§ 48.1.44 - Legge 2 maggio 1984, n. 117.
Modifiche al sistema di rimborso delle spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:02/05/1984
Numero:117


Sommario
Art. 1.      Il n. 1) dell'art. 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      Per l'uso degli arredi delle ricevitorie è dovuto ai gestori proprietari degli arredi stessi un canone forfettario di lire ventimila mensili da corrispondersi con le [...]
Art. 3.      I procedimenti espletati ed i provvedimenti adottati fino al termine del mese nel quale è pubblicata la presente legge, riguardanti le spese di gestione necessarie per [...]
Art. 4.      Il limite di L. 100.000, fissato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 1003, è elevato a L. 250.000
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 48.1.44 - Legge 2 maggio 1984, n. 117.

Modifiche al sistema di rimborso delle spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.

(G.U. 8 maggio 1984, n. 125)

 

 

     Art. 1.

     Il n. 1) dell'art. 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Per l'uso degli arredi delle ricevitorie è dovuto ai gestori proprietari degli arredi stessi un canone forfettario di lire ventimila mensili da corrispondersi con le modalità di cui all'art. 1.

     All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in lire quattrocento milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno 1984, a carico del capitolo 2744 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     I procedimenti espletati ed i provvedimenti adottati fino al termine del mese nel quale è pubblicata la presente legge, riguardanti le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto, prelevate dal gestore dai fondi della riscossione, si considerano validi.

 

          Art. 4.

     Il limite di L. 100.000, fissato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 1003, è elevato a L. 250.000.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.