§ 80.9.144 - D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/03/1955
Numero:520


Sommario
Art. 1.      Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali e Servizi
Art. 2.      Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 3.      Per le ispezioni, sia presso gli uffici centrali o periferici, sia presso gli enti vigilati, il Ministro si avvale dei funzionari dell'Amministrazione centrale, degli Ispettori centrali del [...]
Art. 4.      Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Amministrazione centrale sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo
Art. 5.      Il posto di assistente per la vigilanza, di cui all'allegata tabella A, è conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, che abbia compiuto non meno [...]
Art. 6.      L'Ispettorato del lavoro è costituito
Art. 7.      L'Ispettorato del lavoro ha il compito
Art. 8.      Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di Polizia giudiziaria
Art. 9.      In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze [...]
Art. 10.      Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale [...]
Art. 11.  [1]
Art. 12.  [2]
Art. 13.      Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto
Art. 14.      Alla direzione degli Ispettorati regionali e degli Ispettorati provinciali del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro, rispettivamente di grado non [...]
Art. 15.      Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, può assegnare al personale amministrativo dei [...]
Art. 16.  [3]
Art. 17.      Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Ispettorato del lavoro sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo
Art. 18.      Nei concorsi per le assunzioni nel ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro, un quinto dei posti messi a concorso può, col relativo bando, essere riservato al personale di gruppo B fornito [...]
Art. 19.      Agli impiegati di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive, mediante concorso per esame da indire tra gli impiegati di grado 11° del medesimo ruolo, i [...]
Art. 20.      Le promozioni al grado 9° del ruolo di gruppo A e quelle al grado 10° del ruolo di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro vengono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di [...]
Art. 21.      Ai servizi di pulizia, di custodia e di fatica degli uffici dell'Ispettorato del lavoro può essere provveduto, oltre che con l'opera del personale subalterno, anche mediante contratto di appalto
Art. 22.      Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di Provincia
Art. 23.      Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti in ogni capoluogo di Provincia, svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni
Art. 24.      Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun [...]
Art. 25.      Il Consiglio di amministrazione per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza [...]
Art. 26.      Alla direzione degli Uffici regionali e degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A di cui alla allegata tabella C, [...]
Art. 27.      Al funzionamento dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione si provvede, rispettivamente, con il personale di cui alle [...]
Art. 28.      L'amministrazione, l'organizzazione e il controllo sul funzionamento dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono esercitati dalla Direzione generale [...]
Art. 29.      Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto [...]
Art. 30.      Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro [...]
Art. 31.      Gli atti e provvedimenti emessi, in base al precedente articolo, dall'Ispettorato del lavoro, a termini dell'art. 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché quelli emessi a termini degli artt. [...]
Art. 32.      Il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ratificato [...]
Art. 33.      Il personale dei gruppi A, B e C di cui alla tabella B allegata al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, che, alla data di [...]
Art. 34.      Il personale ispettivo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi in servizio presso l'Ispettorato del lavoro con le funzioni di gruppo B, secondo il disposto degli artt. [...]
Art. 35.      Al primo concorso pubblico per esami da indire, dopo effettuato l'inquadramento di cui agli articoli 32 e 33, per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione [...]
Art. 36.      Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è inquadrato nei ruoli organici dei gruppi A, B, C e [...]
Art. 37.      Può essere inquadrato nel ruolo di gruppo A il personale di cui al precedente articolo appartenente alla categoria di concetto il quale sia in possesso del diploma di laurea
Art. 38.      I funzionari inquadrati nel ruolo di gruppo B, dell'annessa tabella C, che alla data di inquadramento siano già da almeno un anno preposti alla direzione di un Ufficio regionale o provinciale [...]
Art. 39.      Il collocamento nei singoli gradi del ruolo di gruppo A è subordinato al possesso di una anzianità di servizio non inferiore ad anni sedici, quattordici, otto, sei e quattro rispettivamente per [...]
Art. 40.      Il collocamento nei singoli gradi dei ruoli dei gruppi B e C e subalterno non può comportare attribuzione di posizione gerarchica superiore a quella annessa alla qualifica organicamente [...]
Art. 41.      L'anzianità di servizio organicamente maturata nelle categorie cui appartiene il personale che consegue l'inquadramento nei ruoli di cui all'annessa tabella C, è valutata ai fini, nei limiti e [...]
Art. 42.      L'inquadramento di cui ai precedenti articoli è disposto mediante decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dalla data del relativo provvedimento
Art. 43.      Le promozioni ai posti di grado 5° del ruolo di gruppo A di cui all'annessa tabella C non possono essere conferite prima che siano decorsi quattro anni dalla data di inquadramento del personale [...]
Art. 44.      Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui risulta organicamente [...]
Art. 45.      La Commissione per l'inquadramento del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta da
Art. 46.      Il personale che non venga immesso nei ruoli organici dell'allegata tabella C continuerà nell'attuale rapporto d'impiego contrattuale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 [...]
Art. 47.      Il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione fin dalla data della prima assunzione dal personale inquadrato nei ruoli organici, di cui alla tabella C annessa al [...]
Art. 48.      Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà bandito un concorso interno per esami per l'ammissione a non oltre un terzo dei posti vacanti nel grado iniziale del [...]
Art. 49.      Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie
Art. 50.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le variazioni compensative [...]


