§ 48.1.48 - D.L. 30 giugno 1986, n. 310 .
Disposizioni urgenti per il personale del lotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:30/06/1986
Numero:310


Sommario
Art. 1.      1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'inquadramento del personale del lotto nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 22, [...]
Art. 3.      1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del [...]
Art. 4.      1. Il personale del lotto di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, cui è affidata la reggenza di una [...]
Art. 5.  [5].
Art. 6.      1. Le disposizioni dell'art. 2 della legge 2 maggio 1984, n. 117, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528
Art. 7.      1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 27 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 8.      1. Nessuna indennità di preavviso è dovuta dai gestori delle ricevitorie del lotto che transitano nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria per il rilascio dei locali [...]
Art. 9.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 4.835 milioni per l'anno 1987 e in lire 700 [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 48.1.48 - D.L. 30 giugno 1986, n. 310 [1].

Disposizioni urgenti per il personale del lotto.

(G.U. 30 giugno 1986, n. 149)

 

 

     Art. 1.

     1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1987. Tuttavia sarà disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie anche anteriormente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, prima del 30 giugno 1987, nel limite massimo di 800 unità in due scaglioni rispettivamente di non oltre 400 unità, con effetto il primo dal 31 ottobre 1986 ed il secondo dal 31 dicembre 1986. A tal fine gli interessati dovranno presentare richiesta, all'intendenza di finanza competente per territorio, di immissione anticipata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'immissione verrà disposta tenendo conto di graduatorie provinciali da predisporsi dal Ministero delle finanze in base all'anzianità di servizio dei richiedenti, di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale che continuerà a prestare servizio presso le ricevitorie sino al 30 giugno 1987 sarà assegnato ad uffici finanziari siti nella sede richiesta con apposita domanda [2].

     2. Fino alla stessa data del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, così come modificato dall'art. 1 della legge 2 maggio 1984, n. 117.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dell'inquadramento del personale del lotto nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 22, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, l'anzianità decorre dalla data del provvedimento di assunzione in servizio con retribuzione a carico dell'amministrazione e l'ordine di inquadramento è determinato dalla qualifica da ciascuno rivestita e, a parità di qualifica, dall'anzianità nella qualifica, nonchè, a parità di anzianità, dall'ordine di graduatoria del provvedimento di nomina o di promozione alla qualifica posseduta alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

 

          Art. 3.

     1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'art. 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528. Il personale del lotto che si è avvalso o si avvarrà delle disposizioni recate dal terzo comma dell'art. 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purchè dimostri di avere la disponibilità di locali, arredi e attrezzature idonei [3].

     1 bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti (Omissis) [4].

 

          Art. 4.

     1. Il personale del lotto di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, cui è affidata la reggenza di una ricevitoria e che tale reggenza manterrà fino al 30 giugno 1987, sarà inquadrato nel V livello retributivo-funzionale con effetto dal 1° luglio 1987.

     2. Al personale del IV livello retributivo-funzionale cui è affidata la reggenza di una ricevitoria è concessa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente al periodo di reggenza, una indennità di importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del V livello e quello iniziale del IV livello.

 

          Art. 5. [5].

     1. Per fronteggiare le esigenze di funzionamento delle ricevitorie del lotto, fino alla definitiva immissione negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del personale appartenente al ruolo del lotto, le prestazioni di lavoro straordinario da svolgersi dal predetto personale dal 1° ottobre 1986, ai sensi degli articoli 11 e 12, del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, possono essere autorizzate fino ai limiti mensili massimi di 40 ore per ciascuna unità di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative.

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni dell'art. 2 della legge 2 maggio 1984, n. 117, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528.

 

          Art. 7.

     1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 27 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528.

 

          Art. 8.

     1. Nessuna indennità di preavviso è dovuta dai gestori delle ricevitorie del lotto che transitano nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria per il rilascio dei locali adibiti a sede di esercizi soppressi.

 

          Art. 9.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 4.835 milioni per l'anno 1987 e in lire 700 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 9 agosto 1986, n. 494.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.