§ 48.1.28 - Legge 24 dicembre 1969, n. 1003.
Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:24/12/1969
Numero:1003


Sommario
Art. 1.      L'art. 34 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      Il possessore di una bolletta vincente un importo non superiore a lire 100.000, che il ricevitore non ha potuto pagare per mancanza di fondi, può incaricare della [...]
Art. 3.      Per far fronte alle richieste di pagamento di vincite nel corso della settimana, il ricevitore, al momento di dare il conto della riscossione effettuata nella settimana [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 48.1.28 - Legge 24 dicembre 1969, n. 1003.

Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto

(G.U. 5 gennaio 1970, n. 3)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 34 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis) [1].

 

          Art. 2.

     Il possessore di una bolletta vincente un importo non superiore a lire 100.000, che il ricevitore non ha potuto pagare per mancanza di fondi, può incaricare della riscossione della vincita il ricevitore, il quale curerà l'incasso della vincita a nome e per conto del vincitore.

     A tal fine il ricevitore ritira la bolletta vincente e rilascia al vincitore ricevuta staccata da apposito modello a ricalco, composta da una figlia, da una copia e da una matrice.

     Il ricevitore, sotto la sua personale responsabilità, deve controllare la corrispondenza della bolletta vincente col copiagiuochi e deve apporre sulla ricevuta la seguente annotazione:

     "Visto regolare al confronto col copiagiuochi".

     Il ricevitore è responsabile dell'esattezza della compilazione del copiagiuochi.

     Le bollette vincenti, riguardanti anche vincitori diversi, ma relative alla stessa estrazione, con la copia della ricevuta, debbono essere racchiuse in una busta di prescrizione ed elencate su appositi modelli a ricalco in quadruplice esemplare, uno dei quali rimane nella ricevitoria. Le spedizioni, in piego assicurato, sono fatte settimanalmente all'intendenza di finanza sede di archivio. Per le bollette vincenti, presentate nel penultimo o ultimo giorno della prescrizione, il piego deve essere trasmesso all'intendenza di finanza il giorno stesso della presentazione o al massimo il giorno immediatamente successivo.

     Previo accertamento dell'esattezza della liquidazione delle vincite fatta dal ricevitore, l'intendenza di finanza dispone a favore di quest'ultimo il pagamento delle vincite stesse con ordine di pagamento cumulativo speciale sulla sezione di tesoreria provinciale, disposto sullo stesso modello con cui il ricevitore ha trasmesso le bollette vincenti. Un esemplare di tale modello, che costituisce l'ordinativo di pagamento, viene trasmesso alla sezione di tesoreria provinciale. All'atto del pagamento il ricevitore quietanza il titolo a discarico dell'amministrazione, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 45 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

     L'intendenza di finanza conserva il quarto esemplare corredato delle copie delle ricevute.

     Dopo l'emissione dell'ordine di pagamento, la commissione di archivio con l'ausilio, se occorra, delle commissioni sussidiarie, procede al confronto delle bollette di ogni modello con le rispettive matrici nei modi stabiliti.

     Qualora sia rilevata discordanza tra la bolletta e la matrice, tale che dia luogo all'inesistenza o alla riduzione della vincita, l'importo della vincita non dovuta è addebitato al ricevitore che ha rilasciato la ricevuta.

     Un esemplare del modello con il quale è stato disposto il pagamento delle vincite, con le rispettive bollette verificate, è inviato alla Corte dei conti.

     La riscossione delle vincite è fatta presso la ricevitoria dai singoli aventi diritto i quali debbono produrre le ricevute in loro possesso, che, debitamente confrontate con le rispettive matrici, sono ritirate dal ricevitore e allegate all'esemplare del modello con il quale le bollette vincenti sono state inoltrate all'intendenza di finanza.

     Il vincitore deve ritirare l'importo della vincita nel termine di quattro mesi dall'estrazione. Nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il ricevitore ha l'obbligo di consegnare all'intendenza di finanza il modello sopra indicato corredato delle ricevute ritirate ai vincitori.

     L'importo delle vincite eventualmente non richieste dagli aventi diritto nel termine prescritto sarà versato a cura del ricevitore nel capitolo delle entrate eventuali del bilancio dello Stato riguardante la Direzione generale per le entrate speciali.

     Nessun compenso è dovuto dal vincitore al ricevitore per la riscossione della vincita per suo conto presso le sezioni di tesoreria provinciale.

 

          Art. 3.

     Per far fronte alle richieste di pagamento di vincite nel corso della settimana, il ricevitore, al momento di dare il conto della riscossione effettuata nella settimana precedente, giusta l'obbligo previsto dall'art. 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, e dall'art. 238 del regolamento, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, può chiedere all'intendenza di finanza sede estrazionale di trattenere in tutto o in parte la differenza fra le somme riscosse e quelle pagate. La richiesta deve essere documentata con lo spoglio delle vincite di cui all'art. 37 del regolamento.

     Il conto di cui all'art. 238 del regolamento, al posto della somma da versare, deve recare la dicitura: "Somma trattenuta per pagamento vincite, come da richiesta allegata". A questo fine il ricevitore compila un'apposita richiesta, da allegare al conto, in cui, sulla base dello spoglio delle vincite, viene data dimostrazione del totale delle vincite fino a lire 100.000 verificatesi nella ricevitoria, di quelle già pagate e di quelle rimaste da pagare.

     La richiesta è immediatamente sottoposta al visto dell'intendenza di finanza la quale, ove non la riconosca fondata, ordina al ricevitore di effettuare subito il versamento della somma trattenuta.

     Il ricevitore, il martedì successivo, deve rendere conto, separatamente, delle vincite pagate con le somme trattenute, con le stesse modalità relative alle vincite normalmente pagate con i fondi delle riscossioni della settimana.

     Il movimento di dare e avere del ricevitore deve risultare da apposite annotazioni sul conto, di cui all'art. 238 del regolamento. L'eventuale eccedenza tra le somme trattenute e le vincite pagate deve essere versata nei modi consueti.

     Presentandosene la necessità, il ricevitore può rinnovare la richiesta di trattenimento di somme da versare nei confronti delle riscossioni della settimana immediatamente precedente, osservata la procedura prevista nel presente articolo.

     Le vincite pagate sono verificate nei modi consueti.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1]  Gli importi di cui al presente articolo sono stati elevati a L. 250.000 dall'art. 4 della L. 2 maggio 1984, n. 117.