§ 80.9.119 - D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 381 .
Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:15/04/1948
Numero:381


Sommario
Art. 1.      Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Art. 2.      L'Ispettorato del lavoro esercita le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed è costituito
Art. 3.      Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di provincia ed esercitano le seguenti funzioni
Art. 4.      Al funzionamento dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro si provvede con il personale di cui ai [...]
Art. 5.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per l'espletamento dei servizi di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nelle località che [...]
Art. 6.      Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A del personale dell'Amministrazione centrale è prescritto il possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o in [...]
Art. 7.      Il posto di assistente, per la vigilanza di cui all'annessa tabella A, è conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale che [...]
Art. 8.      Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro è prescritto il possesso della laurea in chimica industriale, in economia e commercio, in [...]
Art. 9.      Alla direzione dei Circoli regionali e degli Uffici interprovinciali e provinciali dell'Ispettorato del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A [...]
Art. 10.      Al personale del ruolo di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso per esame da indire tra gli impiegati di [...]
Art. 11.      Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto
Art. 12.      Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla annessa tabella C è assunto con contratto quinquennale. Il primo anno viene considerato come [...]
Art. 13.      Il contratto d'impiego del personale di cui al precedente art. 12 s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia [...]
Art. 14.      Le qualifiche superiori a quella iniziale di ciascuna delle categorie previste dall'annessa tabella C, nel limite dei rispettivi posti disponibili, sono conferite, a [...]
Art. 15.      Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione può essere trasferito di sede, per esigenze di servizio o su domanda
Art. 16.      Al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è attribuito uno stipendio e i relativi aumenti periodici, nei limiti ed alle condizioni di quelli [...]
Art. 17.      Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione, presieduta [...]
Art. 18.      Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dal presente capo si applicano al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione le norme vigenti in [...]
Art. 19.      Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi [...]
Art. 20.      Il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui alle tabelle annesse al decreto del Capo provvisorio [...]
Art. 21.      Nella prima attuazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui [...]
Art. 22.      Il personale dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella annessa alla legge 1° settembre 1940, n. 1337, è inquadrato nei gruppi, nei ruoli e nei gradi [...]
Art. 23.      Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di conferire le mansioni ispettive anche agli impiegati di [...]
Art. 24.      Nella prima attuazione del presente decreto, i periodi di anzianità di grado richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A, al 9° dei ruoli [...]
Art. 25.      Nella prima attuazione del presente decreto, i posti che, effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 20 e salvo il disposto del precedente art. 21, risultino [...]
Art. 26.      Per i vincitori del concorso di cui al precedente art. 25, il periodo di servizio prestato nel ruolo di gruppo B, ai fini dell'anzianità utile per le promozioni nel [...]
Art. 27.      Il personale che, alla data del presente decreto, trovisi in servizio presso gli Uffici del lavoro, e rivesta una delle qualifiche previste dalla tabella A allegata al [...]
Art. 28.      Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, non più dei due terzi dei posti di direttore di 1 [...]
Art. 29.      Il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro nelle qualifiche corrispondenti a quella conseguita per effetto dell'immissione nelle categorie di cui all'annessa [...]
Art. 30.      Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui [...]
Art. 31.      I ruoli del personale dell'Amministrazione centrale, di cui alle tabelle annesse al decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 586, e al regio decreto [...]
Art. 32.      I ruoli del personale dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella annessa alla legge 1° settembre 1940, n. 1337, sono soppressi. Peraltro, resta in vigore il ruolo [...]
Art. 33.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto
Art. 34.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 80.9.119 - D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 381 [1] .

Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(G.U. 7 maggio 1948, n. 106)

 

 

Capo I

 

ORGANI PERIFERICI

 

     Art. 1.

     Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

     a) l'Ispettorato del lavoro;

     b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

 

          Art. 2.

