§ 50.2.24 - Legge 10 aprile 1964, n. 193.
Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:10/04/1964
Numero:193


Sommario
Art. 1.  Distinzione delle carriere
Art. 2.  Qualifiche della carriera direttiva e di concetto
Art. 3.  Qualifiche della carriera esecutiva
Art. 4.  Qualifica ed inquadramento del personale di dattilografia
Art. 5.  Qualifiche della carriera del personale ausiliario
Art. 6.  Qualifiche del personale ausiliario tecnico
Art. 7.  Ruoli organici
Art. 8.  Poteri del Presidente del Consiglio di Stato
Art. 9.  Attribuzioni del segretario generale
Art. 10.  Direzione dei servizi di segreteria e dattilografia delle sezioni
Art. 11.  Attribuzioni del personale direttivo
Art. 12.  Attribuzioni del personale di concetto
Art. 13.  Attribuzioni del personale della carriera esecutiva
Art. 14.  Attribuzioni del personale di dattilografia
Art. 15.  Attribuzioni del personale ausiliario
Art. 16.  Mansioni del personale ausiliario tecnico
Art. 17.  Distribuzione del personale
Art. 18.  Concorso di ammissione
Art. 19.  Commissione esaminatrice
Art. 20.  Svolgimento ed esito delle prove
Art. 21.  Disposizioni generali
Art. 22.  Promozione a segretario aggiunto di sezione
Art. 23.  Promozione a segretario di sezione
Art. 24.  Accesso alla carriera direttiva
Art. 25.  Concorso per l'accesso alla carriera direttiva
Art. 26.  Promozione a vice direttore di segreteria
Art. 27.  Promozione a direttore di segreteria
Art. 28.  Promozione a direttore capo di segreteria
Art. 29.  Nomina ad applicato aggiunto
Art. 30.  Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltative
Art. 31.  Promozione ad applicato
Art. 32.  Promozione ad archivista
Art. 33.  Promozione a primo archivista
Art. 34.  Concorso per esame
Art. 35.  Promozione ad archivista capo ed archivista superiore
Art. 36.  Concorso di ammissione
Art. 37.  Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione delle prove
Art. 38.  Svolgimento delle prove
Art. 39.  Punteggio
Art. 40.  Trattamento economico
Art. 41.  Nomina ad inserviente e ad agente tecnico
Art. 42.  Promozione ad usciere
Art. 43.  Promozione ad usciere capo
Art. 44.  Promozione a commesso e commesso capo
Art. 45.  Promozione ad agente tecnico capo
Art. 46.  Consiglio di amministrazione
Art. 47.  Commissione di disciplina
Art. 48.  Rapporto informativo e giudizio complessivo
Art. 49.  Inquadramento nelle nuove qualifiche dell'attuale personale di segreteria
Art. 50.  Criteri di valutazione per l'inquadramento nella carriera direttiva
Art. 51.  Segretari non inquadrati nella carriera direttiva
Art. 52.  Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale della carriera esecutiva
Art. 53.  Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale della carriera ausiliaria
Art. 54.  Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista
Art. 55.  Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo
Art. 56.  Commissione speciale di inquadramento
Art. 57.  Concorso per titoli per il conferimento della nomina a vice direttore aggiunto di segreteria
Art. 58.  Concorsi per il conferimento dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria
Art. 59.  Conferimento dei posti disponibili nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria
Art. 60.  Riduzione del limite di anzianità
Art. 61.  Composizione degli organi
Art. 62.  Norme in materia di trattamento economico
Art. 63.  Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato
Art. 64.  Abrogazione di norme
Art. 65.  Onere finanziario


§ 50.2.24 - Legge 10 aprile 1964, n. 193.

Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato.

(G.U. 20 aprile 1964, n. 98)

 

 

Titolo I

 

CLASSIFICAZIONE - ATTRIBUZIONI - DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

 

     Art. 1. Distinzione delle carriere

     Le carriere del personale di segreteria e del personale ausiliario del Consiglio di Stato sono distinte come segue:

     carriera direttiva e di concetto;

     carriera esecutiva;

     carriera del personale ausiliario;

     carriera del personale ausiliario tecnico.

