§ 98.1.30905 - D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/06/1983
Numero:344


Sommario
Art. 1.      Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto
Art. 2.      L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto viene valutato in lire 129,2 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 315,1 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed in lire 363,5 [...]


§ 98.1.30905 - D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie.

(G.U. 20 luglio 1983, n. 197, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

     Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

     Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

     Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'art. 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome.

     Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 29 aprile 1983 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CONFSAL-UNSA, CISAS, CONFAIL e USSPPI-TECNOSTAT;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.

 

          Art. 2.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto viene valutato in lire 129,2 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 315,1 miliardi per l'anno finanziario 1984 ed in lire 363,5 miliardi per l'anno finanziario 1985.

     All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando l'apposita voce "miglioramenti economici ai pubblici dipendenti"; per gli anni 1984 e 1985 si provvederà in sede di legge finanziaria mediante utilizzo delle disposizioni che per i medesimi anni risultano preordinate nel bilancio pluriennale dello Stato 1983-85 approvato con l'art. 26 della legge 28 aprile 1983, n. 133.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ALLEGATO

 

Art. 1. Area di applicazione

     Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, e a quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nonchè al personale di cui al quarto comma dell'art. 66 della citata legge n. 312.

     Sono esclusi i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

     Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1° gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

 

Art. 2. Inquadramenti

     L'inquadramento definitivo del personale di cui al precedente articolo nei profili professionali, previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1983, con i criteri e le modalità contemplati nella legge medesima.

 

Art. 3. Stipendi [1]

     A decorrere dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al primo comma del precedente art. 1, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello L. 3.800.000

secondo livello L. 4.400.000

terzo livello L. 4.800.000

quarto livello L. 5.500.000

quinto livello L. 6.200.000

sesto livello L. 7.200.000

settimo livello L. 8.400.000

ottavo livello L. 10.400.000

     La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6%, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe di stipendio.

     Si applica la norma di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

     La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1983.

 

Art. 4. Benefici convenzionali

     Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla predetta data i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio in godimento e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica:

     1) due aumenti per il personale della terza qualifica;

     2) un aumento per il personale della settima ed ottava qualifica.

     L'ammontare dei predetti aumenti è temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

Art. 5. Personale ex dipendente da organismi militari della Comunità atlantica

     Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e alla legge 23 novembre 1979, n. 596, alle dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano nell'ambito della Comunità atlantica, dà titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale è stato assunto alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, con le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

 

Art. 5 bis. Segretari comunali [2]

     (Omissis)

 

Art. 6. Decorrenza dei benefici economici

     L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli 3, 4 e 5 e del terzo e quarto comma del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

a) dal 1° gennaio 1983 - 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 1984 - 85 per cento;

c) dal 1° gennaio 1985 - 100 per cento.

     I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

     Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, maggiorato delle percentuali indicate nel primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal precedente art. 3 e quello di cui all'art. 1 del suddetto decreto.

     Qualora il miglioramento economico derivante dall'attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 3 e 4, e quello iniziale fissato per il livello stesso dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio indicato all'art. 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

Art. 7. Effetti dei nuovi stipendi

     I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 6, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

Art. 8. Liquidazione dei nuovi stipendi

     Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

Art. 9. Compenso per lavoro straordinario

     In attesa di una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro straordinario per il settore del pubblico impiego, intesa a modificare anche la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77, con le modalità indicate nell'art. 3, punto 6), della legge quadro n. 93/83, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi relativi alle predette prestazioni spettanti al personale di cui al precedente art. 1, con esclusione di ogni altra categoria di dipendenti, è determinata, per ciascuna qualifica funzionale, sulla base di 1/175 dell'importo costituito dallo stipendio iniziale lordo di livello vigente al 31 dicembre 1982 e dalla relativa tredicesima mensilità, entrambi ragguagliati a mese, e dall'indennità integrativa speciale in vigore alla stessa data comprensiva del rateo corrisposto sulla tredicesima mensilità. La predetta misura oraria è maggiorata del 15% per il lavoro straordinario diurno e del 30% per quello prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo.

     In relazione all'elevazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui al precedente comma, i limiti massimi individuali di prestazioni straordinarie già previsti o autorizzati per il periodo successivo a quello indicato nel comma stesso, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo raggiungibile da ciascun dipendente superi quello precedentemente consentito.

     La spesa complessiva per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie previste dal presente articolo, dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti delle disponibilità degli appositi capitoli di bilancio nonchè del capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1983.

 

Art. 10. Compenso incentivante

     Dal 1° gennaio 1984 è istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttività nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:

     a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;

     b) i criteri e le modalità di corresponsione, per non più di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario dell'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;

     c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.

     La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sarà rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

     Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto in sostituzione di compensi o indennità, fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.

     Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo più elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sarà conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.

     Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.

     Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:

     1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;

     2) con i fondi stanziati per indennità e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;

     3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unità organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 11. Sperimentazione della produttività

     In relazione al disposto dell'art. 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a partire dall'anno 1984, potranno essere attivati compensi incentivanti la produttività, collegati al livello di professionalità, alle giornate di lavoro effettivamente prestate, nonchè al conseguimento di obiettivi prefissati.

     Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati dai singoli Ministri e concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unità operativa.

     Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, si dovrà procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi e per unità organiche, nonchè delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unità prodotta. Le operazioni suindicate ed i relativi risultai saranno definiti con decreto del Ministro competente di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttività, da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del tesoro entro il 31 ottobre di ciascun anno e saranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.

 

Art. 12. Prestazioni straordinarie

     Le amministrazioni non interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 11 possono presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 1983, particolareggiati progetti finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, precisandone i tempi di attuazione ed i contingenti di operatori impegnati. I progetti, da definire con le modalità previste dall'art. 3, punto 6), della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente alla realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica dei risultati, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.

     Con accordi decentrati, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro, sarà data attuazione al progetto anche in relazione ad eventuali articolazioni interne dell'amministrazione proponente.

     Resta fermo quanto disposto dal primo comma del precedente art. 9 in materia di revisione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 422/77.

     Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Sono fatte salve, altresì, le attribuzioni di ore di lavoro straordinario per servizi particolari e per attività imprevedibili causate da calamità o da eventi naturali.

     La spesa derivante dal presente articolo e dal precedente art. 11 sarà contenuta nell'ambito del fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

 

Art. 13. Orario di lavoro

     La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato, stabilita in quaranta ore dalla disposizione di cui al primo comma dell'art. 16 della legge 13 maggio 1975, n. 157, viene ridotta a trentanove ed a trentotto ore con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 1984 e 1° gennaio 1985.

 

Art. 14. Estensione benefici

     L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dal presente decreto, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Art. 15. Accordi decentrati

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno diramate, previa intesa con i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie dell'ipotesi di accordo 29 aprile 1983, istruzioni per l'attivazione degli accordi decentrati previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 46 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1984, n. 531.