§ 80.9.144 - D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(G.U. 1 luglio 1955, n. 149)

 

Capo I

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

 

     Art. 1.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali e Servizi:

     1) Direzione generale degli affari generali e del personale;

     2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;

     3) Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

     4) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

     5) Direzione generale della cooperazione;

     6) Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti.

 

          Art. 2.

     Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

     a) l'Ispettorato del lavoro;

     b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

 

          Art. 3.

     Per le ispezioni, sia presso gli uffici centrali o periferici, sia presso gli enti vigilati, il Ministro si avvale dei funzionari dell'Amministrazione centrale, degli Ispettori centrali del lavoro e, ove occorra, dei funzionari dei ruoli periferici.

     Per le ispezioni presso gli uffici dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro, ove non siano incaricati funzionari dell'Amministrazione centrale, si provvede con funzionari dei ruoli periferici rispettivi.

     Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma l'incarico è conferito, per periodi non superiori al biennio, con decreto del Ministro. L'incarico non può essere conferito allo stesso funzionario se non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico.

 

          Art. 4.

     Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Amministrazione centrale sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo.

     Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B e C e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti.

     Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.

     Per un'aliquota dei posti di gruppo A messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, può essere richiesto il possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale o della laurea in scienze statistiche ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica.

     Per le assunzioni nel ruolo di gruppo B è richiesto il possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale.

     Un'aliquota dei posti di gruppo B, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, può essere riservata a coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore, anche diverso da quello indicato nel comma precedente e che possiedano la conoscenza:

     a) o della stenografia;

     b) o dell'impiego degli impianti meccanografici.

     Per le suddette aliquote di posti, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, i candidati di cui alla lettera a) dovranno sostenere una prova scritta di stenografia e quelli di cui alla lettera b) una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

     Per le assunzioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.

     Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo C, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame può prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia o una prova sull'uso degli impianti meccanografici, a carattere pratico.

     Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è richiesto il possesso della licenza elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

 

          Art. 5.

     Il posto di assistente per la vigilanza, di cui all'allegata tabella A, è conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per lo espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

 

Capo II

ISPETTORATO DEL LAVORO

 

          Art. 6.

     L'Ispettorato del lavoro è costituito:

     a) da Ispettorati regionali con sede in ogni capoluogo di Regione;

     b) da Ispettorati provinciali con sede in ogni capoluogo di Provincia che non sia anche capoluogo di Regione;

     c) da un Ispettorato medico centrale avente sede in Roma.

     Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali, svolgono direttamente su tutto il territorio della Regione quei compiti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali.

     Gli Ispettorati provinciali esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle che, a norma del precedente comma, saranno espressamente riservate agli Ispettorati regionali.

