§ 93.4.6c - Legge 1 dicembre 1951, n. 1309.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A mediante [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:01/12/1951
Numero:1309


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, è ratificato con le seguenti modificazioni


§ 93.4.6c - Legge 1 dicembre 1951, n. 1309.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 11 dicembre 1951, n. 284)

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 1. - E' sostituito dal seguente:

     "L'amministrazione delle ferrovie dello Stato bandirà, entro l'anno 1951, un concorso interno per titoli a posti di gruppo A fra agenti laureati, che, alla data dell'11 giugno 1948, risultavano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo art. 2".

     Art. 2. - E' sostituito dal seguente:

     "A detto concorso saranno ammessi gli agenti:

     a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta serbata;

     b) che rivestano una qualifica di grado 5° del personale esecutivo, 6° , 7° od 8° ferroviario;

     c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo A

     d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano una anzianità di servizio di ruolo superiore ai quindici anni, oppure assunti in servizio in base all'art. 22 della convenzione fra il Ministero della guerra e le Ferrovie dello Stato, concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto-Ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1940.

     Al concorso saranno ammessi, altresì, gli agenti di gruppo A provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo delle Ferrovie dello Stato, purchè all'anzidetta data dell'11 giugno 1948 od anteriormente, risultino in possesso dei requisiti richiesti per parteciparvi".

     Art. 3. - E' sostituito dal seguente:

     "I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una graduatoria formata in base ad una votazione per i titoli posseduti alla data del decreto Ministeriale che indice il concorso, titoli da valutarsi nel seguente ordine di importanza:

     a) qualifica ed anzianità di grado del candidato;

     b) rapporto informativo ed eventuali benemerenze di servizio;

     c) anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo prestato;

     d) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;

     e) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore".

     Art. 4. - E' sostituito dal seguente:

     "Gli agenti compresi nella graduatoria di merito di cui all'articolo 3 del presente decreto dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi.

     L'inquadramento nel gruppo A, con le modalità previste dal successivo art. 5, è subordinato all'esito favorevole dell'esperimento pratico.

     I candidati idonei dovranno conseguire le abilitazioni prescritte per il servizio cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale.

     Dall'esperimento pratico di cui sopra sono esclusi gli agenti che, alla data effettiva del passaggio, rivestono già una qualifica di gruppo A".

     Art. 5. - E' sostituito dal seguente:

     "Gli agenti compresi nella graduatoria di merito del concorso saranno sistemati secondo l'ordine della graduatoria stessa, con decorrenza 1° gennaio degli anni dal 1951 al 1956, nelle qualifiche sotto indicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili alle stesse date nelle piante organiche delle qualifiche interessate di gruppo A:

     1) nella qualifica di ispettore di prima classe, per gli agenti che all'atto dell'inquadramento siano rivestiti di una qualifica di grado 5° del personale esecutivo, conservando la propria anzianità di grado;

     2) nella qualifica di ispettore di seconda classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6° ferroviario;

     3) nella qualifica di allievo ispettore per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° o di grado 8° ferroviario".

     Art. 6. - E' sostituito dal seguente:

     "La decorrenza stabilita al precedente art. 5 per l'inquadramento degli agenti nel gruppo A è valida ai soli effetti giuridici e di sviluppo di carriera.

     Gli effetti finanziari decorrono dalla data effettiva del passaggio al gruppo A".

     Art. 7. - E' sostituito dal seguente:

     "Qualora, entro il 1° gennaio 1956, l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposta, non sia stata sufficiente ad immettere nel gruppo A tutti gli agenti compresi nella graduatoria di merito, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra indicate, con decorrenza 1° gennaio 1957, anche in eccedenza della pianta organica delle rispettive qualifiche.

     Gli accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale della eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione di cui al precedente comma, sono stabiliti, a cominciare dal 1° gennaio 1958, nella misura del venti per cento".

     Art. 8. - E' sostituito dal seguente:

     "La Commissione di concorso, nominata con decreto del Ministro per i trasporti, è presieduta da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado 1° e composta di dieci membri, dei quali sette, di grado non inferiore al 2° , in rappresentanza dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, uno per ogni servizio, e tre, di grado non inferiore al 4° , in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali). Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 3° .

     Tale Commissione giudicherà anche sull'ammissione dei candidati al concorso".