     Alle segreterie e agli uffici del Consiglio di Stato è addetto personale di dattilografia.

 

          Art. 2. Qualifiche della carriera direttiva e di concetto

     La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

     direttore capo di segreteria;

     direttore di segreteria;

     vice direttore di segreteria;

     vice direttore aggiunto di segreteria.

     La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

     segretario di sezione;

     segretario aggiunto di sezione;

     vice segretario di sezione.

 

          Art. 3. Qualifiche della carriera esecutiva

     La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche:

     archivista superiore;

     archivista capo;

     primo archivista;

     archivista;

     applicato;

     applicato aggiunto.

 

          Art. 4. Qualifica ed inquadramento del personale di dattilografia

     Il personale di dattilografia ha la qualifica di dattilografo e viene assunto nel ruolo previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

 

          Art. 5. Qualifiche della carriera del personale ausiliario

     Le carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche:

     commesso capo;

     commesso;

     usciere capo;

     usciere;

     inserviente.

 

          Art. 6. Qualifiche del personale ausiliario tecnico

     La carriera del personale ausiliario tecnico comprende le seguenti qualifiche:

     agente tecnico capo;

     agente tecnico.

 

          Art. 7. Ruoli organici

     I ruoli organici del personale delle carriere direttiva e di concetto, esecutiva, del personale di dattilografia, del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico del Consiglio di Stato, sono stabiliti dalle tabelle A, B, C, D, E, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle di cui ai quadri 4, 23, 42 e 62 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e ai quadri 4, 24, 44 e 65, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 8. Poteri del Presidente del Consiglio di Stato

     Il Presidente del Consiglio di Stato sovraintende a tutto il personale di segreteria e al personale ausiliario del Consiglio di Stato.

 

          Art. 9. Attribuzioni del segretario generale

     Il segretario generale esercita le funzioni che sono conferite al capo del personale dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo è attribuita l'indennità stabilita per il segretario generale dell'Avvocatura generale dello Stato dall'art. 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519,e successive modificazioni.

 

          Art. 10. Direzione dei servizi di segreteria e dattilografia delle sezioni

     I capi delle segreterie hanno la direzione dei rispettivi uffici, provvedono ad assicurare il normale funzionamento dei servizi e ne rispondono direttamente al Presidente della sezione, oltre che al segretario generale per i poteri di sorveglianza generale.

 

          Art. 11. Attribuzioni del personale direttivo

     I funzionari della carriera direttiva provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria e dei servizi per adeguarne l'efficienza alle esigenze funzionali dell'istituto; collaborano alla preparazione del massimario; formano e ricevono gli atti concernenti l'ufficio; sovrintendono alla tenuta dei registri, alla raccolta delle decisioni e dei pareri, alla conservazione degli atti, al rilascio ed alla autenticazione delle copie, degli estratti e dei certificati; provvedono e vegliano alla osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le loro funzioni; esercitano le funzioni di segretario nelle sezioni e in tutte le Commissioni costituite presso il Consiglio di Stato; predispongono gli elementi necessari per l'istruzione preliminare degli affari delle sezioni consultive; vigilano sul personale di segreteria, di dattilografia ed ausiliario.

     Quando le esigenze del servizio lo richiedano o in caso di assenza o di impedimento del personale di concetto, ne esercitano le attribuzioni.

 

          Art. 12. Attribuzioni del personale di concetto

     I funzionari della carriera di concetto assistono alle udienze; collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti, provvedono alla registrazione degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano copia, in osservanza delle norme di procedura; controllano la copia delle decisioni e dei pareri; istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse al capo della segreteria della sezione; svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono temporaneamente, in caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della carriera direttiva.

