§ 95.19.81 - D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 .
Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:10/01/1983
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le parti e i pezzi di ricambio principali per il funzionamento degli accendigas per uso domestico di cui all'art. 1, lettera l), sono i seguenti :
Art. 3.      I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a comunicare al competente [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico di apparecchi di accensione, previsti dal [...]
Art. 6 bis. 
Art. 7. 
Art. 8.      L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, in materia della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      I trasferimenti e i conferimenti effettuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dall'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a., nell'ambito dei programmi di riorganizzazione e [...]
Art. 9 bis. 
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.81 - D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 [1].

Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo.

(G.U. 10 gennaio 1983, n. 8).

 

     Art. 1. [2].

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

a)

per ogni accendisigari per autoveicolo

L.

15.000

b)

per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione

L.

900

c)

per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso [3]

L.

40.000

d)

per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) [4]

L.

15.000

e)

per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d)

L.

3.500

f)

per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione

L.

250

g)

per ogni accendigas per uso domestico, idoneo a produrre scintilla nonchè per ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili per uso di campeggio

L.

1.000

h)

per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina

L.

5.000

i)

per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera h)

L.

250

 

          Art. 2.

     Le parti e i pezzi di ricambio principali per il funzionamento degli accendigas per uso domestico di cui all'art. 1, lettera l), sono i seguenti :

     1) testata dell'apparecchio;

     2) corpo dell'apparecchio;

     3) rotella ovvero piastrina per il funzionamento del meccanismo di accensione;

     4) cristallo unidirezionale del dispositivo piezoelettrico;

     5) valvola di entrata del gas;

     6) valvola di uscita del gas;

     7) serbatoio del gas. [5]

     Non sono soggetti a tassazione le parti e i pezzi di ricambio principali introdotti in fabbrica ed utilizzati per la produzione degli accendigas per uso domestico di cui all'art. 1, lettera h) [6].

     Alle parti e pezzi di ricambio principali di cui al primo comma si applicano le disposizioni emanate dal Ministro delle finanze in ordine agli accendigas per uso domestico, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198.

 

          Art. 3.

     I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a comunicare al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato i quantitativi di tali prodotti giacenti, alla stessa data, nei propri magazzini.

     L'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, procede alla liquidazione della differenza di imposta dovuta ai sensi dell'art. 1, notificandone l'importo alle ditte interessate ed informandone la Direzione generale dei monopoli. Le ditte provvedono, sulla base dei prodotti venduti, entro 90 giorni dalla emissione della fattura e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al pagamento della differenza di imposta dovuta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma [7].

     In caso di omissione od incompletezza della comunicazione di cui al primo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare dell'imposta dovuta e comunque in misura non inferiore a lire cinquantamila. Se la comunicazione viene presentata con ritardo non superiore a quindici giorni, la pena è ridotta ad un quarto. Qualora l'imposta evasa superi cinque milioni di lire, il competente ispettorato dei monopoli dispone la sospensione delle licenze inerenti l'attività svolta per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

     In caso di mancato pagamento della differenza di imposta entro il termine indicato nel secondo comma, il competente ispettorato dei monopoli applica :

     a) la pena pecuniaria pari al 10% dell'imposta dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni successivi al termine suindicato;

     b) la pena pecuniaria pari al 20% dell'imposta dovuta, se questa è corrisposta oltre trenta giorni dal termine suindicato [8].

 

          Art. 4. [9]

     Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni le caratteristiche dei tipi di contrassegni di Stato da applicare sugli apparecchi di accensione e sulle parti e pezzi di ricambio principali di cui all'art. 1, lettere c), d) h) ed l).

 

          Art. 5. [10]

     Le pene pecuniarie previste dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono quadruplicate.

 

          Art. 6.

     I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico di apparecchi di accensione, previsti dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, sono quadruplicati [11].

     I diritti annuali dovuti per il rilascio delle licenze per la fabbricazione e per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, sono quadruplicati [12].

     L'integrazione per l'anno 1983 rispetto ai versamenti già effettuati, dovrà essere corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6 bis. [13]

     Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'applicazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'art. 1 ed a prevedere in particolare una dilazione non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per il pagamento dell'imposta.

 

          Art. 7. [14]

 

          Art. 8.

     L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, in materia della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, è sostituito dal seguente:

     "La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero è vietata.

     Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni".

     I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonchè a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     I trasferimenti e i conferimenti effettuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dall'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.a., nell'ambito dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di L. 1.000.000 ed a quelle ipotecaria e catastale nella misura fissa di L. 100.000 ciascuna.

     Le plusvalenze realizzate a seguito di trasferimenti e conferimenti di cui al precedente comma non concorrono alla formazione del reddito agli effetti della imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi.

     L'imposta sull'incremento di valore degli immobili eventualmente dovuta sugli atti predetti è stabilita nella misura fissa di L. 1.000.000.

 

          Art. 9 bis. [15]

     L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

     "Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore".

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 22 febbraio 1983, n. 52.

[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9] Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[10] Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[15] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.