§ 95.19.74 - D.L. 20 febbraio 1975, n. 19 .
Variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:20/02/1975
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente art. 1, devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunziare al [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.74 - D.L. 20 febbraio 1975, n. 19 [1].

Variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione.

(G.U. 21 febbraio 1975, n. 50).

 

     Art. 1. [2]

     Le aliquote di imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, citati nelle premesse, sono variate come segue:

a) per ogni accendisigari per autovetture

da L.

300

a L.

600

b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione [3]

"

400

"

600

c) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b)

"

800

"

1.500

d) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione

"

100

"

150

e) per ogni accendigas per uso domestico [4]

"

150

"

200

f) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato o annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina

"

600

"

1.000

 

          Art. 2.

     I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente art. 1, devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunziare al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, il quantitativo di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali ovvero di accendigas giacenti, alla data stessa, nei propri magazzini.

     L'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denunzia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione della differenza di imposta dovuta ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni da tale notificazione, al pagamento della differenza di imposta dovuta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

     Per l'omissione della denunzia di cui al presente articolo, si applica la pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 100.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denunzia.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 14 aprile 1975, n. 109.

[2] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[3] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[4] Lettera così modificata dalla legge di conversione.