     L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 7, di proporre i criteri di massima per l'applicazione di esse, di dar parere sulle concessioni e disposizioni generali relative, di compiere ispezioni in accordo col capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di investigare sulle condizioni di igiene e di salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti possa essere ad esso affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 7.

     L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

     a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

     b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

     c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione esso deve vigilare;

     d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente;

     e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 623 del Codice penale.

     Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi o ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

     Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda sino a L. 24.000.

 

          Art. 8.

     Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di Polizia giudiziaria.

     Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

     Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.

     Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

 

          Art. 9.

     In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale competente le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale.

     Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporla.

 

          Art. 11. [1]

     Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

     Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

 

          Art. 12. [2]

 

          Art. 13.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:

     a) del direttore generale degli affari generali e del personale;

     b) del direttore generale dei rapporti di lavoro;

     c) del direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

     d) di cinque funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6°, appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

 

          Art. 14.

     Alla direzione degli Ispettorati regionali e degli Ispettorati provinciali del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro, rispettivamente di grado non inferiore al 6° e al 7°.

     Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale del lavoro è preposto un funzionario di ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°, provvisto della laurea in medicina.

 

          Art. 15.

     Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, può assegnare al personale amministrativo dei gruppi A e B la qualifica ispettiva, e viceversa, con il conseguente cambiamento di funzioni; così pure, in relazione alle funzioni esercitate, ed a domanda degli interessati, può assegnare agli ispettori regionali e provinciali di gruppo A la qualifica di ispettore centrale e viceversa.

     Le variazioni di cui al precedente comma non comportano variazioni di grado né corresponsione di particolari assegni.

 

          Art. 16. [3]

     [Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati all'Ispettorato del lavoro i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi e in aumento ai pari grado che si trovano nella medesima posizione per effetto del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294:

Marescialli d'alloggio maggiori n. 4

Marescialli d'alloggio capi n. 6

Marescialli d'alloggio n. 8

Brigadieri n. 11

Vice brigadieri n. 11

Appuntati n. 11

Carabinieri n. 179.]

 

          Art. 17.

     Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Ispettorato del lavoro sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo.

     Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B, C e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti.

     Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: chimica industriale, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina, scienze agrarie, scienze politiche o scienze statistiche ed attuariali.

     L'assunzione del personale di gruppo A provvisto della laurea in chimica industriale, in ingegneria o in medicina è effettuata ai posti di grado 10°.

     Per le assunzioni nel ruolo di gruppo B è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

     Nei bandi di concorso per le assunzioni nei ruoli dei gruppi A e B, saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio ed alla categoria di personale, il diploma di laurea, per le assunzioni nel ruolo di gruppo A, ed il diploma di scuola media superiore, per le assunzioni nel ruolo di gruppo B.

     Per le assunzioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.

     Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo C, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame può prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia a carattere pratico.

     Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è richiesto il possesso della licenza elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

 

          Art. 18.

     Nei concorsi per le assunzioni nel ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro, un quinto dei posti messi a concorso può, col relativo bando, essere riservato al personale di gruppo B fornito di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione nel predetto ruolo di gruppo A.

 

          Art. 19.

     Agli impiegati di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive, mediante concorso per esame da indire tra gli impiegati di grado 11° del medesimo ruolo, i quali abbiano conseguito qualifica di ottimo negli ultimi tre anni e non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive. Il programma di esame per il concorso è stabilito dal relativo bando.

     L'attribuzione delle mansioni ispettive comporta per i suddetti impiegati il conseguente cambiamento di qualifica, ma non variazioni di grado o del posto in ruolo, né corresponsione di particolari assegni.

     Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica e le mansioni ispettive conservano la qualifica stessa e le relative mansioni anche nelle promozioni ai gradi superiori. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento l'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive concessa a norma del presente articolo.

     La qualifica ispettiva non può essere attribuita ad oltre ottanta impiegati di gruppo C, complessivamente dei vari gradi.

 

          Art. 20.

     Le promozioni al grado 9° del ruolo di gruppo A e quelle al grado 10° del ruolo di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro vengono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo e gruppo.

