§ 66.3.49 – L. 16 marzo 1987, n. 123.
Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:16/03/1987
Numero:123


Sommario
Art. 1.      1. Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di [...]
Art. 2.      1. I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profili professionali di agente di collaborazione o di commesso capo, che maturino almeno cinque anni di [...]
Art. 3.      1. I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profilo professionale di agente di collaborazione, assunti o pervenuti al profilo anzidetto mediante concorsi, [...]
Art. 4.      1. Le posizioni soprannumerarie determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato - IV qualifica funzionale -, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 6 [...]
Art. 5.      1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profilo di operatore professionale, l'anzianità richiesta dall'art. 112 [...]
Art. 6.      1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione [...]
Art. 7.      1. All'art. 115 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 8.      1. L'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che [...]
Art. 10.      1. Al personale interessato agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali in attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 6 giugno [...]
Art. 11.      1. In conformità a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro, il pagamento dello stipendio e [...]
Art. 12.      1. Ai fini della corresponsione dei trattamenti economici derivanti dall'attuazione della presente legge, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile [...]
Art. 13.      1. All'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente
Art. 14.      1. Il personale stagionale assunto, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, nonchè nei cinque anni [...]
Art. 15.      1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo, a seguito di accertamento medico collegiale da effettuarsi presso le unità sanitarie locali, in via [...]
Art. 16.      1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente
Art. 17.      1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di effettuare a proprie spese la consegna dei tabacchi lavorati al domicilio delle rivendite delle isole [...]
Art. 18.      1. Al primo comma dell'art. 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole: "direttamente esercitati", sono sostituite dalle parole: (Omissis)
Art. 19.      1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari di concessione in vigore alla data della presente legge, nonchè a [...]
Art. 20.      1. Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, la raccolta del gioco del lotto è affidata, [...]
Art. 21.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.460 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.820 milioni per ciascuno degli anni 1988 e [...]


§ 66.3.49 – L. 16 marzo 1987, n. 123.

Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria.

(G.U. 30 marzo 1987, n. 74).

 

     Art. 1.

     1. Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.

     2. Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato l'anzianità di servizio anzidetta, il passaggio decorre re a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

     3. Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati anche nel ciclo produttivo.

 

          Art. 2.

     1. I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profili professionali di agente di collaborazione o di commesso capo, che maturino almeno cinque anni di anzianità in uno dei profili anzidetti o nelle corrispondenti qualifiche dei precedenti ordinamenti e almeno quindici anni di servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono inquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo di agente verificatore, previo corso di qualificazione con esame finale, nell'ambito delle disponibilità di organico.

 

          Art. 3.

     1. I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profilo professionale di agente di collaborazione, assunti o pervenuti al profilo anzidetto mediante concorsi, pubblici o interni, nel cui programma d'esame era prevista la prova di dattilografia, sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di assistente, a decorrere dalla data della nomina e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1983.

 

          Art. 4.

     1. Le posizioni soprannumerarie determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato - IV qualifica funzionale -, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, sono riassorbite in ragione del 70 per cento delle vacanze che si verificano a qualunque titolo nella consistenza numerica del profilo stesso.

 

          Art. 5.

     1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profilo di operatore professionale, l'anzianità richiesta dall'art. 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta da quattro a tre anni nei confronti dei dipendenti della IV qualifica funzionale con profilo professionale di assistente.

     2. Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla VI qualifica funzionale, profili professionali di collaboratore, collaboratore tecnico e collaboratore interprete bilingue, l'anzianità richiesta dall'art. 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta da cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di operatore professionale.

 

          Art. 6.

     1. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, è riconosciuto, a domanda, sentita la Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui all'art. 115 della predetta legge, salvo che gli interessati non conseguano l'inquadramento a qualifica superiore ai sensi degli articoli 101 e 103 della legge medesima.

 

          Art. 7.

     1. All'art. 115 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, le parole: "nel profilo professionale omogeneo", sono sostituite dalle parole: (Omissis);

     b) al terzo comma, le parole: "durata superiore a sei mesi", sono sostituite dalle parole: (Omissis).

 

          Art. 8.

     1. L'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi già espletati.

 

          Art. 9.

     1. L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che risultino definiti con la nomina dei vincitori da non oltre i due anni antecedenti la data del 28 aprile 1984 di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.

 

          Art. 10.

     1. Al personale interessato agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali in attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 11.

     1. In conformità a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro, il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce; il giorno 17 dicembre ha inizio il pagamento dello stipendio relativo allo stesso mese, nonchè della tredicesima mensilità.

     2. Qualora i giorni di inizio dei pagamenti, di cui al comma 1, siano festivi o non lavorativi, l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

 

          Art. 12.

     1. Ai fini della corresponsione dei trattamenti economici derivanti dall'attuazione della presente legge, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 13.

