§ 45.1.98 – L. 22 luglio 1982, n. 467.
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e trasferimento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:22/07/1982
Numero:467


Sommario
Art. 1.      Per la realizzazione del programma di intervento dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, nel triennio 1981-83, approvato ai sensi [...]
Art. 2.      La partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a., detenuta dall'EFIM, è trasferita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto interministeriale dei [...]
Art. 3.      All'onere, rispettivamente, di lire 55 miliardi e lire 170 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante [...]


§ 45.1.98 – L. 22 luglio 1982, n. 467.

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 24 luglio 1982, n. 202).

 

     Art. 1.

     Per la realizzazione del programma di intervento dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, nel triennio 1981-83, approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita al fondo di dotazione dell'EFIM la somma complessiva di lire 315 miliardi, 50 dei quali destinati al settore alluminio, secondo la seguente ripartizione:

     anno 1981, lire 55 miliardi;

     anno 1982, lire 160 miliardi;

     anno 1983, lire 100 miliardi.

     Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione di cui al comma precedente, l'EFIM destinerà 23 miliardi di lire a copertura delle perdite maturate dalla Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a. - sino al 31 dicembre 1981 e 12 miliardi di lire al finanziamento dei programmi per la realizzazione di iniziative sostitutive collegate al nuovo assetto dell'ATI S.p.a. disposto dal successivo art. 2.

     Tale ultima somma di lire 12 miliardi verrà conferita successivamente all'approvazione da parte del Ministero delle partecipazioni statali dei programmi predisposti dall'EFIM, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

 

          Art. 2.

     La partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a., detenuta dall'EFIM, è trasferita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali, verso corrispettivo del suo valore determinato secondo le risultanze del bilancio di funzionamento alla data del giorno precedente il trasferimento azionario, ed approvato dai competenti organi statutari.

     Le azioni dell'ATI S.p.a. sono iscritte ed inventariate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in apposito conto patrimoniale ed i relativi dividendi sono riscossi e versati al bilancio di entrata dell'Amministrazione medesima, previa acquisizione del corrispondente bilancio di esercizio debitamente approvato.

     L'ATI S.p.a., oltre alle attività costituenti l'attuale oggetto sociale, è autorizzata a svolgere le stesse attività ed altre ad essa collegate da vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarità, anche attraverso partecipazioni societarie, in Italia ed all'estero.

     L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a concorrere ad eventuali aumenti di capitale dell'ATI S.p.a. anche mediante apporti di singole attività immobiliari iscritte nei conti patrimoniali ed a conferire, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale.

     (Omissis) [1].

     Su designazione del Ministro delle finanze, funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere chiamati, in rappresentanza della predetta Amministrazione, a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.a. e delle società dalla stessa partecipate, con esclusione delle cariche di presidente e di amministratore delegato [2].

     Per la riorganizzazione dell'ATI S.p.a. e l'avvio di un programma di ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di tale società, è assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento complessivo di lire 20 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1982 e lire 10 miliardi per l'anno 1983.

 

          Art. 3.

     All'onere, rispettivamente, di lire 55 miliardi e lire 170 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando i rispettivi accantonamenti per "Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma abrogato dall'art. 45 della L. 22 febbraio 1994, n. 146. L’art. 45 della L. 22 febbraio 1994, n. 146 è stato poi abrogato dall'art. 8 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260. L’art. 8 dello stesso D.L. 29 aprile 1994, n. 260 ha nuovamente abrogato il presente comma, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1993.

[2] Comma così sostituito dall'art. 18 L. 16 marzo 1987, n. 123.