     Al grado 8° del ruolo di gruppo A si accede esclusivamente mediante esame di concorso tra i funzionari del gruppo A dei gradi 9°, 10° e 11°, forniti della anzianità prevista dal regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

     Ai posti di grado 7° del ruolo di gruppo A accedono, con gli impiegati della carriera ispettiva, anche gli impiegati amministrativi.

     Le promozioni al grado 8° del ruolo di gruppo B sono effettuate a norma dell'art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, qualunque sia l'anzianità di servizio nel grado 9°. Esse, però, avvengono esclusivamente per merito comparativo.

 

          Art. 21.

     Ai servizi di pulizia, di custodia e di fatica degli uffici dell'Ispettorato del lavoro può essere provveduto, oltre che con l'opera del personale subalterno, anche mediante contratto di appalto.

 

Capo III

UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

 

          Art. 22.

     Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di Provincia.

     Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di Provincia che sono anche capoluoghi di Regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli uffici della circoscrizione regionale.

     Alle dipendenze degli Uffici del lavoro e della massima occupazione operano le Sezioni staccate e gli Uffici di collocamento.

     Le Sezioni staccate hanno sede nei Comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Gli Uffici di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, hanno sede nei rimanenti Comuni.

     Nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie operano i Centri di emigrazione, istituiti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 23.

     Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti in ogni capoluogo di Provincia, svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

     a) provvedono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

     b) provvedono al collocamento dei lavoratori;

     c) provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai Centri di emigrazione;

     d) svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;

     e) adempiono alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione;

     f) svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari o determinate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Le Sezioni staccate, espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, i servizi di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione da questi ad esse demandati.

     Gli Uffici di collocamento svolgono, alle dirette dipendenze degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, il servizio del collocamento della mano d'opera e adempiono alle funzioni ad esso inerenti.

     I Centri di emigrazione provvedono all'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

 

          Art. 24.

     Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo, mediante concorsi pubblici da espletare, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti, per esami, per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B e C e, per titoli, per quelli del ruolo subalterno.

     Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.

     Per un'aliquota dei posti di gruppo A messi a concorso, da determinare di volta in volta, può essere richiesto il possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale o della laurea in scienze statistiche ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica.

     Per le assunzioni nei ruoli dei gruppi B e C è richiesto rispettivamente il possesso del diploma di scuola media superiore e di quello di scuola media inferiore; per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è richiesta la licenza elementare, nonché, per gli agenti tecnici, la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta degli autoveicoli.

 

          Art. 25.

     Il Consiglio di amministrazione per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:

     a) del direttore generale degli affari generali e del personale;

     b) di due direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) di tre funzionari di gruppo A del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al 6°.

 

          Art. 26.

     Alla direzione degli Uffici regionali e degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A di cui alla allegata tabella C, rispettivamente di grado non inferiore al 6° e al 7°, salvo quanto disposto dal successivo art. 38.

 

Capo IV

NORME GENERALI

 

a)

Funzionamento degli Uffici centrali e periferici

 

          Art. 27.

     Al funzionamento dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione si provvede, rispettivamente, con il personale di cui alle annesse tabelle A, B e C vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Al funzionamento degli Uffici di collocamento si provvede con il personale incaricato di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e alle leggi 29 aprile 1949, n. 264, e 20 luglio 1952, n. 1015.

 

          Art. 28.

     L'amministrazione, l'organizzazione e il controllo sul funzionamento dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono esercitati dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, salvo quanto disposto dal comma seguente.

     Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono impartite dai singoli servizi centrali, ciascuno per le materie di propria competenza.

 

b)

Collocamento fuori ruolo

 

          Art. 29.

     Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, è stabilito rispettivamente in cinque e cinque, dei quali non più di due di grado 5° ed i rimanenti di grado non superiore al 6°.

 

c)

Decentramento

 

          Art. 30.

     Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, dell'art. 5, secondo comma, della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, e art. 7 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 28 giugno 1908, n. 432, sono demandate all'Ispettorato del lavoro.

 

          Art. 31.