 

          Art. 13. Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

     Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche e del protocollo; vigila alla perfetta tenuta dell'archivio di sezione; svolge compiti di carattere contabile e statistico; ha i contatti con il pubblico e può essere destinato ad altre mansioni, qualora esigenze di servizio lo richiedano.

 

          Art. 14. Attribuzioni del personale di dattilografia

     Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia, con i servizi ad essa inerenti.

 

          Art. 15. Attribuzioni del personale ausiliario

     Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine e della pulizia degli uffici nonché alla custodia della sede del Consiglio di Stato e disimpegna il servizio di anticamera, di udienza e delle adunanze.

     Vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e adempie agli incarichi di carattere materiale inerente al servizio. I lavori di fatica sono eseguiti dagli appartenenti alle prime due qualifiche.

 

          Art. 16. Mansioni del personale ausiliario tecnico

     Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

 

          Art. 17. Distribuzione del personale

     Presso ogni sezione del Consiglio di Stato è istituita una segreteria.

     Alla direzione di ciascuna delle segreterie è preposto un funzionario della carriera direttiva.

     Agli uffici di segreteria sono assegnati gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria nel numero ritenuto necessario per il funzionamento.

     La distribuzione del personale viene disposta con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del segretario generale.

 

Titolo II

 

CARRIERA MISTA, DIRETTIVA E DI CONCETTO - ACCESSO E SVOLGIMENTO

 

          Art. 18. Concorso di ammissione

     La nomina in prova a vice segretario di sezione si consegue mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di maturità classica o scientifica e in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, salva l'applicazione dell'art. 173, quarto comma, dello stesso testo unico.

     Il concorso è bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

 

          Art. 19. Commissione esaminatrice

     La Commissione esaminatrice del concorso ai posti di vice segretario di sezione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, ed è composta:

     1) da un consigliere di Stato, presidente;

     2) da un primo referendario o da un referendario del Consiglio di Stato;

     3) da un direttore capo o da un direttore di segreteria;

     4) da un docente di materie giuridiche;

     5) da un professore di materie letterarie di istituto di istruzione media di secondo grado.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

 

          Art. 20. Svolgimento ed esito delle prove

     L'esame di cui all'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

     Le prove scritte hanno per oggetto:

     a) un tema di cultura generale;

     b) elementi di diritto civile e procedura civile;

     c) elementi di diritto amministrativo.

     L'esame orale verte sugli elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario e tributario e sulle norme concernenti il Consiglio di Stato.

     La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

     Con la domanda di ammissione al concorso il candidato può chiedere di essere ammesso a sostenere anche l'esame di una o di entrambe le seguenti prove facoltative:

     a) lingua francese o inglese o tedesca (breve esperimento di dettatura, versione dall'italiano o di conversazione);

     b) stenografia e dattilografia (esperimento di dettatura dattilografica o di dettatura e di traduzione mediante letture di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

     In tal caso nel decreto di nomina della Commissione esaminatrice saranno aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, che abbiano particolare conoscenza della materia.

     Il concorrente non può essere ammesso a sostenere le prove facoltative se non ha conseguito la idoneità in quelle obbligatorie.

     Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale, nelle materie obbligatorie, la Commissione dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per ciascuna delle prove facoltative superate.

 

Titolo III

 

PROMOZIONI NELLA CARRIERA DI CONCETTO ED ACCESSO ALLA CARRIERA DIRETTIVA

 

          Art. 21. Disposizioni generali

     Le promozioni del personale delle carriere di concetto e direttiva sono conferite per esami o per scrutinio per merito comparativo.

     Le promozioni per scrutinio sono conferite su proposta del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 22. Promozione a segretario aggiunto di sezione

     La promozione a segretario aggiunto di sezione si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice segretari di sezione, che alla data in cui viene effettuato lo scrutinio abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di prova.

 

          Art. 23. Promozione a segretario di sezione

     La promozione a segretario di sezione si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti di sezione che alla data in cui viene effettuato lo scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 24. Accesso alla carriera direttiva

     L'accesso alla carriera direttiva è riservato al personale di concetto del Consiglio di Stato.

