§ 93.4.79 - D.P.R. 3 giugno 1955, n. 591.
Adeguamento al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 7 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:03/06/1955
Numero:591


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, all'art. 17 ed al primo e secondo comma dell'art. 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, [...]
Art. 2.      Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche a favore degli agenti i quali, a norma dell'art. 1 - sub 20 - del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. [...]
Art. 3.      Per il personale straordinario delle Ferrovie dello Stato sistemato a ruolo ai sensi della legge 30 novembre 1952, n. 1844, con decorrenza anteriore alla data di entrata [...]
Art. 4.      Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 sono ritenute valide anche le domande di riconoscimento presentate anteriormente alla data di entrata [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non sono applicabili agli agenti sistemati a ruolo in base al decreto [...]
Art. 6.      Nel caso in cui debbasi far luogo al riconoscimento dei servizi non di ruolo per i quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia assicurato gli agenti presso [...]
Art. 7.      Al personale in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e di altre Amministrazioni statali da data anteriore al 23 marzo 1939, che, [...]
Art. 8.      Gli agenti che, per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di cui al precedente articolo, vengono a trovarsi in condizioni di poter partecipare agli esami [...]
Art. 9.      La proporzione stabilita al primo comma del precedente articolo è costituita dai termini R:P = T:X
Art. 10.      I concorsi riservati di cui all'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, saranno effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per un terzo [...]


§ 93.4.79 - D.P.R. 3 giugno 1955, n. 591.

Adeguamento al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e negli articoli 13,17,18 e 19 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(G.U. 30 luglio 1955, n. 174)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, all'art. 17 ed al primo e secondo comma dell'art. 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato per il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi non di ruolo previsti dall'art. 1 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

     I provvedimenti di riscatto di servizio, emessi in base all'art. 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, possono essere revocati, su domanda degli interessati, nel caso in cui i medesimi richiedano il riconoscimento, secondo le norme del precedente comma dei servizi già riscattati ai termini del predetto art. 2 del regio decreto n. 2590 del 1923. Le somme versate per il riscatto sono utilizzate, in tal caso, per il riconoscimento di cui sopra, salvo conguaglio.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche a favore degli agenti i quali, a norma dell'art. 1 - sub 20 - del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, e degli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, hanno titolo al riconoscimento d'ufficio per intero o parziale della prima metà del servizio non di ruolo.

     In tali casi il contributo relativo al riconoscimento della residua parte, qualora la domanda sia presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sullo stipendio goduto al 1° maggio 1948, se la sistemazione a ruolo ha avuto luogo con decorrenza anteriore a tale data.

 

          Art. 3.

     Per il personale straordinario delle Ferrovie dello Stato sistemato a ruolo ai sensi della legge 30 novembre 1952, n. 1844, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto che chieda il riconoscimento del servizio non di ruolo entro tre mesi da tale data, il contributo di riconoscimento è calcolato sullo stipendio spettante alla data di decorrenza del collocamento in ruolo.

     Nel caso in cui la comunicazione del provvedimento di sistemazione a ruolo non sia stata data al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui al precedente comma decorrerà dal giorno in cui la comunicazione stessa verrà data.

 

          Art. 4.

     Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 sono ritenute valide anche le domande di riconoscimento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e posteriormente al 7 dicembre 1952, data di pubblicazione della legge 30 novembre 1952, n. 1844, da coloro che si trovano nella condizione prevista dai predetti articoli.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non sono applicabili agli agenti sistemati a ruolo in base al decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 292, modificato dalla legge 20 luglio 1952, n. 1053, e al decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

     Nei confronti di detti agenti sarà provveduto al recupero dei contributi a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per tutto l'ulteriore periodo di servizio non di ruolo, riconosciuto utile a pensione, applicando rispettivamente le norme degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 292, con le modifiche di cui all'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1053, e le norme degli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

 

          Art. 6.

     Nel caso in cui debbasi far luogo al riconoscimento dei servizi non di ruolo per i quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia assicurato gli agenti presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, sarà provveduto, a carico degli agenti, al recupero dei contributi per l'assicurazione corrisposti dall'Amministrazione stessa a proprio carico.

