§ 95.19.69 - D.P.R. 1 ottobre 1971, n. 1198.
Regime fiscale degli accendigas per uso domestico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:01/10/1971
Numero:1198


Sommario
Art. 1.  Imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico.
Art. 2.  Importazione - Sovraimposta di confine – Esportazione.
Art. 3.  Licenza per la fabbricazione, per l'importazione e per la distribuzione all'ingrosso.
Art. 4.  Importazione di un accendigas per uso domestico senza licenza a mezzo di pacco postale.
Art. 5.  Registro di carico e scarico.
Art. 6.  Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico.
Art. 7.  Sanzioni a carico dei titolari di licenze di fabbricazione, importazione, distribuzione all'ingrosso nonchè degli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico.
Art. 8.  Sanzioni.
Art. 9.  Modalità di attuazione.
Art. 10.  Gestione dei servizi.
Art. 11.  Disposizioni transitorie.
Art. 12.  Autorizzazione alle variazioni di bilancio.
Art. 13.  Decorrenza.


§ 95.19.69 - D.P.R. 1 ottobre 1971, n. 1198.

Regime fiscale degli accendigas per uso domestico.

(G.U. 17 gennaio 1972, n. 13).

 

     Art. 1. Imposta di fabbricazione sugli accendigas per uso domestico.

     Agli effetti del presente decreto è considerato accendigas per uso domestico qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, completo in ogni sua parte, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi per l'accensione del gas.

     Per ogni accendigas per uso domestico prodotto in Italia e destinato al consumo nel territorio della Repubblica è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 200 [1].

     Per gli accendigas per uso domestico comunque incorporati od annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, è dovuta all'erario una imposta di fabbricazione di L. 1.000. Al pagamento dell'imposta sono tenuti i fabbricanti dei prodotti nei quali vengono incorporati od annessi gli accendigas per uso domestico [2].

     L'avvenuta corresponsione dell'imposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.

 

          Art. 2. Importazione - Sovraimposta di confine – Esportazione.

     Per l'importazione degli accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti nei quali gli stessi siano comunque incorporati od annessi è dovuta una sovraimposta di confine in misura pari all'imposta di fabbricazione stabilita dall'art. 1.

     Il pagamento di detta sovraimposta è comprovato mediante l'applicazione degli appositi contrassegni di Stato.

     Sugli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi a prodotti fabbricati in Italia e destinati all'estero è concessa l'esenzione della imposta di cui al precedente art. 1, con l'osservanza delle modalità fissate dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 3. Licenza per la fabbricazione, per l'importazione e per la distribuzione all'ingrosso.

     La fabbricazione, anche come semplice montaggio, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte della amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.

     Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti annuali, ove dovuti.

     Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e 8, i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere detto rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni: in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000.

     Per il rilascio della licenza per la fabbricazione e per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:

     a) lire 25.000 per la fabbricazione di tutti i tipi di accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti con incorporati od annessi accendigas;

     b) lire 10.000 per la distribuzione all'ingrosso degli accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti nei quali sono incorporati od annessi accendigas.

     E' in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.

 

          Art. 4. Importazione di un accendigas per uso domestico senza licenza a mezzo di pacco postale.

     E' consentita l'importazione, senza la licenza di cui al primo comma del precedente art. 3, e senza applicazione del contrassegno di cui al precedente art. 1, di un accendigas per uso domestico per ciascun destinatario di pacco postale o di un invio della postalettere munito di cartellino verde Mod. C 1 (Douane) proveniente dall'estero, previo pagamento della sovraimposta di confine di cui all'art. 2, e degli altri diritti dovuti.

 

          Art. 5. Registro di carico e scarico.

     I fabbricanti e gli importatori di accendigas per uso domestico ovvero dei prodotti nei quali siano comunque incorporati od annessi accendigas, sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono annotare tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione ed alla importazione dei prodotti anzidetti.

     Il movimento degli accendigas per uso domestico, ovvero dei prodotti nei quali siano comunque incorporati od annessi accendigas, presso i distributori all'ingrosso è legittimato, ai fini dei controlli, dal possesso delle fatture relative alle singole operazioni.