     La nomina alla qualifica di vice direttore aggiunto di segreteria si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi i segretari di sezione che abbiano compiuto almeno nove anni di complessivo servizio nella carriera di concetto e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. Allo stesso concorso possono essere ammessi anche i segretari di sezione che non siano in possesso del titolo di studio predetto purché abbiano compiuto almeno 13 anni di effettivo servizio nella carriera di concetto e siano muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     Il concorso è bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

 

          Art. 25. Concorso per l'accesso alla carriera direttiva

     L'esame di concorso per la nomina a vice direttore aggiunto di segreteria ha luogo in Roma. Esso consiste in tre prove scritte ed una orale.

     Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

     1) elementi di diritto civile e procedura civile;

     2) diritto amministrativo;

     3) prova pratica per materie riguardanti i servizi di segreteria.

     La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte e, inoltre, su elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, su nozioni di diritto costituzionale e su nozioni di diritto tributario con particolare riguardo alle leggi che interessano il servizio di segreteria.

     Gli aspiranti possono chiedere di sostenere anche l'esame di una o più lingue straniere fra le seguenti: francese, inglese e tedesco.

     Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di sette decimi.

     La Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, è composta:

     1) da un consigliere di Stato, presidente;

     2) da un primo referendario o referendario del Consiglio di Stato;

     3) da un direttore capo o da un direttore di segreteria.

     Ove occorra si applica il sesto comma dell'art. 20.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

 

          Art. 26. Promozione a vice direttore di segreteria

     La promozione a vice direttore di segreteria è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice direttori aggiunti di segreteria che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 27. Promozione a direttore di segreteria

     La promozione a direttore di segreteria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice direttori di segreteria che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 28. Promozione a direttore capo di segreteria

     La promozione a direttore capo di segreteria è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori di segreteria che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

Titolo IV

 

CARRIERA ESECUTIVA — ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

 

          Art. 29. Nomina ad applicato aggiunto

     La nomina in prova ad applicato aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il concorso ha luogo in Roma ed è bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

     Gli esami comprendono due prove scritte, una prova orale e una prova pratica di dattilografia, una prova facoltativa di stenografia o su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

     Le prove scritte hanno per oggetto:

     1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

     2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

     La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

     Per essere ammessi alla prova facoltativa, il candidato deve aver conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

     La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti. La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

 

          Art. 30. Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltative

     La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, si compone:

     1) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente;

     2) di un direttore o di un vice direttore di segreteria;

     3) di un insegnante di materie letterarie di istituto medio.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

     Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati membri aggiunti.

     Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nella prova pratica nonché in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre punti ai candidati che superano la prova facoltativa di stenografia.

 

          Art. 31. Promozione ad applicato

     La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 32. Promozione ad archivista

     La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che alla data in cui viene indetto lo scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 33. Promozione a primo archivista

     Per la promozione a primo archivista si applicano le disposizioni previste dall'art. 185 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 34. Concorso per esame

     L'esame di concorso per la promozione a primo archivista consiste in due prove scritte a carattere pratico sui servizi di istituto; l'una avrà per oggetto il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, l'altra l'attività consultiva del Consiglio di Stato. La prova orale avrà per oggetto elementi di diritto amministrativo e di diritto civile.

     Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

     Si applica il comma sesto dell'art. 187 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3. La Commissione giudicatrice è composta e nominata nei modi previsti dall'art. 25.

 

          Art. 35. Promozione ad archivista capo ed archivista superiore

     Le promozioni ad archivista capo e ad archivista superiore sono conseguite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data in cui viene indetto lo scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

 

Titolo V

 

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

 

          Art. 36. Concorso di ammissione

     Il personale di dattilografia è assunto in prova mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti richiesti per la ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il concorso ha luogo in Roma ed è bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

 

          Art. 37. Commissione esaminatrice, svolgimento e valutazione delle prove

     La Commissione esaminatrice del concorso, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, si compone:

     1) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente;

     2) di un direttore o di un vice direttore di segreteria;

     3) di un insegnante di materie letterarie di istituto medio.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

 

          Art. 38. Svolgimento delle prove

     L'esame di concorso comprende:

     a) una prova scritta;

     b) una prova pratica di dattilografia.