     Il recupero sarà effettuato in misura pari all'intero ammontare complessivo dei contributi effettivamente corrisposti dall'Amministrazione in caso di riconoscimento per intero del servizio non di ruolo oppure, in caso di riconoscimento parziale, in misura pari ad una quota dell'ammontare complessivo dei detti contributi, da stabilirsi in relazione al rapporto tra la parte del servizio non di ruolo riconosciuta e l'intero periodo di servizio non di ruolo per il quale l'agente fu assicurato. Il predetto recupero sarà effettuato unitamente al versamento del contributo di riconoscimento.

     Nel caso in cui, ai fini del riconoscimento della parte del servizio non di ruolo riconoscibile a termini dell'art. 1 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, si sia provveduto al recupero parziale dei predetti contributi o all'incameramento in misura non superiore alla metà del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, si provvede, qualora venga chiesto il riconoscimento integrativo, totale o parziale della residua parte del servizio non di ruolo, a completare il recupero dei contributi, fino a raggiungere, in conformità a quanto stabilito nel comma precedente, l'ammontare corrispondente al servizio non di ruolo complessivamente riconosciuto.

     Non si provvede ad ulteriore recupero nel caso in cui sia stato già disposto il recupero totale dei contributi, o l'incameramento, per più della metà, del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

 

          Art. 7.

     Al personale in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e di altre Amministrazioni statali da data anteriore al 23 marzo 1939, che, successivamente alla data stessa ed anteriormente al 24 giugno 1951, abbia ottenuto la nomina nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato per una delle qualifiche di prima assunzione di cui allo allegato C) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, è attribuita, ove occorra, una anzianità di ruolo al 1° maggio 1948:

     di anni sette per l'ammissione ai concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° del gruppo B

     di anni nove per l'ammissione ai concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° del gruppo C

     di anni sette per l'ammissione agli esami di idoneità e successivo scrutinio per l'avanzamento al grado 8° del personale delle stazioni.

     Ai fini previsti dal comma precedente non si applicano le disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore, intendendosi utile, a tali fini, il complesso di anzianità di ruolo congiunto coll'anzianità speciale attribuita.

     I benefici di cui al presente articolo non si applicano a favore del personale che abbia ottenuto la nomina nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato in base alla legge 30 novembre 1952, n. 1844.

 

          Art. 8.

     Gli agenti che, per effetto del riconoscimento della maggiore anzianità di cui al precedente articolo, vengono a trovarsi in condizioni di poter partecipare agli esami per la promozione, possono conseguire tale promozione soltanto in soprannumero e nella medesima proporzione in cui possono essere promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei ruoli organici del grado immediatamente inferiore, abbiano o meno questi ultimi maturato l'anzianità per l'ammissione agli esami di concorso o di idoneità per la promozione.

     I posti in soprannumero risultanti in applicazione del precedente comma saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli agenti promossi in soprannumero.

     Nei gradi iniziali saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti comma.

 

          Art. 9.

     La proporzione stabilita al primo comma del precedente articolo è costituita dai termini R:P = T:X.

     R, rappresenta il numero degli impiegati di ruolo appartenenti al grado immediatamente inferiore a quello da conferire per promozione. In questo primo termine non vanno compresi gli agenti in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, aventi diritto al beneficio di cui al primo comma dell'art. 7;

     P, rappresenta:

     1) quando si tratti dei concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° dei gruppi B e C, il numero dei posti messi a concorso;

     2) quando si tratti delle promozioni al grado 8° del personale delle stazioni, il numero dei posti conferiti per tali promozioni;

     T, rappresenta il numero degli agenti beneficiari dell'anzianità di cui al primo comma dell'art. 7;

     X, rappresenta il numero dei posti da conferire in soprannumero agli agenti di cui al precedente termine T.

 

          Art. 10.

     I concorsi riservati di cui all'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, saranno effettuati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per un terzo dei posti disponibili alla data 1° maggio 1948, nelle qualifiche di grado 7°, 9° e 10° di prima assunzione del personale in prova, di cui all'allegato C) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.