§ 71.3.52 - Legge 24 maggio 1951, n. 392.
Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:24/05/1951
Numero:392


Sommario
Art. 1.  Categorie dei magistrati.
Art. 2.  Funzioni dei magistrati di Tribunale.
Art. 3.  Funzioni dei magistrati di Corte d'appello.
Art. 4.  Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione.
Art. 5.  Conferimento di uffici direttivi a magistrati di Corte di appello.
Art. 6.  Conferimento di uffici direttivi a magistrati di Corte di cassazione.
Art. 7.  Ammissione in Magistratura e promozioni.
Art. 8.  Abolizione del ruolo dei pretori.
Art. 9.  Abolizione del ruolo dei primi pretori.
Art. 10.  Trattamento economico dei magistrati in servizio.
Art. 11.  Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrati.
Art. 12.  Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.
Art. 13.  Onere finanziario.
Art. 14.  Riferimento a leggi e regolamenti generali.
Art. 15.  Decorrenza delle retribuzioni.


§ 71.3.52 - Legge 24 maggio 1951, n. 392.

Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

(G.U. 14 giugno 1951, n. 133).

 

     Art. 1. Categorie dei magistrati.

     I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di Corte di cassazione.

 

          Art. 2. Funzioni dei magistrati di Tribunale.

     I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.

     Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio [1].

 

          Art. 3. Funzioni dei magistrati di Corte d'appello.

     I magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

     1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti;

     2) di presidente di sezione di Tribunale;

     3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.

 

          Art. 4. Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione.

     I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni:

     1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

     2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.

 

          Art. 5. Conferimento di uffici direttivi a magistrati di Corte di appello.

     Sono conferiti per anzianità e per merito a magistrati di Corte di appello i seguenti uffici direttivi:

     1) di presidente dei Tribunali e di procuratore della Repubblica presso i Tribunali medesimi;

     2) di pretore nelle Preture nelle quali secondo la tabella M allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono attualmente assegnati primi pretori.

 

          Art. 6. Conferimento di uffici direttivi a magistrati di Corte di cassazione.

     Sono conferiti per anzianità e per merito a magistrati di Corte di cassazione i seguenti uffici direttivi:

     1) di primo presidente della Corte di cassazione;

     2) di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

     3) di presidente di sezione della Corte di cassazione ed avvocato generale presso la stessa Corte, di presidente delle Corti d'appello e di procuratore generale presso le stesse Corti;

     4) di presidente di Tribunale e di procuratore della Repubblica nelle sedi indicate nella tabella L annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

 

          Art. 7. Ammissione in Magistratura e promozioni.

     Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore.

     (Omissis) [2].

     La promozione a giudice di Tribunale non può essere conseguita se non dopo un biennio di effettivo servizio nelle Preture.

 

          Art. 8. Abolizione del ruolo dei pretori.

     Il ruolo dei pretori è abolito. I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di Tribunale e prendono posto, secondo l'anzianità, in relazione all'anno della nomina a uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di Tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

 

          Art. 9. Abolizione del ruolo dei primi pretori.

     Il ruolo dei primi pretori è abolito.

     I magistrati che ne fanno parte sono collocati nel ruolo dei magistrati di appello, secondo la loro anzianità nel grado. Ciascuno di essi segue l'ultimo dei consiglieri di appello di pari anzianità nel grado. Essi hanno diritto agli aumenti quadriennali di stipendio e possono partecipare al concorso ed allo scrutinio per l'assunzione delle funzioni di magistrato di Cassazione secondo le norme attualmente vigenti per i primi pretori.

 

          Art. 10. Trattamento economico dei magistrati in servizio.

     Il trattamento economico dei magistrati e le indennità annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

     Ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico un'indennità di famiglia di L. 2000 mensili lorde.

     Per l'attribuzione dell'indennità di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

     In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennità di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennità di carovita e relative quote complementari, l'indennità di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilità.

     (Omissis) [3].

 

          Art. 11. Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrati.

     Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonché ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 60 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caropane annessi alla pensione.

     Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge è esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle A e D, nonché alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.

 

          Art. 12. Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

     Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-referendari di prima e di seconda classe e degli aiuto-referendari della Corte dei conti è stabilito nella tabella D annessa alla presente legge.

     Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 11, con riferimento all'annessa tabella D.

     Per quanto non è preveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 13. Onere finanziario.

     All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 14. Riferimento a leggi e regolamenti generali.

     Per quanto non è previsto nella presente legge continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni.

     Continuano ad applicarsi altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie dei magistrati sarà fatto in base alle norme degli articoli 118, ultimo comma, 128, secondo comma, 140 e alla tabella F dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

 

          Art. 15. Decorrenza delle retribuzioni.

     La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1950 pel trattamento economico del personale allora in servizio.

 

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 3 aprile 1952, n. 415.

[2] Comma abrogato dall'art. unico della L. 8 ottobre 1955, n. 907.

[3] Comma abrogato dall'art. 16 della L. 8 aprile 1952, n. 212.