§ 58.3.b - Legge 21 agosto 1949, n. 586.
Modificazioni all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:21/08/1949
Numero:586

§ 58.3.b - Legge 21 agosto 1949, n. 586.

Modificazioni all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

(G.U. 2 settembre 1949, n. 201).

 

 

     Il primo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento e i collocatori - corrispondenti o incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualità di presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica".

     All'ultimo comma dello stesso art. 26 è aggiunto il comma seguente;

     "Il prefetto, sentita la Commissione provinciale, può autorizzare il collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro tra i lavoratori del Comune, sentita la Commissione comunale.

     Le eventuali remunerazioni ai coadiutori sono a carico del Comune".