§ 66.1.21 – D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.1 disciplina generale
Data:14/10/1958
Numero:1074


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'unito regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio [...]
Art 1.  Personale addetto agli Ispettorati compartimentali - Direzione dell'ufficio Firma.
Art. 2.  Attribuzioni in materia di contratti.
Art. 3.  Pagamenti. Responsabilità per somme, valori e materiali.
Art. 4.  Studi e provvedimenti nell'interesse del Monopolio.
Art. 5.  Attività per la difesa del Monopolio.
Art. 6.  Liste di carico dei canoni. Indennità trasporto sali.
Art. 7.  Assegnazione dei magazzini di vendita e delle rivendite Nomina dei provvisori, gestori delle sezioni vendita, delle rivendite di Stato, dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e [...]
Art. 8.  Licenze di vendita. Nomina di rappresentanti e coadiutori Trasferimenti.
Art. 9.  Vigilanza sui servizi di distribuzione e vendita. Verifiche, Ispezioni, Controlli.
Art. 10.  Sostituzione temporanea del funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale.
Art. 11.  Servizi affidati ai depositi generi di monopolio.
Art. 12.  Personale addetto ai depositi. Direzione. Firma. Acquisti e spese.
Art. 13.  Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie per violazioni alle norme sul monopolio. Riscossione delle pene pecuniarie disciplinari. Contabilità relative.
Art. 14.  Rifornimento del deposito. Consistenze. Responsabilità.
Art. 15.  Vendita dei generi. Riscossione e versamento dei proventi.
Art. 16.  Ritiro e concentramento dei generi di scarto, avariati o invendibili e dei generi sequestrati o abbandonati.
Art. 17.  Sostituzione temporanea del dirigente del deposito. Cessazione dalle funzioni.
Art. 18.  Funzionari di riscontro.
Art. 19.  Servizi affidati alle sezioni vendita dei depositi.
Art. 20.  Personale addetto alle sezioni vendita dei depositi. Direzione. Responsabilità.
Art. 21.  Dotazione. Cali.
Art. 22.  Divieto di vendere generi avariati. Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita.
Art. 23.  Compilazione delle liste di carico dei canoni e delle bollette di legittimazione. Riscossione canoni. Pagamento indennità trasporto sali.
Art. 24.  Modalità di riscossione del prezzo dei generi di monopolio e degli eventuali altri proventi.
Art. 25.  Vigilanza sulle vendite. Contrabbando.
Art. 26.  Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie per violazioni alle norme sul monopolio. Riscossione delle pene pecuniarie disciplinari. Contabilità relative.
Art. 27.  Sostituzione temporanea del gestore. Cessazione dalle funzioni.
Art. 28.  Servizi affidati ai magazzini di vendita. Gestione. Requisiti del Magazziniere.
Art. 29.  Appalto dei magazzini di vendita. Asta pubblica. Licitazione privata.
Art. 30.  Appalto dei magazzini di vendita. Trattativa privata.
Art. 31.  Appalto dei magazzini di vendita mediante concorso.
Art. 32.  Deserzione ed infruttuosità delle gare e dei concorsi.
Art. 33.  Variazione del corrispettivo di gestione dei magazzini vendita.
Art. 34.  Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata.
Art. 35.  Coadiutore del magazziniere.
Art. 36.  Conferimento per l'appalto al coadiutore.
Art. 37.  Coadiutori esclusi dall'appalto a trattativa privata.
Art. 38.  Modalità per lo scambio di sedi fra magazzinieri.
Art. 39.  Reggenza provvisoria dei magazzini.
Art. 40.  Dotazione – Cali.
Art. 41.  Cauzione.
Art. 42.  Cessazione delle cause di incompatibilità.