     L'Ispettorato del lavoro esercita le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed è costituito:

     a) da 19 Circoli regionali;

     b) da 31 Uffici interprovinciali e provinciali;

     c) da un Ispettorato medico avente sede in Roma.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha, inoltre, facoltà di istituire Sezioni staccate degli uffici dell'Ispettorato del lavoro non oltre il numero di 25.

     I Circoli regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Uffici interprovinciali e provinciali, svolgono direttamente su tutto il territorio di loro circoscrizione quei compiti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Uffici interprovinciali e provinciali.

     Gli Uffici interprovinciali e provinciali esercitano le attribuzioni demandate dalle leggi vigenti all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle che, a norme del precedente comma, saranno espressamente riservate ai Circoli regionali.

     L'Ispettorato medico esercita le funzioni previste dalle norme in vigore.

 

          Art. 3.

     Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di provincia ed esercitano le seguenti funzioni:

     a) sovraintendono alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

     b) provvedono al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica;

     c) provvedono all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e assistono i lavoratori che emigrano e le loro famiglie, curando anche il loro avviamento ai centri di cui al terzo comma;

     d) svolgono compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;

     e) adempiono alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile;

     f) svolgono tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative e regolamentari.

     Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di provincia che sono anche capoluoghi di regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli Uffici provinciali della circoscrizione regionale.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire Centri di emigrazione in numero non superiore a cinque per il raggruppamento, l'alloggiamento, la vittuazione e l'assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie. E' altresì autorizzato ad istituire Sezioni staccate degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non oltre il numero di duecento.

 

          Art. 4.

     Al funzionamento dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro si provvede con il personale di cui ai ruoli stabiliti dalle annesse tabelle A e B, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.

     I ruoli di cui alla tabella B sono comprensivi dei posti da attribuire, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, al Ministero dell'industria e del commercio, in relazione alle funzioni rimaste assegnate al Ministero medesimo in base al predetto art. 6.

     Alle esigenze funzionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nonchè delle relative Sezioni staccate e dei Centri di emigrazione, si provvede con il personale di cui alla annessa tabella C, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per l'espletamento dei servizi di competenza degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nelle località che non siano sedi di Uffici o di Sezioni staccate, può avvalersi dei corrispondenti del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per i contributi agricoli unificati, ai quali è corrisposto un compenso forfettario in limite non superiore alle lire duemila mensili.

     Nelle località dove manchino i corrispondenti di cui al precedente comma, ed, eccezionalmente nei casi in cui non ritenga di avvalersi di essi, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad assumere personale incaricato temporaneo con un compenso forfettario mensile non superiore alle lire seimila.

     Ai corrispondenti ed agli incaricati di cui ai comma precedenti, non compete alcuna indennità all'atto della cessazione dell'incarico, che può essere disposta senza preavviso.

     Il contingente numerico massimo dei predetti corrispondenti ed incaricati sarà stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

Capo II

 

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

 

          Art. 6.

     Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A del personale dell'Amministrazione centrale è prescritto il possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze politiche.

     Nei bandi di concorso può essere prescritto, per una aliquota di posti da determinarsi di volta in volta, il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali, della laurea in matematica finanziaria ed attuariale, della laurea in scienze matematiche o della laurea in matematica e fisica.

     Per le assunzioni nei ruoli dei gruppi B e C è prescritto, rispettivamente, il possesso del diploma di scuola media superiore e quello di scuola media inferiore.

     Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è prescritta la licenza elementare, nonchè, per gli agenti tecnici, la patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di autoveicoli.

     L'assunzione del personale di cui al presente articolo è effettuata mediante concorsi pubblici, da espletare per esame per i posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo A, B e C, e per titoli per i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo dei subalterni.

 

          Art. 7.

     Il posto di assistente, per la vigilanza di cui all'annessa tabella A, è conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale che abbia compiuto non meno di 20 anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

 

Capo III

 

PERSONALE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

 

          Art. 8.

     Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro è prescritto il possesso della laurea in chimica industriale, in economia e commercio, in giurisprudenza, in ingegneria, in medicina, in scienze agrarie o in scienze politiche.

     Per le assunzioni nei ruoli di gruppo B e di gruppo C è prescritto, rispettivamente, il possesso del diploma di scuola media superiore e di quello di scuola media inferiore.

     Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno è prescritto il possesso della licenza elementare, nonchè per gli agenti tecnici la patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di autoveicoli.

     Nei bandi di concorso per le assunzioni nei ruoli di gruppo A e di gruppo B sarà determinato, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio ed alla categoria di personale, la specializzazione del titolo di studio prescritto per ciascuno dei posti messi a concorso.

     L'assunzione del personale di cui al presente articolo è effettuata mediante concorsi pubblici, da espletare per esame per i posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo A, B e C, e per titoli per i posti disponibili nel grado iniziale del ruolo dei subalterni.

     L'assunzione del personale di gruppo A provvisto della laurea in chimica industriale, in ingegneria o in medicina è effettuata ai posti di grado 10°.

 

          Art. 9.

     Alla direzione dei Circoli regionali e degli Uffici interprovinciali e provinciali dell'Ispettorato del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro, rispettivamente di grado non inferiore al 6° ed al 7°.

     Alla direzione delle Sezioni staccate degli uffici dell'Ispettorato del lavoro possono essere preposti anche funzionari di gruppo B grado 7° dello stesso ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

     Alla direzione dell'Ispettorato medico è preposto un funzionario del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°, fornito della laurea in medicina.

 

          Art. 10.

     Al personale del ruolo di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro possono essere attribuite mansioni ispettive mediante concorso per esame da indire tra gli impiegati di grado 11° del medesimo ruolo, i quali abbiano conseguito qualifica di ottimo negli ultimi tre anni e non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio delle mansioni ispettive.

     L'attribuzione delle mansioni ispettive non comporta variazioni di grado o del posto in ruolo, né corresponsione di particolari assegni.

     Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica ispettiva conservano la qualifica stessa anche nelle promozioni ai gradi superiori. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento l'attribuzione delle mansioni ispettive concessa a norma del presente articolo.

     La qualifica ispettiva non può essere attribuita ad oltre ottanta impiegati di gruppo C, complessivamente dei vari gradi.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto:

     a) del direttore generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) di cinque funzionari di gruppo A di grado non inferiore al 6° , appartenenti al ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

 

Capo IV

 

PERSONALE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

 

          Art. 12.

     Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla annessa tabella C è assunto con contratto quinquennale. Il primo anno viene considerato come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza diritto ad alcun, assegno od indennità.

     L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascuna categoria, mediante pubblico concorso per esame o per titoli ed esame. L'assunzione ai posti di usciere è effettuata mediante concorso per titoli.

     Per l'ammissione ai concorsi per le categorie di concetto, d'ordine e subalterna, occorre rispettivamente il possesso del diploma di scuola media superiore, del diploma di scuola media inferiore e della licenza elementare.

     Per l'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo si osservano le norme e le modalità stabilite per l'immissione nei ruoli dei corrispondenti gruppi dell'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 13.

     Il contratto d'impiego del personale di cui al precedente art. 12 s'intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, prima di tre mesi dalla scadenza, la volontà di non procedere alla rinnovazione.

     Il contratto può essere risolto per una delle seguenti cause:

     a) dimissioni volontarie o d'ufficio;

     b) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;

     c) licenziamento per motivi disciplinari o scarso rendimento;

     d) licenziamento per soppressione o riduzione dei servizi.

     Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto. Esse hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.

 

          Art. 14.

     Le qualifiche superiori a quella iniziale di ciascuna delle categorie previste dall'annessa tabella C, nel limite dei rispettivi posti disponibili, sono conferite, a scelta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione della Commissione di cui al successivo art. 17, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore della medesima categoria, almeno quattro anni di lodevole servizio.

