§ 98.1.26375 - Legge 9 agosto 1986, n. 494.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/08/1986
Numero:494


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto, è convertito in legge con le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26375 - Legge 9 agosto 1986, n. 494.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto.

(G.U. 19 agosto 1986, n. 191)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: "Tuttavia, l'immissione in servizio potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio," sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia sarà disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie";

     al comma 1, quarto periodo, le parole: "e di un piano di riparto dei posti per provincia" sono sostituite dalle seguenti: ", di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio".

     All'art. 3:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'art. 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528";

     al comma 1, secondo periodo, le parole: "di idoneo locale" sono sostituite dalle seguenti: "di locali, arredi e attrezzature idonei";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti: è consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'art. 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo"".

     All'art. 5:

     al comma 1, le parole: "1° luglio 1986" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1986"; le parole: "dell'art. 12, quarto comma," sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 11 e 12"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative".

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.