Art. 43.  Rappresentanza temporanea dei magazzinieri.
Art. 44.  Sospensione e riammissione in servizio dei magazzinieri.
Art. 45.  Cessazione dell'appalto e della reggenza provvisoria.
Art. 46.  Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia. Pene pecuniarie disciplinari.
Art. 47.  Organizzazione del servizio di vendita.
Art. 48.  Servizi affidati alle rivendite di Stato. Dotazione – gestione.
Art. 49.  Vendita di articoli nelle rivendite di Stato.
Art. 50.  Istituzione delle rivendite ordinarie nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti.
Art. 51.  Istituzione delle rivendite ordinarie nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.
Art. 52.  Rivendite aperte in via di esperimento - Soppressione. Assegnazione definitiva.
Art. 53.  Istituzione delle rivendite speciali – Gestione.
Art. 54.  Patentini.
Art. 55.  Pagamento dei generi di monopolio.
Art. 56.  Appalto rivendite ordinarie di prima categoria.
Art. 57.  Assegnazione rivendite ordinarie di seconda categoria.
Art. 58.  Rinnovo dell'appalto e della gestione.
Art. 59.  Liquidazione e pagamento dei canoni.
Art. 60.  Sopracanoni – Misura.
Art. 61.  Commissione centrale per la determinazione dei sopracanoni e per i pareri in materia di rivendite.
Art. 62.  Deserzione od infruttuosità delle gare o dei concorsi.
Art. 63.  Gestione personale delle rivendite.
Art. 64.  Coadiutore od assistente del rivenditore.
Art. 65.  Assegnazione diretta della rivendita al coadiutore.
Art. 66.  Gerenza provvisoria.
Art. 67.  Atto di obbligazione.
Art. 68.  Appalto delle rivendite di particolare importanza.
Art. 69.  Condizione da osservarsi per le cessioni delle rivendite.
Art. 70.  Rappresentanza temporanea dei rivenditori.
Art. 71.  Orario delle rivendite.
Art. 72.  Vendita dei prodotti.
Art. 73.  Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione.
Art. 74.  Divieto di vendita di alcuni generi.
Art. 75.  Prezzi di vendita al pubblico.
Art. 76.  Prelevamento e trasporto dei generi di monopolio.
Art. 77.  Trasporti diretti.
Art. 78.  Trasferimento delle rivendite.
Art. 79.  Verifica alle rivendite.
Art. 80.  Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza.
Art. 81.  Locali di vendita - Mostra dei prodotti.
Art. 82.  Arredamento delle rivendite.
Art. 83.  Cessione od acquisto illecito di generi di monopolio.
Art. 84.  Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio.
Art. 85.  Vendita a peso netto dei sali sfusi.
Art. 86.  Comportamento verso il pubblico.
Art. 87.  Distributori automatici di tabacchi.
Art. 88.  Rilievo di scorte per cambiamento di gestione.
Art. 89.  Ritiro dalla vendita dei prodotti di scarto e di quelli avariati.
Art. 90.  Repressione del contrabbando.
Art. 91.  Osservanza delle disposizioni emanate dall'Amministrazione.
Art. 92.  Cessazione delle cause di incompatibilità. Sospensione e riammissione in servizio dei rivenditori.
Art. 93.  Cessazione della gestione.
Art. 94.  Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia - Pene pecuniarie disciplinari.
Art. 95.  Incameramento della cauzione.
Art. 96.  Devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie disciplinari.
Art. 97.  Ricorso gerarchico.
Art. 98.  Sezione vendita e uffici vendita in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 99.  Corrispettivo per l'appalto e per la gestione dei magazzini di vendita – Cauzioni.
Art. 100.  Commessi, coadiutori e rappresentanti, estranei alla famiglia del rivenditore. Rivenditori, dispensati dall'obbligo della gestione personale.