     Per il conferimento delle qualifiche di direttore di 1, 2 e 3 classe, costituisce titolo preferenziale il possesso del diploma di laurea.

 

          Art. 15.

     Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione può essere trasferito di sede, per esigenze di servizio o su domanda.

 

          Art. 16.

     Al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è attribuito uno stipendio e i relativi aumenti periodici, nei limiti ed alle condizioni di quelli fissati per i gradi gerarchici indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche stabilite nell'annessa tabella C.

     Con separato provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per il trattamento spettante in caso di risoluzione del contratto di impiego.

 

          Art. 17.

     Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la presidenza sociale e composta:

     a) dal direttore generale degli Affari generali e del personale;

     b) di tre funzionari del ruolo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 6° ;

     c) di due impiegati degli Uffici del lavoro e della massima occupazione appartenenti alla categoria di concetto ed aventi qualifiche non inferiori a quella di direttore di 2 classe.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dell'Amministrazione centrale di grado non superiore all'8°.

     Alla presidenza della predetta Commissione può essere delegato il direttore generale degli Affari generali e del personale.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

 

          Art. 18.

     Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dal presente capo si applicano al personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione le norme vigenti in materia per il personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

 

Capo V

 

COLLOCAMENTI FUORI RUOLO

 

          Art. 19.

     Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, è stabilito rispettivamente in cinque e cinque, dei quali non più di due di grado 5° ed i rimanenti di grado non superiore al 6°.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

a) Amministrazione centrale

 

          Art. 20.

     Il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui alle tabelle annesse al decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 586, ed al regio decreto 22 ottobre 1939, n. 1936, e quello dei ruoli del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 1° settembre 1936, è inquadrato nei gruppi, nei ruoli e nei gradi stabiliti dalla tabella A, annessa al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data del decreto medesimo.

     Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato al sensi del precedente comma è effettuato secondo l'ordine e con l'anzianità maturata nel grado rivestito alla data predetta.

 

          Art. 21.

     Nella prima attuazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 20, risultino disponibili nei gradi non superiori al 9°, 10° e 12° rispettivamente dei ruoli di gruppo A, B e C dell'Amministrazione centrale, possono essere conferiti, per non oltre un terzo di essi, mediante concorso per titoli ed esame, da espletare tra il personale a contratto appartenente rispettivamente ai gruppi A, B e C del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, stabiliti con il decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935.

     La partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma è subordinata al possesso del diploma di laurea stabilito nel relativo bando per il gruppo A, del diploma di scuola media superiore per il gruppo B e del diploma di scuola media inferiore per il gruppo C, nonchè degli altri requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, stabilito dalle vigenti disposizioni per accedere ai gruppi cui appartengono i posti da conferire. Altresì, per l'ammissione ai concorsi concernenti il conferimento di posti di grado superiore all'iniziale, occorre anche il possesso di un'anzianità di servizio maturata nel corrispondente gruppo di appartenenza, di anni dodici per i posti di grado 9° del ruolo di gruppo A, di anni otto per quelli di grado 10° dei ruoli di gruppo A e B e di anni sei per i posti di grado 12° del ruolo di gruppo C.

     Il servizio di cui al precedente comma è considerato utile ai fini dell'anzianità occorrente per la promozione al grado immediatamente superiore a quello conseguito in base al concorso.

 

b) Ispettorato del lavoro

 

          Art. 22.

     Il personale dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella annessa alla legge 1° settembre 1940, n. 1337, è inquadrato nei gruppi, nei ruoli e nei gradi stabiliti nella tabella B, annessa al presente decreto, pari a quelli cui organicamente il predetto personale appartiene alla data del decreto medesimo.

     Il collocamento in ciascun grado del personale inquadrato ai sensi del precedente comma è effettuato secondo l'ordine e con l'anzianità maturata nel grado rivestito alla data predetta.

 

          Art. 23.

     Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di conferire le mansioni ispettive anche agli impiegati di grado 9° e 10° del ruolo di gruppo C dell'Ispettorato del lavoro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 10 e con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo stesso.

     Gli impiegati di grado 9° e 10° ai quali, in applicazione del precedente comma, può essere conferita la qualifica ispettiva, non potranno superare rispettivamente il numero di cinque e di dieci.

 

c) Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'Ispettorato del lavoro

 

          Art. 24.

     Nella prima attuazione del presente decreto, i periodi di anzianità di grado richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A, al 9° dei ruoli di gruppo B ed al 10° dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, sono ridotti di un anno e mezzo.

     I posti che nella prima attuazione del presente decreto risultino disponibili nei gradi 8° dei ruoli di gruppo A, 9° dei ruoli di gruppo B e 11° dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro saranno conferiti con i criteri indicati dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità richiesti per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.

     La riduzione di cui ai precedenti comma è consentita limitatamente ad una sola promozione e non si applica a coloro che abbiano già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

     Per le promozioni di cui al presente articolo, possono essere scrutinati, indipendentemente dal numero dei posti disponibili, gli impiegati che abbiano conseguito almeno nell'ultimo quadriennio le qualifiche previste dal secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

          Art. 25.

     Nella prima attuazione del presente decreto, i posti che, effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 20 e salvo il disposto del precedente art. 21, risultino disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo A, B e C e subalterno dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro potranno essere conferiti, mediante concorso per esame per i gruppi A, B e C, e mediante concorso per titoli per i subalterni. A tali concorsi potranno partecipare, osservate le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ruolo e non di ruolo forniti del diploma di laurea stabilito dal relativo bando per il gruppo A, del diploma di scuola media superiore per il gruppo B, del diploma di scuola media inferiore per il gruppo C e della licenza elementare per i subalterni, e degli altri requisiti prescritti, nonchè, limitatamente ai concorsi per subalterni, il personale dei servizi di pulizia, fatica e custodia dei Circoli dell'Ispettorato del lavoro.

     Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito del titolo di studio e dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre un ottavo dei posti messi a concorso.

     Per il personale non di ruolo si prescinde dal requisito del limite massimo di età.

 

          Art. 26.

     Per i vincitori del concorso di cui al precedente art. 25, il periodo di servizio prestato nel ruolo di gruppo B, ai fini dell'anzianità utile per le promozioni nel gruppo A, è computato fino al limite massimo di sei anni per coloro che alla data del presente decreto abbiano un'anzianità di servizio di ruolo di sedici anni e da almeno sei anni rivestano il grado 8° di gruppo B, e di cinque anni per coloro che alla stessa data abbiano una anzianità di servizio di ruolo di dodici anni e rivestano il grado 8° di gruppo B o da almeno due anni il grado 9° dello stesso gruppo.

 

d) Uffici del lavoro e della massima occupazione

 

          Art. 27.

     Il personale che, alla data del presente decreto, trovisi in servizio presso gli Uffici del lavoro, e rivesta una delle qualifiche previste dalla tabella A allegata al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è collocato, subordinatamente al possesso del titolo di studio stabilito dal precedente art. 12 e previo giudizio favorevole di apposita Commissione da costituire con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nelle categorie a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, con assegnazione alla qualifica indicata nella seguente tabella a fianco di ciascuna di quelle attualmente rivestite:

 

Categoria di concetto:

 

Direttore regionale

 

Direttore provinciale

Segretario di 1ª classe

Segretario regionale

 

 

 

Capo servizio

 

Segretario provinciale

Segretario

Capo sezione

 

 

 

Funzionario

Vice Segretario

Impiegato di concetto

 

 

 

Categoria d'ordine:

 

Impiegato d'ordine

Alunno d'ordine

 

 

Categoria subalterna:

 

Usciere, autista, fattorino

Usciere

 

     Il personale degli Uffici del lavoro non ritenuto idoneo alla immissione nelle categorie a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, è licenziato entro due mesi dalla data di comunicazione all'interessato della dichiarazione di inidoneità.

