§ 98.1.18557 - Legge 22 febbraio 1983, n. 52.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/02/1983
Numero:52


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote d'imposta di [...]


§ 98.1.18557 - Legge 22 febbraio 1983, n. 52.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo.

(G.U. 26 febbraio 1983, n. 56)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4 concernente regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote d'imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue:

     a) per ogni accendisigari per autoveicolo L.15.000

     b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione 900

     c) per ogni apparecchio di accensione in oro o platino 40.000

     d) per ogni apparecchio di accensione in metalli preziosi ovvero con ornamenti o rivestimento in metalli preziosi 22.000

     e) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) 3.500

     f) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione 250

     g) per ogni accendigas per uso domestico idoneo a produrre scintilla nonchè per ogni accendigas incorporato in fornelli a gas portatili per uso di campeggio 1.000

     h) per ogni altro accendigas per uso domestico, ivi compresi quelli che producono fiamma 3.500

     i) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato od annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina 5.000

     l) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di accendigas per uso domestico di cui alla precedente lettera h) "250"

     All'art. 2:

     nel primo comma le parole: "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera l)";

     nel secondo comma le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera h)".

     All'art. 3:

     nel secondo comma le parole: "non oltre trenta giorni da tale notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei prodotti venduti, entro 90 giorni dalla emissione della fattura e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     nel quarto comma sono soppresse le parole: "di trenta giorni".

     All'art. 4, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale" sono aggiunte le seguenti: "entro trenta giorni", e le parole: "lettere c), g) ed i)" sono sostituite dalle seguenti "lettere c), d), h) ed l)".

     All'art. 5 la parola: "quintuplicate" è sostituita dalla seguente: "quadruplicate".

     All'art. 6:

     nel primo comma la parola: "quintuplati" è sostituita dalla seguente: "quadruplicati";

     nel secondo comma la parola: "quintuplicati" è sostituita dalla seguente: "quadruplicati".

     Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 6-bis. - Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'applicazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti di cui all'art. 1 ed a prevedere in particolare una dilazione non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni per il pagamento dell'imposta".

     Dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente:

     "Art. 9-bis. - L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 10 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

     "Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore".