§ 80.5.120 – L. 6 febbraio 1951, n. 127.
Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:06/02/1951
Numero:127


Sommario
Art. 1.      Al trattamento spettante in caso di risoluzione del rapporto di impiego del personale a contratto quinquennale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di [...]
Art. 2.      L'iscrizione al Fondo di previdenza, salvo quanto è previsto dall'ultimo comma del successivo art. 4, è obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio presso gli Uffici [...]
Art. 3.      L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova
Art. 4.      La gestione del Fondo di previdenza provvede ad intestare ad ogni iscritto due conti individuali denominati conto "A" e conto "B". Il conto "A" è alimentato mensilmente [...]
Art. 5.      Le somme accreditate sui conti individuali sono vincolate e indisponibili e non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili per tutta la durata del rapporto di impiego
Art. 6.      Fino a quando le assicurazioni di cui ai commi secondo e quinto del precedente art. 4 non saranno stipulate l'aliquota dei contributi destinata al pagamento dei premi [...]
Art. 7.      Il Fondo di previdenza può essere investito nei modi seguenti
Art. 8.      Gli interessi delle somme affluite al Fondo ed investite nei modi previsti dal precedente art. 7 sono accreditati proporzionalmente nei rispettivi conti individuali al [...]
Art. 9.      Il Fondo ha la sua sede legale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è amministrato da una Commissione, nominata con decreto del Ministro per il [...]
Art. 10.      Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, compete la liquidazione dell'intero Fondo di [...]
Art. 11.      L'Amministrazione dello Stato provvede al versamento dei contributi a suo carico, di cui al n. 1, lettera a) del precedente art. 1, relativi al periodo di servizio [...]
Art. 12.      Al personale di cui al precedente art. 1, che abbia rassegnato le dimissioni dell'impiego ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dall'8 maggio [...]


§ 80.5.120 – L. 6 febbraio 1951, n. 127.

Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

(G.U. 14 marzo 1951, n. 61).

 

     Art. 1.

     Al trattamento spettante in caso di risoluzione del rapporto di impiego del personale a contratto quinquennale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si provvede:

     a) mediante la costituzione di un Fondo di previdenza alimentato dalle seguenti contribuzioni:

     1) un contributo mensile a carico dello Stato, pari al dodici per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;

     2) un contributo mensile a carico del dipendente, pari al cinque per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1° novembre 1948, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni;

     b) mediante la concessione di una indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità del solo stipendio spettante all'atto della cessazione del servizio per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero.

 

          Art. 2.

     L'iscrizione al Fondo di previdenza, salvo quanto è previsto dall'ultimo comma del successivo art. 4, è obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che, superato il prescritto periodo di prova, abbiano conseguito la conferma in servizio.

 

          Art. 3.

     L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova.

     I contributi dovuti all'Amministrazione dello Stato per il periodo di prova sono versati all'atto dell'iscrizione.

     I versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.

 

          Art. 4.

     La gestione del Fondo di previdenza provvede ad intestare ad ogni iscritto due conti individuali denominati conto "A" e conto "B". Il conto "A" è alimentato mensilmente con una quota corrispondente al novanta per cento della contribuzione a carico dello Stato, di cui al precedente art. 1, lettera a), n. 1.

     La residua contribuzione a carico dello Stato è impiegata per il pagamento dei premi di assicurazione per una polizza cumulativa per il rischio di morte da stipularsi con Istituti assicuratori.

     Il conto "B" è alimentato con la intera contribuzione dello iscritto di cui al precedente art. 1, lettera a), n. 2.

     Nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio, le quote di contributi a favore del Fondo di previdenza, sia a carico dello Stato, che a carico dell'iscritto, sono sospese o proporzionalmente ridotte. E' fatta salva per l'interessato la facoltà di provvedere per proprio conto al versamento dell'intera contribuzione.

     E' lasciata facoltà ai singoli interessati di optare per la utilizzazione delle contribuzioni di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del precedente art. 1 per la stipulazione di una convenzione assicurativa in loro favore con l'emissione di polizze distinte per il contributo a carico dello Stato e per quello a carico dell'iscritto.

 

          Art. 5.

     Le somme accreditate sui conti individuali sono vincolate e indisponibili e non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili per tutta la durata del rapporto di impiego.

     La norma contenuta nel comma precedente si applica, per tutta la durata del rapporto d'impiego, anche alle polizze relative alla convenzione assicurativa prevista dal precedente art. 4, per la cui liquidazione è peraltro necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 6.

     Fino a quando le assicurazioni di cui ai commi secondo e quinto del precedente art. 4 non saranno stipulate l'aliquota dei contributi destinata al pagamento dei premi sarà accreditata sui conti individuali.

 

          Art. 7.

