§ 66.1.43 – L. 23 luglio 1980, n. 384.
Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita di generi di monopolio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:23/07/1980
Numero:384


Sommario
Art. 1.      L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi
Art. 2.      Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato all'art. 1 saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione
Art. 3.      I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la [...]
Art. 4.      I coadiutori dei magazzini o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o [...]
Art. 5.      Non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunziato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e [...]
Art. 7. 
Art. 8.      L'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, non abroga l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 425
Art. 9.      Al numero 2) dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: "della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa" sono sostituite con le [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge


§ 66.1.43 – L. 23 luglio 1980, n. 384.

Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita di generi di monopolio.

(G.U. 1 agosto 1980, n. 210).

 

     Art. 1.

     L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

     a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima e seconda categoria, vacanti del titolare [1];

     b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'art. 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

     In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.

     La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

     c) secondo le modalità già stabilite dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonchè di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare [2].

 

          Art. 2.

     Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato all'art. 1 saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     I coadiutori dei magazzini o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     Non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunziato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

 

          Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

     La facoltà, concessa dall'art. 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8.

     L'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, non abroga l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 425.

 

          Art. 9.

     Al numero 2) dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: "della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa" sono sostituite con le seguenti: (omissis).

 

          Art. 10. [4]

 

          Art. 11.

     Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.


[1] Lettera così modificata dall'art. 11 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[2] Lettera così modificata dall'art. 11 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[3] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[4] Articolo abrogato dall'art. 13 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.