'art. 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto purchè ritenuti idonei e previo un periodo di esperimento della durata di mesi sei.

     Il passaggio suddetto avrà decorrenza dalla data di ultimazione dell'esperimento in parola.

 

          Art. 4.

     I concorsi di cui agli articoli 1 e 2 saranno banditi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il numero di posti appresso indicati:

Concorsi di cui al punto a) dell'art. 1

Concorsi di cui al punto b) dell'art. 1 (da ripartire fra i concorrenti in relazione alle specializzazioni dei rispettivi titoli di studio)

Concorsi di cui al punto c) dell'art. 1 ed all'art. 2

Concorsi di cui al punto d) dell'art. 1

 

     Le graduatorie dei concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 e le sistemazioni disposte dall'art. 3 della presente legge saranno stabilite in base ai seguenti elementi:

     a) benemerenze militari e partigiane e servizio trascorso in zona di operazione;

     b) periodo trascorso in prigionia e deportazione;

     c) durata del servizio militare;

     d) orfani di guerra e di agenti ferroviari;

     e) titoli professionali e culturali;

     f) benemerenze di servizio;

     g) qualifica ed anzianità di grado e di servizio;

     h) rapporto informativo.

     Tutti gli agenti, risultati vincitori nei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno inquadrati nella qualifica per la quale hanno concorso subordinatamente all'esito favorevole di un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi. La decorrenza delle nomine conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 è stabilita dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Tuttavia le nomine dei vincitori dei concorsi di cui al punto a) dell'art. 1 avranno la decorrenza, per la prima metà, a tale data e, per la seconda metà, al 1° gennaio dell'anno successivo.

     I vincitori dei concorsi di cui al punto a) dell'art. 1 che abbiano già acquisito titolo all'inquadramento nel gruppo A in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ratificato con modificazioni con legge 1° dicembre 1951, n. 1309, saranno inquadrati nel gruppo A in eccedenza ai 50 posti previsti nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per i trasporti nominerà le apposite Commissioni per l'espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge includendo in ciascuna di esse un ferroviere mutilato di guerra ed un ferroviere combattente.

 

          Art. 6.

     Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, è concesso - a seguito d'istanza dell'interessato - un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo.

 

          Art. 7.

     I benefici di cui agli articoli precedenti si applicano anche agli agenti combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, immessi nell'Amministrazione ferroviaria ai sensi della legge 29 aprile 1953, n. 430, e in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria stessa alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     I predetti agenti, in possesso della laurea, beneficeranno esclusivamente del disposto di cui alla lettera a) del precedente art. 1.