     La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

     La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano in tempo minore, possono al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

     Nel saggio non è permesso il cambiamento del foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

     Nella valutazione del saggio, la Commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

     Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame dalla Commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, o di una decisione amministrativa, pubblicata in una rivista giuridica. Una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuita a ciascuno dei candidati prima dell'inizio del saggio.

     Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

     Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

     L'avviso per la presentazione alla prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

 

          Art. 39. Punteggio

     La Commissione esaminatrice dispone di venti punti per ciascuna prova.

     Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

     Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.

     I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.

 

          Art. 40. Trattamento economico

     Al personale di dattilografia del Consiglio di Stato compete il trattamento economico previsto dalla tabella C) allegata alla presente legge.

     Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella stessa si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente.

     Ciascuno degli stipendi suddetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Gli stipendi successivi a quello iniziale, previsti nella tabella indicata nel primo comma, sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 46 della presente legge. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato.

     Quando è dato parere o è emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere del Consiglio di amministrazione. In tal caso il nuovo stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.

 

Titolo VI

 

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO E TECNICO — ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

 

          Art. 41. Nomina ad inserviente e ad agente tecnico

     La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato dall'art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il concorso, che ha luogo in Roma, è bandito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

     Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

     La Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, è composta da un referendario o da un primo referendario del Consiglio di Stato che la presiede e da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice direttore di segreteria.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

     Per la prova pratica della conduzione di autoveicoli sarà aggregato alla Commissione un appartenente alla carriera del personale tecnico.

 

          Art. 42. Promozione ad usciere

     La promozione ad usciere si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 43. Promozione ad usciere capo

     La promozione ad usciere capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 44. Promozione a commesso e commesso capo

     Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli appartenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

 

          Art. 45. Promozione ad agente tecnico capo

     La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

 

Titolo VII

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DIVERSE CARRIERE

 

          Art. 46. Consiglio di amministrazione

     Per il personale considerato nella presente legge è istituito un Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il quale viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato ed è composto:

     a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, e da un consigliere di Stato;

     b) dal segretario generale del Consiglio di Stato;

     c) da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore ad ispettore generale od equiparata, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

     d) da un impiegato della carriera direttiva del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

     e) da due impiegati appartenenti alle carriere del personale del Consiglio di Stato, scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati all'inizio di ogni biennio.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a vice direttore aggiunto di segreteria.

 

          Art. 47. Commissione di disciplina

     La Commissione di disciplina per il personale contemplato dalla presente legge è nominata annualmente con decreto del Presidente del consiglio di Stato.

     E' composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un consigliere di Stato e da un direttore capo o da un direttore di segreteria.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva.

 

          Art. 48. Rapporto informativo e giudizio complessivo

     Per gli impiegati della carriera direttiva il rapporto informativo è compilato dal segretario generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.

     Per tutti gli altri impiegati il rapporto informativo è compilato dal capo dell'ufficio o della segreteria della sezione al quale sono addetti. Il giudizio complessivo è espresso dal segretario generale.

     Per il personale addetto al segretariato generale, escluso quello della carriera direttiva, il rapporto è redatto dall'impiegato della carriera direttiva con qualifica più elevata addetto allo stesso segretariato generale. Il giudizio complessivo è espresso dal segretario generale.

 

Titolo VIII

 

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

 

          Art. 49. Inquadramento nelle nuove qualifiche dell'attuale personale di segreteria

     Nella prima attuazione della presente legge il personale di segreteria appartenente al ruolo ordinario della carriera di concetto è inquadrato nelle nuove qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella A, previo parere favorevole della Commissione speciale di inquadramento prevista dall'art. 56, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, secondo la corrispondenza appresso indicata:

     Qualifica di provenienza:

     segretario capo di sezione;

     segretario principale di sezione;

     1° segretario di sezione;

     segretario di sezione;

     segretario aggiunto di sezione di 1ª classe;

     segretario aggiunto di 2ª classe.

