§ 66.1.44 – L. 29 gennaio 1986, n. 25.
Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonchè [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:29/01/1986
Numero:25


Sommario
Art. 1.      In deroga a quanto disposto dall'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso è consentito ottenere [...]
Art. 2.      Alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni è consentito lo scambio di sedi anche tra i gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio, reggenti [...]
Art. 3.      Il terzo e il quarto comma dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'art. 25 del decreto del [...]
Art. 5.      I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle [...]
Art. 6.      Le attribuzioni indicate nell'art. 3, terzo comma, e nell'art. 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono esercitate dagli ispettorati compartimentali [...]
Art. 7.      I limiti di valore indicati nell'art. 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'art. 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 e dall'art. 2 della legge 6 [...]
Art. 8.      L'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'art. 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'ultimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente
Art. 11.      All'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 12.      Le rivendite speciali istituite in attesa del verificarsi dei presupposti per bandire l'asta o il concorso di cui all'art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, [...]
Art. 13.      Sono soppressi gli articoli 7 e 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384 e l'art. 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge [...]
Art. 14.      Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e di cui all'art. 3 della legge 14 novembre 1967, n. [...]
Art. 15.      Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante [...]
Art. 16.      Alle spese di cui al capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il 1984, ed ai corrispondenti capitoli [...]
Art. 17.      I quadri O e P della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli [...]
Art. 18.      L'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo di cui all'art. 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 636, è sostituito dal seguente
Art. 19. 


§ 66.1.44 – L. 29 gennaio 1986, n. 25.

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonchè disposizioni in materia di procedure contabili.

(G.U. 14 febbraio 1986, n. 37).

 

     Art. 1.

     In deroga a quanto disposto dall'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso è consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.

     Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.

     Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'art. 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'art. 8 della presente legge.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni è consentito lo scambio di sedi anche tra i gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio, reggenti provvisori ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

     I dipendenti e, qualora non si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente art. 1, i gestori e i coadiutori dei magazzini di vendita di generi di monopolio che dovessero essere soppressi sono inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita domanda, nel termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione del magazzino.

     Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 300 unità, gli addetti di cui al precedente comma che risultino occupati, alla data del 30 giugno 1984, da almeno un anno e per un periodo non inferiore a 200 giorni lavorativi, ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di soppressione del magazzino vendita.

     L'inquadramento è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 55 anni elevabile a 60 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie.

     L'inquadramento avverrà con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate prevalentemente da ciascun concorrente nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

     In mancanza di adeguato titolo di studio, previsto per l'inquadramento secondo i criteri di cui al precedente comma, l'inquadramento stesso sarà attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.

     Ai fini degli inquadramenti, il Ministro delle finanze emanerà tempestivamente un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori dei magazzini di vendita e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.

     Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si provvede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze.

     Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennità una tantum, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e già valutato dall'apposita commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento. Detto servizio sarà tenuto presente ai fini dell'attività nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo, parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     I magazzini di vendita, disattivati o vacanti entro la data del 31 dicembre 1986, senza reggenti aventi titolo al conferimento, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ritiene, per esigenze di servizio, di mantenere in funzione potranno essere appaltati mediante concorso, riservato ai gestori ed in mancanza ai coadiutori dei magazzini soppressi di cui al precedente art. 1.

     Può partecipare al concorso chi avrà inoltrato apposita domanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro novanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione stessa avrà disposto il mantenimento in funzione dei magazzini di cui al precedente comma.

     Risulterà vincitore chi, fra i partecipanti al concorso, risulterà avere una maggiore anzianità di servizio, svolta senza demeriti, e si impegnerà a versare nel termine fissato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la somma di denaro una tantum, pari al 50 per cento dell'indennità di gestione liquidata per il magazzino nell'ultimo anno di attività.

     Il secondo comma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il terzo e il quarto comma dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     Le lettere c) e d) dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     Al maggior onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la voce: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze esistenti al 31 marzo 1985, il rilascio di licenze di vendita di valori bollati e valori postali ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio, obbligate a svolgere il servizio di rivendita ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è consentito solo in via eccezionale qualora sussistano ambedue le seguenti condizioni:

     a) distanza particolarmente rilevante dalla più vicina rivendita di generi di monopolio;

     b) eccezionali esigenze di servizio.

     Le licenze di cui al comma precedente sono revocabili qualora vengano meno le condizioni a seguito delle quali sono state rilasciate.

 

          Art. 5.

     I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attività di rivendita.

     E' in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

     La dotazione sarà pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.

     La misura della cauzione prevista dal secondo comma del presente articolo è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di 100 milioni.

     Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

 

          Art. 6.

     Le attribuzioni indicate nell'art. 3, terzo comma, e nell'art. 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono esercitate dagli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione.

     Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato.

     La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasferita dai depositi generi di monopoli agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415.

 

          Art. 7.

     I limiti di valore indicati nell'art. 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'art. 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64 e dall'art. 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, tali limiti di valore possono essere aggiornati ogni triennio.

     Dopo il terzo comma dell'art. 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 8.

     L'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

 

          Art. 9.

     L'art. 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     L'ultimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 11.

     All'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) alla lettera b) dopo le parole: "rivendite di prima", sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     2) alla lettera c) sono soppresse le parole: "e 27".

     Gli apparecchi di accensione di cui all'art. 1, lettera d), del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, nel nuovo testo che risulta dall'art. 4 della presente legge, non sono compresi nella riserva di cui all'art. 3, penultimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376.

     Il canone annuo che le rivendite di stazione corrispondono all'Ente delle ferrovie dello Stato è determinato, dal 1° gennaio 1985, nella misura massima del quindici per cento del reddito a tabacchi conseguito dall'esercizio nell'anno finanziario precedente, al netto dell'imposta di concessione governativa.

     Con decreto del Ministro dei trasporti verranno graduate le singole percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito, anche per gli atti di concessione in corso.

     Alle rivendite di cui al terzo comma si applica l'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1095.

 

          Art. 12.

     Le rivendite speciali istituite in attesa del verificarsi dei presupposti per bandire l'asta o il concorso di cui all'art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività, qualora i relativi gerenti chiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il conferimento a trattativa privata del rispettivo esercizio secondo le modalità previste dall'art. 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.

     Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum del 15 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'art. 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto [2].

     Le somme di denaro una tantum, previste dai commi precedenti in applicazione degli articoli 25 e 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dal secondo comma dell'art. 7 della presente legge, possono esse e corrisposte dagli assegnatari in dodici rate mensili, senza costituzione di ulteriore cauzione oltre quella prevista dall'art. 9 della presente legge.

     Il quarto comma dell'art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 13.

     Sono soppressi gli articoli 7 e 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384 e l'art. 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni.

     L'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

     Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato, in ragione di anno, in lire 42.500 milioni. All'onere di lire 14.500 milioni per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. All'onere di lire 42.500 milioni per gli anni 1986 e 1987 si provvede quanto a lire 32.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 195 e per lire 10.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite già aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena, sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [3].

 

          Art. 14.

     Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e di cui all'art. 3 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, sono decuplicati.

     I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, come elevati dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, sono sestuplicati.

 

          Art. 15.

     Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale commutabili in quietanza di entrata al conto corrente infruttifero vincolato a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, denominato "Amministrazione dei monopoli di Stato - conto n. 3". Le disponibilità sul predetto conto corrente costituiscono le anticipazioni di controvalore previste dall'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193; per i pagamenti in valuta si farà riferimento ai cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi alla data della relativa liquidazione.

     Per gli altri pagamenti in valuta all'estero si considera valida la procedura della anticipazione del controvalore in lire, determinato come stabilito dal comma precedente, a mezzo di ordinativi diretti emessi a favore del contabile del Portafoglio ai sensi dell'art. 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928.

 

          Art. 16.

     Alle spese di cui al capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il 1984, ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno apportate al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nella presente legge.

 

          Art. 17.

     I quadri O e P della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.

     All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in ragione di anno in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, ed in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è istituito il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purchè non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo è alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonchè dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi. Sentite le competenti commissioni parlamentari, con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la gestione del fondo.

     Il direttore generale dei monopoli di Stato partecipa, in qualità di membro di diritto, al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

 

          Art. 18.

     L'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo di cui all'art. 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 636, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Al primo comma dell'art. 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole "e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa", sono sostituite con le seguenti: (Omissis).

     Al primo comma dell'art. 19 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole "e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa" sono sostituite con le seguenti: (Omissis).

 

          Art. 19. [4]

     Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è soppressa la facoltà per l'Amministrazione dei monopoli di conferire all'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a. - attività e servizi di natura industriale e commerciale esercitati in regime di esclusiva.

 

 

Tabella

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 19 aprile 1990, n. 85.

[2] La misura del 15 per cento di cui al presente comma è stata ridotta al 10 per cento dall'art. 4 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

[3] Comma così modificato dall'art. 17 della L. 16 marzo 1987, n. 123.

[4] Articolo così modificato dall'art. 18 della L. 16 marzo 1987, n. 123.