     Il Fondo di previdenza può essere investito nei modi seguenti:

     1) in depositi bancari vincolati;

     2) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

     3) in cartelle di credito fondiario;

     4) in mutui ipotecari, fino alla concorrenza di un quarto della totale disponibilità del Fondo;

     5) in prestiti agli iscritti al Fondo, da concedersi per motivi di comprovata necessità, fino alla concorrenza dei tre quarti dell'importo dei rispettivi conti individuali ed in ogni caso in misura non superiore ad una annualità di retribuzione, da rimborsarsi, mediante ritenute mensili, entro il termine massimo di cinque anni ed in ogni caso mediante trattenute integrali del residuo debito sull'importo della liquidazione dei conti individuali e della eventuale indennità per cessazione del rapporto d'impiego;

     6) in mutui, con iscrizione ipotecaria di primo grado, a cooperative costituite fra dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la costruzione o l'acquisto di appartamenti economici e popolari, per esclusivo uso di abitazione degli iscritti alla cooperativa, entro i limiti delle somme accantonate nei conti individuali degli interessati, decurtate degli eventuali prestiti concessi agli stessi ai sensi del precedente n. 5.

     Per i prestiti e per i mutui, di cui ai precedenti numeri 5 e 6, il tasso dell'interesse non può essere superiore a quello legale.

 

          Art. 8.

     Gli interessi delle somme affluite al Fondo ed investite nei modi previsti dal precedente art. 7 sono accreditati proporzionalmente nei rispettivi conti individuali al 31 dicembre di ogni anno.

 

          Art. 9.

     Il Fondo ha la sua sede legale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è amministrato da una Commissione, nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e costituita:

     a) di un funzionario di grado non inferiore al 6° del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

     b) di due funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di seconda classe;

     c) di due funzionari dei precitati Uffici con qualifica non inferiore a quella di direttore di terza classe o segretario capo;

     d) di due funzionari designati dalle associazioni sindacali più rappresentative costituite fra i dipendenti degli Uffici del lavoro.

     La Commissione dura in carica tre anni e può essere confermata; essa provvede alla gestione del Fondo ed è convocata dal presidente due volte l'anno.

     Il presidente della Commissione ha la rappresentanza legale del Fondo a tutti gli effetti.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'amministrazione e gestione del Fondo.

     In casi di gravi irregolarità amministrative il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre, a suo giudizio insindacabile, lo scioglimento della Commissione amministratrice e nominare un commissario per la gestione straordinaria del Fondo. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissario e la durata dell'incarico.

 

          Art. 10.

     Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, compete la liquidazione dell'intero Fondo di previdenza e dell'indennità di licenziamento di cui al precedente art. 1, fatta eccezione:

     a) dei casi di dimissioni volontarie, nei quali spetta soltanto la liquidazione dell'intero Fondo di previdenza; ma qualora, all'atto delle dimissioni, il dipendente abbia maturato uno o più periodi quinquennali di servizio, egli avrà diritto anche all'indennità di licenziamento per i periodi quinquennali interi maturati;

     b) dei casi di licenziamento per motivi disciplinari, per una delle cause che per i dipendenti di ruolo della Amministrazione dello Stato comportano di diritto la perdita del trattamento di quiescenza, nei quali casi spetta soltanto la liquidazione delle somme accreditate sul conto "B". Il provvedimento relativo, tuttavia, è subordinato al parere dell'apposita Commissione di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

     Spetta la liquidazione del solo Fondo in previdenza per le somme accreditate sul conto "B" ai dipendenti che ottengano la nomina in uno dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, anche posteriormente alle dimissioni, entro sei mesi dalla presentazione di queste.

     Nel caso di morte dell'impiegato in servizio il trattamento di previdenza costituito in suo favore e l'indennità di licenziamento sono devoluti secondo le norme dell'art. 2122 del codice civile.

     Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, per coloro che hanno optato per la utilizzazione della totale contribuzione per la stipulazione di una convenzione assicurativa, alla liquidazione dei conti "A" e "B" deve intendersi sostituita quella del valore di riscatto delle corrispondenti polizze assicurative individuali emesse ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 4.

     Disposizioni transitorie.

 

          Art. 11.

     L'Amministrazione dello Stato provvede al versamento dei contributi a suo carico, di cui al n. 1, lettera a) del precedente art. 1, relativi al periodo di servizio successivo all'8 maggio 1948, entro tre mesi dalla costituzione del Fondo di previdenza.

     I correlativi versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi trenta.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato e agli interessati i contributi rispettivamente versati per le assicurazioni di invalidità e vecchiaia, per il periodo di servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione precedentemente all'8 maggio 1948.

     Detti contributi dovranno essere versati sul conto individuale di ciascun iscritto a cui i contributi stessi si riferiscono.

 

          Art. 12.

     Al personale di cui al precedente art. 1, che abbia rassegnato le dimissioni dell'impiego ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 12 luglio 1949, n. 386, oltre al trattamento di cui alla lettera a) dell'art. 10 della presente legge, compete anche l'indennità di licenziamento prevista dalle precitate disposizioni di legge.

 

          Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dall'8 maggio 1948.