     Qualifica attuale:

     direttore di segreteria;

     vice direttore di segreteria;

     vice direttore aggiunto di segreteria;

     segretario di sezione;

     segretario aggiunto di sezione;

     vice segretario di sezione.

     Il ruolo della carriera direttiva di cui al quadro 4° del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è mantenuto come ruolo ad esaurimento ed in corrispondenza dei posti in esso occupati saranno tenuti vacanti altrettanti posti nella corrispondente qualifica del ruolo di cui alla tabella A coefficiente 670 annessa alla presente legge.

     Gli impiegati di ruolo della carriera di concetto, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano da almeno un triennio le funzioni di dirigenza di un ufficio, possono essere inquadrati, previo parere favorevole della Commissione prevista dall'art. 56, nella qualifica immediatamente superiore.

 

          Art. 50. Criteri di valutazione per l'inquadramento nella carriera direttiva

     La Commissione prevista dall'art. 56 esprime il giudizio sulla idoneità del funzionario all'inquadramento nella carriera direttiva valutando le seguenti categorie di titoli:

     1) qualità del servizio prestato, con particolare riguardo alle funzioni svolte;

     2) cultura;

     3) operosità;

     4) condotta;

     5) attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire.

 

          Art. 51. Segretari non inquadrati nella carriera direttiva

     Il giudizio di cui all'articolo precedente non può essere rinnovato e i primi segretari di sezione, i segretari principali di sezione e i segretari capi di sezione che non ottengono l'inquadramento conservano "ad personam" la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alla qualifica superiore prevista dall'attuale ruolo di concetto solo per un numero di posti da determinarsi, di volta in volta, in relazione al numero di concorrenti che partecipano allo scrutinio e conseguono la promozione alla qualifica superiore della corrispondente carriera direttiva. Il predetto personale, in caso di promozione, consegue la nuova qualifica ad personam e non può essere destinato ad esercitare le funzioni direttive previste dal presente ordinamento.

     Nella qualifica iniziale della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono i funzionari che, a norma del precedente comma, conservano ad personam le qualifiche del ruolo di provenienza.

 

          Art. 52. Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale della carriera esecutiva

     Nella prima attuazione della presente legge, il personale della carriera esecutiva appartenente al ruolo ordinario, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella B, nello stesso ordine e con la stessa anzianità del ruolo di provenienza.

 

          Art. 53. Inquadramento nelle nuove qualifiche del personale della carriera ausiliaria

     Nella prima attuazione della presente legge, il personale della carriera ausiliaria, appartenente al ruolo ordinario è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui all'annessa tabella D, nello stesso ordine e con la stessa anzianità del ruolo di provenienza.

 

          Art. 54. Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista

     Nella prima attuazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria, che svolga esclusivamente e continuativamente mansioni di autista da almeno due anni alla data della sua entrata in vigore, può essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica, su domanda da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data suddetta.

 

          Art. 55. Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti e del personale non di ruolo

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio di Stato sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero e salvo riassorbimento immediato in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, conservando la precedente anzianità di qualifica e di carriera e prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo dei già appartenenti al ruolo ordinario.

     Gli impiegati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ottengano successivamente il collocamento nei ruoli aggiunti, saranno inquadrati, anche in soprannumero e salvo riassorbimento immediato in occasione delle prime vacanze, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari, prendendo posto, nell'ordine, dopo l'ultimo dei già appartenenti al ruolo ordinario.

     In corrispondenza all'inquadramento di impiegati in soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale della rispettiva carriera.