 

          Art. 6. Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico.

     Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso, gli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico ovvero di prodotti nei quali siano incorporati od annessi accendigas sono soggetti al controllo della guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     Le fabbriche ed i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso sono soggetti a vigilanza saltuaria da parte dell'amministrazione finanziaria.

 

          Art. 7. Sanzioni a carico dei titolari di licenze di fabbricazione, importazione, distribuzione all'ingrosso nonchè degli esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico.

     I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza di cui al precedente articolo ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all'art. 5 o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta ovvero non siano in possesso delle fatture prescritte, sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 25.000 a L. 250.000.

     I titolari di esercizi di vendita al pubblico di accendigas per uso domestico, i quali impediscono l'effettuazione del controllo di cui allo stesso art. 6 sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000.

     In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione o di distribuzione ed ai titolari degli esercizi di vendita può essere applicata una pena pecuniaria pari al doppio di quella precedentemente applicata.

 

          Art. 8. Sanzioni.

     E' punito con la multa da cinque a venti volte l'imposta o la sovraimposta dovuta, per ogni accendigas per uso domestico che formi oggetto dell'infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari alla imposta o alla sovraimposta evasa e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

     1) chiunque fabbrica o importa, senza la prescritta licenza, accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita accendigas per uso domestico sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

     2) il fabbricante, l'importatore ed il distributore all'ingrosso, munito di licenza, ovvero il rivenditore, il quale detiene per la vendita, cede o vende accendigas per uso domestico sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

     E' punito con la multa da L. 5.000 a L. 20.000 per ogni accendigas per uso domestico che formi oggetto della infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque, in violazione del divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende accendigas per uso domestico predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

     Nei casi in cui ai precedenti comma si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, fabbricazione, distribuzione all'ingrosso.

 

          Art. 9. Modalità di attuazione.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale:

     a) le caratteristiche dei contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli accendigas per uso domestico fabbricati od importati per il consumo nel territorio della Repubblica;

     b) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 e le modalità per la sua tenuta;

     c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'art. 3;

     d) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'art. 6.

 

          Art. 10. Gestione dei servizi.

     L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla gestione di tutti i servizi necessari alla attuazione del presente decreto, ivi compresa la contabilizzazione dei relativi tributi.

     Il gettito di tali tributi è imputato al capo IV, capitolo 1604 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1971 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 

          Art. 11. Disposizioni transitorie.

     I fabbricanti di accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunziare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quantitativo di accendigas per uso domestico giacenti, alla data stessa, nelle rispettive fabbriche.

     Gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di accendigas per uso domestico devono presentare analoga denunzia all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio.

     L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denunzia di cui ai precedenti comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 1 ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni da tale notificazione, al pagamento dell'imposta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

     Per l'omissione della denunzia di cui al primo e secondo comma si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a L. 50.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denunzia.

     Fino a quando non sarà possibile disporre dei contrassegni di Stato di cui al precedente art. 1 i fabbricanti e gli importatori potranno estrarre dalla fabbrica ovvero importare accendigas per uso domestico previo pagamento in modo virtuale dell'imposta dovuta ai sensi del presente decreto.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilirà la data in cui dovrà aver termine il predetto sistema di pagamento dell'imposta nonchè l'ulteriore termine entro il quale tutti gli accendigas per uso domestico ancora giacenti presso fabbricanti, importatori, distributori e rivenditori, e per i quali l'imposta verrà assolta in modo virtuale, dovranno essere regolarizzati mediante applicazione dei prescritti contrassegni di Stato.

     I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso di accendigas per uso domestico dovranno regolarizzare la propria posizione in relazione a quanto previsto dall'art. 3, nel termine che sarà stabilito dal Ministro per le finanze con le modalità di attuazione di cui alla lettera c) dell'art. 9.

 

          Art. 12. Autorizzazione alle variazioni di bilancio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 13. Decorrenza.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 20 febbraio 1975, n. 19.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 20 febbraio 1975, n. 19.