     1. All'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 14.

     1. Il personale stagionale assunto, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, nonchè nei cinque anni immediatamente precedenti, per la lavorazione del tabacco in foglia o per lavori delle saline, è inquadrato, con le modalità e nei limiti stabiliti dai commi successivi, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposite graduatorie da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze sono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie medesime. Tali criteri devono tenere conto dell'età, dello stato di famiglia e dei periodi lavorativi complessivamente prestati come stagionali negli anni indicati al comma 1, nonchè prevedere detrazioni di punteggio per i titolari di pensione di vecchiaia (V.O.) o di invalidità (I.O.).

     3. L'inquadramento è attuato mediante nomina in prova nella qualifica funzionale e profilo professionale che competono in relazione all'attività lavorativa svolta dagli interessati nell'ultimo periodo di occupazione in uno degli organi delle seguenti direzioni compartimentali o saline, per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

     a) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni (agenzia locale): posti n. 7;

     b) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona (agenzia di Carpanè): posti n. 4;

     c) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma (agenzia di Pontecorvo): posti n. 3;

     d) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce: agenzie di Capo di Leuca (Lucugnano) e di Lecce (Spongano); magazzini di Galatina e Maglie: posti n. 236;

     e) salina di Margherita di Savoia: posti n. 8;

     f) salina di Cagliari (reparto Carloforte): posti n. 1.

     4. Nell'ambito della direzione compartimentale di Lecce, i posti destinati all'inquadramento sono attribuiti nell'arco di 3 anni, nella misura di 83 per ognuno dei primi due anni e di 70 per il terzo anno, aumentati, in ciascuno degli anni sopra considerati, dei posti conseguenti a vacanze per cessazioni di servizio determinatesi, presso gli organi della citata direzione, nel profilo di agente qualificato di produzione.

     5. In ciascuno degli anni interessati, nella predetta sede di Lecce, i posti non attribuiti per inquadramento sono utilizzati con l'assunzione, come stagionali, a turno di nominativi compresi nella prevista graduatoria, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

     6. Dopo completati gli inquadramenti di cui alla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non può più procedere ad assunzioni di manodopera stagionale ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 265 del 1955.

 

          Art. 15.

     1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo, a seguito di accertamento medico collegiale da effettuarsi presso le unità sanitarie locali, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le disponibilità organiche, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie del profilo rivestito nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

     2. Qualora l'infermità sia tale da non consentire proficuo impiego nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, l'interessato può essere utilizzato, a domanda, e qualora vi siano posti di organico vacanti, nella qualifica funzionale inferiore.

     3. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

 

          Art. 16.

     1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al terzo comma dell'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole: "del Ministero delle finanze".

 

          Art. 17.

     1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di effettuare a proprie spese la consegna dei tabacchi lavorati al domicilio delle rivendite delle isole di Lampedusa, Linosa, Ustica, Ponza e Ventotene sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima.

     2. All'art. 13, quinto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole: "delle isole di Lipari e La Maddalena", sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     3. Il rivenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, abbia fatto pervenire all'ispettorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e, per quanto concerne l'art. 25 della predetta legge, per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, può chiedere, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro una tantum corrisposta ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

 

          Art. 18.

     1. Al primo comma dell'art. 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole: "direttamente esercitati", sono sostituite dalle parole: (Omissis).

     2. Il sesto comma dell'art. 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 19.

     1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari di concessione in vigore alla data della presente legge, nonchè a coloro che sono titolari di locazioni alla medesima data, gli alloggi di sua proprietà, con esclusione di quelli destinati ai dipendenti che ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 44, 64 e 76 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione medesima, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o stabilimento [1].

     2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente comma viene determinato dal competente ufficio tecnico erariale e viene corrisposto secondo le modalità di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

     3. Ai fini di cui sopra, i soggetti di cui al comma 1 dovranno presentare istanza di acquisto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il ricavato della vendita è portato, a mano a mano che affluiscono i relativi importi, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927 n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e la costruzione di fabbricati, e destinato prioritariamente, per le predette finalità, al comune o alla provincia ove siano avvenute le alienazioni.

     5. Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, si applicano anche agli alloggi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     6. Dall'applicazione del comma 1 sono esclusi coloro i quali abbiano ottenuto l'erogazione di contributi dello Stato o di enti pubblici per l'acquisto di immobili siti nel territorio nazionale o i componenti del cui nucleo familiare abbiano beneficiato della suddetta erogazione.

     7. Il comma 1 non si applica, altresì, a coloro i quali siano proprietari o i componenti del cui nucleo familiare siano proprietari di immobili siti nel territorio nazionale.

     8. Non può essere considerata causa di risoluzione del rapporto di locazione la rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

          Art. 20.

     1. Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, la raccolta del gioco del lotto è affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della citata legge e dall'art. 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 494, ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino a quando non sarà stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguiterà ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

     3. Il concessionario è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta a un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Il concessionario è tenuto, altresì, a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200 mila annue.

     4. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in relazione all'art. 13 della citata legge n. 528 del 1982, la disciplina e le modalità di attuazione delle precedenti disposizioni.

 

          Art. 21.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.460 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.820 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla voce "Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L. 31 dicembre 1991, n. 440.