 

          Art. 56. Commissione speciale di inquadramento

     All'inquadramento del personale e all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 57 e 58 provvede una Commissione nominata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, e composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un primo referendario del Consiglio di Stato, da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata, e da un impiegato delle carriere del Consiglio di Stato.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

 

          Art. 57. Concorso per titoli per il conferimento della nomina a vice direttore aggiunto di segreteria

     Per il conferimento della promozione a vice direttore aggiunto di segreteria, nella prima applicazione della presente legge, il concorso per esami previsto dall'art. 24 della legge stessa è sostituito da un concorso per titoli al quale sono ammessi tutti gli impiegati della carriera di concetto del Consiglio di Stato.

     Il concorso per titoli predetto sarà indetto dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 49 e comunque non oltre dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 58. Concorsi per il conferimento dei posti disponibili nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria

     Per il conferimento dei posti che risultino disponibili, per effetto della presente legge, nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, e fino alla concorrenza di due terzi dei posti, potranno essere indetti una volta tanto concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo del Consiglio di Stato e al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al quadro 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonché al personale appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della presente legge, presti comunque servizio da almeno un biennio presso gli uffici del Consiglio di Stato.

     Il concorso consisterà in un colloquio sulle materie che formano oggetto delle prove orali dell'esame previsto per il concorso di ammissione alla carriera.

     Alle operazioni di concorso provvede la Commissione prevista dall'art. 56.

 

          Art. 59. Conferimento dei posti disponibili nelle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria

     Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si renderanno tali per effetto della prima applicazione della presente legge, nelle varie qualifiche delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 60. Riduzione del limite di anzianità

     I dipendenti cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà, e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

 

          Art. 61. Composizione degli organi

     Fino al termine delle operazioni di inquadramento del personale e all'espletamento dei concorsi previsti dagli articoli 57 e 58, gli impiegati dell'attuale carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario principale di sezione, possono essere nominati membri e segretari di Commissioni giudicatrici e di altri organi in luogo degli impiegati della carriera direttiva, nei casi in cui la legge stessa prevede la partecipazione di questi ultimi.

 

          Art. 62. Norme in materia di trattamento economico [1]

     Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza.

 

          Art. 63. Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato

     Per quanto non previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e del regolamento di esecuzione.

 

          Art. 64. Abrogazione di norme

     Sono abrogate le norme contrarie a quelle della presente legge o, comunque, con esse incompatibili.

     Rimangono, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.

 

          Art. 65. Onere finanziario

     All'onere di lire 80 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle del personale di segreteria ed ausiliario

     Tabella A

 

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

 

Carriera direttiva

 

670

Direttore capo di segreteria

4

500

Direttore di segreteria

4

402

Vice direttore di segreteria

4

325

Vice direttore aggiunto di segreteria

8

 

Totale

20

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

 

Carriera di concetto

 

271

Segretario di sezione

 

229

Segretario aggiunto di sezione

10

202

Vice segretario di sezione

 

 

Totale

10

 

     Tabella B

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

 

Carriera esecutiva

 

325

Archivista superiore

10

271

Archivista capo

11

229

Primo archivista

12

202

Archivista

 

180

Applicato

24

157

Applicato aggiunto

 

 

Totale

57

 

     Tabella C

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

 

Personale di dattilografia

 

 

 

Dattilografi

 

24

 

Stipendio lordo annuo

 

 

157

Stipendio iniziale

L.

471.000

180

Stipendio dopo 2 anni del precedente

"

540.000

202

Stipendio dopo 8 anni del precedente

"

606.000

229

Stipendio dopo 10 anni del precedente

"

687.000

 

     Tabella D

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

 

Carriera esecutiva

 

180

Commesso capo

6

173

Commesso

7

159

Usciere capo

 

151

Usciere

16

142

Inserviente

 

 

Totale

29

 

     Tabella E

 

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

 

Personale ausiliario tecnico

 

173

Agente tecnico capo

2

159

Agente tecnico

5

 

Totale

7

 


[1]  L'assegno personale pensionabile previsto dalle presenti disposizioni è stato soppresso dall'art. 33 della L. 15 novembre 1973, n. 734.