     Gli atti e provvedimenti emessi, in base al precedente articolo, dall'Ispettorato del lavoro, a termini dell'art. 7 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché quelli emessi a termini degli artt. 6, 15, 17, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, degli artt. 26, 30 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, hanno carattere definitivo.

 

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

a)

Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'Ispettorato del lavoro

 

          Art. 32.

     Il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ratificato con la legge 2 marzo 1953, n. 429, è inquadrato nei gruppi, ruoli e gradi stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del presente comma è effettuato secondo l'ordine e con l'anzianità maturata nel grado rivestito alla data predetta.

     Il personale dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella B annessa al sopracitato decreto legislativo, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, e di cui alle tabelle 1 e 2 annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, è inquadrato nei gruppi, ruoli e gradi stabiliti nella tabella B annessa al presente decreto, secondo le norme del comma precedente.

     La tabella A annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, la tabella B annessa al decreto stesso e modificata dal decreto Presidenziale 12 maggio 1953, n. 1265, e le tabelle 1 e 2 annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, sono soppresse.

 

          Art. 33.

     Il personale dei gruppi A, B e C di cui alla tabella B allegata al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi, a norma del disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può essere, previo motivato giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, inquadrato nel ruolo di gruppo A dell'annessa tabella A se appartenente al gruppo corrispondente e provvisto del diploma di laurea, e nei ruoli di gruppo B e C se appartenente rispettivamente ai corrispondenti gruppi della predetta tabella B.

     Il personale che venga inquadrato a norma del precedente comma e che, secondo la tabella A allegata al predetto decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, rivesta le qualifiche di vice ispettore e ispettore aggiunto, e quello che rivesta le qualifiche di ispettore, primo ispettore e ispettore principale, è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 11°, 10° e 9° del ruolo di gruppo A il personale che rivesta le qualifiche di vice segretario aggiunto o vice ragioniere e quello che rivesta le qualifiche di segretario aggiunto o ragioniere, primo segretario aggiunto o primo ragioniere, segretario principale aggiunto o ragioniere principale è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 11° e 10° del ruolo di gruppo B il personale che rivesta le qualifiche di alunno d'ordine, dattilografo, applicato e aiuto archivista e quello che rivesta le qualifiche di archivista e primo archivista è collocato rispettivamente nei posti disponibili dei gradi 13° e 12° del ruolo di gruppo C.

     Al personale inquadrato a norma dei precedenti comma, è attribuito dalla data di inquadramento, il trattamento economico annesso al grado al quale è stato assegnato; l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulta provvisto rispetto a quello spettante in base al predetto inquadramento, è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile.

     Il personale che non venga inquadrato è mantenuto in servizio secondo le disposizioni di cui al citato decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, e fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 31 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

 

          Art. 34.

     Il personale ispettivo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovisi in servizio presso l'Ispettorato del lavoro con le funzioni di gruppo B, secondo il disposto degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e che alla data predetta, abbia esercitato tali funzioni per almeno dieci anni, può essere, previo motivato giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, inquadrato nei posti di grado iniziale risultanti disponibili nel ruolo di gruppo B dell'Ispettorato medesimo.

     Il personale che non venga inquadrato è mantenuto in servizio presso l'Ispettorato del lavoro secondo le disposizioni di cui al citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, ed in corrispondenza delle relative unità devono essere lasciati vacanti altrettanti posti di grado iniziale del ruolo di gruppo B della tabella B annessa al presente decreto.

 

          Art. 35.

     Al primo concorso pubblico per esami da indire, dopo effettuato l'inquadramento di cui agli articoli 32 e 33, per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, può essere ammesso, per non oltre un terzo dei posti stessi, prescindendosi dal limite massimo di età, il personale comunque in servizio presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro, che eserciti lodevolmente, da non meno di un quinquennio, mansioni proprie del ruolo di gruppo C.

 

b)

Uffici del lavoro e della massima occupazione

 

          Art. 36.

     Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è inquadrato nei ruoli organici dei gruppi A, B, C e subalterno della tabella C allegata al presente decreto ed è assegnato ai singoli gradi dei ruoli medesimi previo giudizio favorevole da formulare dalla apposita Commissione di cui all'art. 45 in base alla qualifica organicamente rivestita, alle funzioni esercitate e ai precedenti di servizio del personale stesso e secondo le condizioni e le modalità stabilite nei successivi articoli.

 

          Art. 37.

     Può essere inquadrato nel ruolo di gruppo A il personale di cui al precedente articolo appartenente alla categoria di concetto il quale sia in possesso del diploma di laurea.

     Il personale della categoria di concetto non inquadrato, ai sensi del precedente comma, nel ruolo di gruppo A, il personale della categoria d'ordine e quello della categoria subalterna può essere inquadrato rispettivamente nel ruolo di gruppo B, nel ruolo di gruppo C e in quello del personale subalterno.

     Può essere altresì inquadrato nel gruppo C, al grado iniziale, il personale della categoria subalterna, che sia munito del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto lodevolmente per almeno un anno mansioni impiegatizie.

     Può, inoltre, essere inquadrato al grado iniziale del gruppo C, in relazione alle disponibilità dei posti in tale gruppo e su proposta della Commissione di cui all'art. 45, il personale della categoria subalterna che abbia svolto lodevolmente mansioni impiegatizie fin dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

 

          Art. 38.

     I funzionari inquadrati nel ruolo di gruppo B, dell'annessa tabella C, che alla data di inquadramento siano già da almeno un anno preposti alla direzione di un Ufficio regionale o provinciale del lavoro e della massima occupazione, restano nelle funzioni direttive, in deroga al disposto dell'art. 26 del presente decreto, ferma peraltro l'appartenenza ad ogni effetto al predetto gruppo.

 

          Art. 39.

     Il collocamento nei singoli gradi del ruolo di gruppo A è subordinato al possesso di una anzianità di servizio non inferiore ad anni sedici, quattordici, otto, sei e quattro rispettivamente per i posti appartenenti ai gradi 6°, 7°, 8°, 9° e 10° del ruolo medesimo.

     Nei confronti del personale che ha superato i concorsi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si computa, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva richiesta dal precedente comma per i gradi 7° e 6°, anche l'anzianità acquisita per l'ammissione ai concorsi predetti. Peraltro, di tale anzianità complessiva almeno sei anni devono essere costituiti da servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione nella categoria di appartenenza.

 

          Art. 40.

     Il collocamento nei singoli gradi dei ruoli dei gruppi B e C e subalterno non può comportare attribuzione di posizione gerarchica superiore a quella annessa alla qualifica organicamente rivestita dal personale nella categoria alla quale appartiene.

     Il personale della categoria subalterna che svolga mansioni di autista e che sia in possesso della patente di abilitazione di 25 grado per la condotta di autoveicoli è inquadrato con la qualifica di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno.

 

          Art. 41.

     L'anzianità di servizio organicamente maturata nelle categorie cui appartiene il personale che consegue l'inquadramento nei ruoli di cui all'annessa tabella C, è valutata ai fini, nei limiti e alle condizioni stabiliti dagli articoli 21 e 23 del regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

     La norma di cui al precedente comma è applicabile anche al personale, già appartenente agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, immesso per concorso nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne faccia esplicita richiesta non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Limitatamente alla prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli ruoli di cui ai precedenti articoli, i periodi di anzianità di grado richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A, al 9° del ruolo di gruppo B e al 10° del ruolo di gruppo C sono ridotti di un anno; ai soli fini della determinazione dei periodi di anzianità richiesti per le promozioni, mediante esami, ai gradi 8° del ruolo di gruppo A, 9° del ruolo di gruppo B e 11° del ruolo di gruppo C si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 24 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

 

          Art. 42.

     L'inquadramento di cui ai precedenti articoli è disposto mediante decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dalla data del relativo provvedimento.

 

          Art. 43.

     Le promozioni ai posti di grado 5° del ruolo di gruppo A di cui all'annessa tabella C non possono essere conferite prima che siano decorsi quattro anni dalla data di inquadramento del personale nel grado 6°.

