§ 35.3.20 - Legge 17 luglio 1970, n. 569.
Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:35. Diplomazia e consolati
Capitolo:35.3 personale
Data:17/07/1970
Numero:569


Sommario
Art. 1.      Il testo dell'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal [...]
Art. 2.      All'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      Il personale a contratto di cittadinanza italiana, assunto anteriormente al 31 dicembre 1969 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Sono ammessi ai concorsi per titoli i contrattisti che, trovandosi nelle condizioni indicate nel precedente art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti
Art. 6.      Gli impiegati entrati nei ruoli organici, per concorso, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità [...]
Art. 7.      Il personale ammesso ai concorsi ai sensi dei precedenti articoli sarà valutato e graduato e, occorrendo, assegnato alle prescritte specializzazioni da apposita [...]
Art. 8.      I concorsi per titoli per l'ammissione del personale di cui all'art. 3 nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nel citato articolo sono indetti al 30 [...]
Art. 9.      La progressione in carriera del personale immesso in ruolo in applicazione della presente legge avrà luogo sempre in soprannumero. Gli scrutini di avanzamento devono [...]
Art. 10.  [3]
Art. 11.      Entro i limiti numerici indicati nel precedente articolo le nuove assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana saranno regolate dalle disposizioni della [...]
Art. 12.      Il secondo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis
Art. 13.      Il secondo e terzo comma dell'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti (Omissis
Art. 14.      Non sono consentite assunzioni di contrattisti di cittadinanza italiana, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, se non dopo la registrazione da [...]
Art. 15.      Al secondo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo (Omissis
Art. 16.  [4]
Art. 17.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al [...]


§ 35.3.20 - Legge 17 luglio 1970, n. 569. [1]

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

(G.U. 7 agosto 1970, n. 199)

 

 

     Art. 1.

     Il testo dell'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente. (Omissis)

 

          Art. 2.

     All'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     al terzo comma, ultimo periodo, l'espressione "sesto comma" è sostituita con l’espressione (Omissis)

     al quinto comma sono soppresse le parole "e al quinto".

 

          Art. 3.

     Il personale a contratto di cittadinanza italiana, assunto anteriormente al 31 dicembre 1969 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare a concorsi per titoli per l'immissione nella qualifica iniziale delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliaria, alle condizioni previste dai successivi articoli 4 e 5.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     Sono ammessi ai concorsi per titoli i contrattisti che, trovandosi nelle condizioni indicate nel precedente art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) abbiano alla data del 31 dicembre 1969 una qualificazione contrattuale per l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso;

     b) siano forniti del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera o, in mancanza, abbiano superato una prova di cultura sugli argomenti e con le modalità che saranno stabiliti nel bando di concorso;

     c) abbiano compiuto al momento della partecipazione al concorso un'anzianità di effettivo servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri non inferiore a sei anni, nell'esercizio delle mansioni indicate nella precedente lettera a);

     d) abbiano riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a distinto;

     e) non abbiano compiuto il 65° anno di età, sempre che, alla data in cui verrebbero a compiere l'età suddetta, si trovino ad avere un'anzianità di servizio utile ai fini della pensione di almeno anni quindici. Ai fini dell'anzianità suddetta si tiene conto del servizio di cui all'ultimo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di ogni altro servizio riscattabile.

 

          Art. 6.

     Gli impiegati entrati nei ruoli organici, per concorso, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'amministrazione, possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 3, purchè alla data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso essi fossero impiegati a contratto con una qualificazione contrattuale per l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso. Detti impiegati dovranno essere, altresì in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) dell'art. 5 della presente legge.

 

          Art. 7.

     Il personale ammesso ai concorsi ai sensi dei precedenti articoli sarà valutato e graduato e, occorrendo, assegnato alle prescritte specializzazioni da apposita commissione, la cui composizione sarà determinata con decreto del Ministro per gli affari esteri.

     La graduatoria di merito sarà formata, per ciascuna carriera, dalla commissione giudicante, tenendo particolarmente conto delle mansioni effettivamente esercitate e del relativo giudizio annualmente attribuito, del servizio prestato in sedi disagiate, dell'anzianità complessiva di servizio, del titolo di studio eventualmente superiore a quello richiesto, e della conoscenza delle lingue.

 

          Art. 8.

     I concorsi per titoli per l'ammissione del personale di cui all'art. 3 nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nel citato articolo sono indetti al 30 settembre di ogni anno per la durata di sei anni a partire dal 1970.

     I vincitori dei concorsi sono inquadrati in ruolo in soprannumero secondo l'ordine di graduatoria con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del bando di concorso.

     I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli e dei concorsi di cui all'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono esentati dal prestare servizio al Ministero durante il periodo di prova e dal seguire i corsi previsti dal primo comma dell'art. 121 e dal primo comma dell'art. 126 del decreto medesimo.

 

          Art. 9.

     La progressione in carriera del personale immesso in ruolo in applicazione della presente legge avrà luogo sempre in soprannumero. Gli scrutini di avanzamento devono svolgersi in concomitanza con quelli del personale del ruolo organico.

     Le promozioni in soprannumero saranno conferite nel limite di tante unità quante ne corrispondono al rapporto tra i posti di organico disponibili per promozione alla medesima qualifica e il numero degli impiegati del ruolo organico scrutinabili per l'avanzamento. Gli impiegati così promossi seguiranno in soprannumero nell'ordine di ruolo l'ultimo dei promossi del ruolo organico.

 

          Art. 10. [3]

 

          Art. 11.

     Entro i limiti numerici indicati nel precedente articolo le nuove assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana saranno regolate dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificate e integrate dai successivi articoli 12, 13 e 14.

 

          Art. 12.

     Il secondo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente (Omissis)

 

          Art. 13.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti (Omissis)

 

          Art. 14.

     Non sono consentite assunzioni di contrattisti di cittadinanza italiana, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, se non dopo la registrazione da parte della Corte dei conti di apposito regolamento, emanato dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, per l'esecuzione degli articoli 12 e 13 della presente legge.

 

          Art. 15.

     Al secondo comma dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo (Omissis)

 

          Art. 16. [4]

 

          Art. 17.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 13 agosto 1980, n. 462.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 13 agosto 1980, n. 462.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della 13 agosto 1980, n. 462.