§ 80.9.500 - Legge 10 gennaio 1968, n. 8.
Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collocatori e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:10/01/1968
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dal seguente articolo:
Art. 2.      Il terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'art. 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono [...]


§ 80.9.500 - Legge 10 gennaio 1968, n. 8. [1]

Modificazioni della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di promozioni e di riconoscimento dei servizi prestati dai collocatori e della legge 22 luglio 1961, n. 628, in materia di formazione del consiglio d'amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(G.U. 20 gennaio 1968, n. 16)

 

     Art. 1.

     Gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dal seguente articolo:

     "La promozione alla qualifica di collocatore superiore si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i collocatori capi, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".

 

          Art. 2.

     Il terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai fini della anzianità richiesta per la promozione a primo collocatore è valutato per intero il servizio prestato a contratto e, per metà, il servizio prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui all'art. 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

     Agli effetti del trattamento di quiescenza può essere riscattato, a domanda, il periodo di servizio prestato a contratto nelle qualifiche di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e nelle posizioni di incaricato temporaneo di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586, e di corrispondente di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562. Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato".

 

          Art. 3.

     I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'art. 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dei collocatori.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.