 

          Art. 44.

     Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui risulta organicamente provvisto per la qualifica rivestita alla data del presente decreto rispetto a quella annessa al grado o alla qualifica conseguita in sede di inquadramento nei ruoli organici di cui alla allegata tabella C.

 

          Art. 45.

     La Commissione per l'inquadramento del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta da:

     un consigliere di Stato, vice presidente;

     il direttore generale degli affari generali e del personale;

     un magistrato della Corte dei conti;

     un funzionario del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6° ;

     il funzionario preposto alla Divisione del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

     due funzionari del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6° .

     Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di seconda classe. Essi non prendono parte alle sedute nelle quali si stabiliscono i criteri di massima per l'inquadramento e per l'assegnazione nei ruoli e nei gradi di cui all'art. 36.

     Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non superiore al 95.

     In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

 

          Art. 46.

     Il personale che non venga immesso nei ruoli organici dell'allegata tabella C continuerà nell'attuale rapporto d'impiego contrattuale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

     In corrispondenza alle unità trattenute in servizio a norma del precedente comma e fino alla loro cessazione dal servizio devono essere mantenuti vacanti, nei ruoli dei gruppi B, C e subalterno, altrettanti posti di grado pari alla posizione gerarchica annessa alla qualifica rivestita dalle predette unità.

 

          Art. 47.

     Il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione fin dalla data della prima assunzione dal personale inquadrato nei ruoli organici, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, si considera servizio di ruolo agli effetti della pensione.

     Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di adozione dei provvedimenti di immissione in ruolo dei singoli dipendenti continueranno ad essere operate le trattenute previste dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127.

     Le somme accantonate presso il Fondo di previdenza, di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, per il personale inquadrato nei ruoli organici, di cui alla tabella C annessa al presente decreto, sono devolute allo Stato e con tale apporto si intendono integralmente regolate le ritenute per il trattamento di quiescenza corrispondenti ai periodi di servizio di cui al primo comma del presente articolo.

     Il Fondo di previdenza di cui alla legge 6 febbraio 1951, n. 127, è mantenuto fino a quando non sarà disciplinata con norme regolamentari, da emanarsi su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, la devoluzione delle somme di cui al precedente comma.

     Nelle more di tale regolamentazione continuano ad essere operate, anche nei confronti del personale non immesso nei ruoli, di cui alla tabella C le trattenute previste dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127.

 

          Art. 48.

     Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà bandito un concorso interno per esami per l'ammissione a non oltre un terzo dei posti vacanti nel grado iniziale del gruppo B del ruolo organico del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato ai dipendenti di ruolo degli Uffici medesimi appartenenti al gruppo C ed in possesso del diploma di scuola media superiore.

 

c)

Disposizioni finali

 

          Art. 49.

     Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

 

          Art. 50.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le variazioni compensative eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

 

     Tabella A - Ruolo dell'Amministrazione centrale

 

 

 

 

Gruppo A

Grado

Qualifica

Numero dei posti

 

 

 

Direttori generali

5 (1)

Ispettori generali

11

Direttori capi divisione

40 (2)

Capi sezione

45 (2)

Consiglieri

48 (2)

Primi segretari

52 (2)

10°

Segretari

 

11°

Vice segretari

58 (2)

 

 

-----

 

 

259

 

Gruppo B

 

Grado

Qualifica

Numero dei posti

 

 

 

Ispettori superiori, ispettori superiori di ragioneria, stenografia, meccanografia

3

Ispettori o coadiutori capi, coadiutori capi di ragioneria, stenografia, meccanografia

7

Coadiutori di 1ª classe, coadiutori di 1ª classe di ragioneria, stenografia, meccanografia

11

Coadiutori di 2ª classe, coadiutori di 2ª classe di ragioneria, stenografia, meccanografia

15

10°

Vice coadiutori, vice coadiutori di ragioneria, stenografia, meccanografia

18

11°

Vice coadiutori aggiunti, vice coadiutori aggiunti di ragioneria, stenografia, meccanografia

 

 

 

-----

 

 

54

 

Gruppo C

 

Grado

Qualifica

Numero dei posti

 

 

 

Archivisti capi

14

10°

Primi archivisti

28

11°

Archivisti

36

12°

Applicati

78

13°

Alunni d'ordine

40

 

 

-----

 

 

196

Assistente per la vigilanza (grado 10° - gruppo C) (3)

1

(3) Art. 5 del presente decreto.