     Il personale che in applicazione del primo comma del presente articolo non abbia trovato collocamento nelle qualifiche contemplate dal comma medesimo, può, escluso quello non ritenuto idoneo, essere immesso, previo esito favorevole di apposito concorso per esame per la categoria di concetto e per titoli per le categorie d'ordine e subalterna, nei posti rimasti disponibili nella qualifica iniziale della categoria cui risultino riferite, secondo la precedente tabella, le qualifiche rivestite dal predetto personale alla data del presente decreto.

     I concorsi di cui al precedente comma devono essere espletati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Coloro che non presentino domanda di ammissione ai concorsi predetti e quelli che, avendola presentata non vi partecipino per qualsiasi motivo, o che non risultino vincitori, devono essere licenziati entro due mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, da quella di inizio delle prove di esame e da quella del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso.

 

          Art. 28.

     Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, non più dei due terzi dei posti di direttore di 1 classe, di direttore di 2 classe e di direttore di 3 classe e di segretario capo della categoria di concetto, di cui all'annessa tabella C, possono essere conferiti, mediante concorso per titoli ed esame, da espletare tra il personale che alla data del presente decreto presti servizio presso gli Uffici del lavoro con la qualifica rispettivamente di Direttore regionale, di Direttore provinciale o Segretario regionale, e di Capo servizio e sia provvisto del titolo di studio stabilito dal precedente art. 12 e degli altri requisiti, nonchè abbia prestato servizio presso gli Uffici del lavoro o presso altre Amministrazioni pubbliche per un periodo complessivo, rispettivamente di anni dodici, dieci ed otto, od, in mancanza, abbia, nel possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e in una conseguente attività professionale un'anzianità pari ai periodi indicati.

 

          Art. 29.

     Il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro nelle qualifiche corrispondenti a quella conseguita per effetto dell'immissione nelle categorie di cui all'annessa tabella C è computato per intero ai fini dell'anzianità utile per il conferimento della qualifica superiore.

     Nella prima attuazione del presente decreto l'anzianità prescritta dall'art. 14 per l'attribuzione della qualifica superiore a quella conseguita per effetto dell'immissione nelle categorie predette è ridotta di un anno e mezzo.

     La riduzione di cui al precedente comma è consentita limitatamente ad una sola promozione.

 

          Art. 30.

     Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui risulta organicamente provvisto per la qualifica rivestita alla data del presente decreto rispetto a quella annessa alla qualifica acquisita in sede di collocamento nelle categorie stabilite dalla tabella C.

 

e) Disposizioni finali

 

          Art. 31.

     I ruoli del personale dell'Amministrazione centrale, di cui alle tabelle annesse al decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 586, e al regio decreto 22 ottobre 1939, n. 1936, ed i ruoli del personale del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 1° settembre 1936, sono soppressi.

     La tabella organica del personale a contratto del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, allegata al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, è soppressa, salvo il mantenimento, in via transitoria, dei posti eventualmente occorrenti per coloro che non saranno collocati nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale, ai sensi del precedente art. 21.

 

          Art. 32.

     I ruoli del personale dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla tabella annessa alla legge 1° settembre 1940, n. 1337, sono soppressi. Peraltro, resta in vigore il ruolo degli Ispettori del collocamento, di cui alle tabelle 1 e 2 annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842.

     Nulla è innovato per quanto riguarda la posizione degli ex dirigenti unici dei cessati Uffici provinciali di collocamento, assunti in servizio nell'Ispettorato del lavoro con contratto di impiego a tempo indeterminato, a norma del citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842.

 

          Art. 33.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 34.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 

     Tabella A - Tabella dei ruoli dell'Amministrazione centrale.

     (Omissis).

 

     Tabella B - Tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro.

     (Omissis).

 

     Tabella C - Tabella organica del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

     (Omissis).

 


[1]  Ratificato dalla legge 2 marzo 1953, n. 429.