Subalterni

Qualifica

Numero dei posti

Commesso capo

1

Primi commessi

9

Commessi ed uscieri capi

28

Uscieri

33

Inservienti

18

 

-----

 

89

Capo agente tecnico

1

Agenti tecnici

7

 

-----

 

8

 

     Tabella B - Tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro

 

 

 

 

 

Gruppo A

 

Grado

Qualifica

Numero dei posti

 

 

 

Ispettori generali centrali (4)

2

Ispettori generali regionali (4)

9

Ispettori superiori centrali

6

Ispettori superiori provinciali

40

Ispettori capi provinciali

53

Ispettori principali e segretari capi

60

Ispettori di 1ª classe e primi segretari

75

10°

Ispettori di 2ª classe e segretari

 

11°

Ispettori di 3ª classe e vice segretari

106

 

 

-----

 

 

351

 

Gruppo B

 

Grado

Qualifica

Numero dei posti

 

 

 

Ispettori aggiunti superiori e segretari aggiunti superiori

4

Ispettori aggiunti principali e segretari aggiunti principali

10

Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari aggiunti di 1ª classe

92

Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti di 2ª classe

141

10°

Ispettori aggiunti di 3ª classe e segretari aggiunti di 3ª classe

200

11°

Ispettori aggiunti di 4ª classe e segretari aggiunti di 4ª classe

 

 

 

-----

 

 

447

 

Gruppo C

 

Grado

Qualifica

Numero dei posti

 

 

 

Archivisti capi e aiutanti ispettori di 1ª classe

43

10°

Primi archivisti e aiutanti ispettori di 2ª classe

86

11°

Archivisti e aiutanti ispettori di 3ª classe

186

12°

Applicati

238

13°

Alunni d'ordine

136

 

 

-----

 

 

689

(4) Ai posti di ispettore generale centrale e di ispettore generale regionale accedono indifferentemente gli ispettori superiori centrali e gli ispettori superiori provinciali.

Personale subalterno

Qualifica

Numero dei posti

 

 

Commessi principali

2

Commessi

20

Uscieri

30

Inservienti

28

 

-----

 

80

Agenti tecnici

20

 

-----

 

20

 

     Tabella C - Tabella dei ruoli degli Uffici del lavoro e della massima occupazione

 

 

 

 

 

Gruppo A

 

Grado

Qualifica

Numero dei posti

 

 

 

Ispettori regionali

3

Direttori di 1ª classe

20

Direttori di 2ª classe

75

Direttori di 3ª classe

130

Segretari di 1ª classe

170

10°

Segretari

 

11°

Vice segretari

210

 

 

-----

 

 

608

 

Gruppo B

 

Grado

Qualifica

Numero dei posti

 

 

 

Direttori di 1ª classe aggiunti

3

Direttori di 2ª classe aggiunti

15

Direttori di 3ª classe aggiunti

120

Segretari di 1ª classe aggiunti

350

10°

Segretari aggiunti

 

11°

Vice segretari aggiunti

415

 

 

-----

 

 

903

 

Gruppo C

 

Grado

Qualifica

Numero dei posti

 

 

 

Coadiutori

25

10°

Applicati principali

100

11°

Primi applicati

320

12°

Applicati

715

13°

Alunni d'ordine

380

 

 

--------

 

 

1.540

Qualifica

Numero dei posti

 

 

Commessi

70

Uscieri

160

Inservienti

124

 

-----

 

354

 

-----

Agenti tecnici

96

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, a decorrere dal 26 aprile 1995.

[2]  Articolo sostituito dall'articolo unico della L. 13 luglio 1965, n. 846 e abrogato dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.