§ 66.1.21 – D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

(G.U. 22 dicembre 1958, n. 308).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio vistato dal Ministro per le finanze.

 

 

Regolamento di esecuzione

della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione

dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

 

Titolo I

DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DEI MONOPOLI DI STATO

 

          Art 1. Personale addetto agli Ispettorati compartimentali - Direzione dell'ufficio Firma.

     A ciascun Ispettorato compartimentale è preposto, di regola, un ispettore superiore amministrativo coadiuvato dal personale assegnato dalla Direzione generale.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale ha la direzione dei servizi ed è responsabile del loro andamento.

     Corrisponde direttamente con la Direzione generale, con gli organi periferici dell'Amministrazione, con gli Uffici pubblici e con i privati che abbiano rapporti con l'Ispettorato compartimentale.

     Firma gli atti d'ufficio, i rendiconti ed i documenti di contabilità e di amministrazione.

 

          Art. 2. Attribuzioni in materia di contratti.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale provvede agli incanti, agli appalti-concorso e alle licitazioni e trattative private, curandone la procedura stabilita, presiede le aste e le licitazioni, interviene alla stipulazione dei contratti e li accetta, nell'interesse dell'Amministrazione, salvo la prescritta approvazione.

     E' responsabile della esatta osservanza dei contratti quando sia tenuto a vigilare sulla loro esecuzione.

 

          Art. 3. Pagamenti. Responsabilità per somme, valori e materiali.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sotto la sua personale responsabilità, ordina, liquida e paga le spese necessarie per assicurare il servizio, nei limiti stabiliti dalla Direzione generale, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

     Cura la custodia dei valori, oggetti, mobili e materiali di pertinenza dell'ufficio ed è responsabile della loro conservazione.

     La liquidazione delle fatture ed i rendiconti sono controfirmati dal funzionario amministrativo designato dalla Direzione generale.

 

          Art. 4. Studi e provvedimenti nell'interesse del Monopolio.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale studia le condizioni nelle quali si svolge la vendita dei prodotti nel Compartimento e adotta o propone i provvedimenti che possano potenziarne i risultati finanziari.

     Propone alla Direzione generale l'istituzione dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato e provvede all'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali dovunque ne ravvisi la convenienza nell'interesse del servizio, osservando le condizioni di massima prescritte dalla Direzione generale.

     Vigila che i depositi dei generi di monopolio, le sezioni vendita dei depositi, i magazzini di vendita se le rivendite siano costantemente provvisti di adeguate quantità di generi.

     Determina l'ammontare della dotazione delle sezioni vendita dei depositi, dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato, in relazione alle necessità degli approvvigionamenti, provvedendo alle relative variazioni delle quali informa periodicamente la Direzione generale.

     Raccoglie direttamente e per il tramite dei depositi, delle sezioni vendita dei depositi, dei magazzini di vendita e delle rivendite dipendenti, le osservazioni in merito ai prodotti, alle eventuali lagnanze ed ai desideri dei consumatori e, a seconda dei casi, interviene presso i competenti uffici o riferisce alla Direzione generale.

     Definisce i verbali relativi a mancanze ed avarie dei generi, addebitando ai responsabili il danno relativo, secondo le norme di massima emanate dalla Direzione generale, e disponendo le relative reintegrazioni.

 

          Art. 5. Attività per la difesa del Monopolio.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale esplica ogni attività a difesa del Monopolio contro le frodi fiscali e contro ogni fenomeno in genere che tenda ad insidiarne il gettito.

     Egli, od un suo delegato, ha la rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi penali per contrabbando e per contravvenzioni alle leggi sul monopolio.

 

          Art. 6. Liste di carico dei canoni. Indennità trasporto sali.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rivede e rende esecutive le liste di carico dei canoni dovuti dai rivenditori e provvede alle successive variazioni nei casi prescritti.

     Controlla che la riscossione dei canoni avvenga regolarmente e che, dalle sezioni vendita dei depositi e dai magazzini di vendita, ne sia effettuato il versamento ai depositi e da questi in Tesoreria.

     Assegna a ciascuna rivendita, in conformità alle disposizioni di massima emanate in materia dalla Direzione generale, l'aliquota della indennità spettante per il trasporto del sale.

 

          Art. 7. Assegnazione dei magazzini di vendita e delle rivendite Nomina dei provvisori, gestori delle sezioni vendita, delle rivendite di Stato, dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e speciali.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale indice e presiede le gare per l'appalto dei magazzini di vendita, delle rivendite ordinarie di prima categoria e di quelle di nuova istituzione di cui all'art. 51, stipulando i relativi contratti.

     Indice e definisce i concorsi per l'assegnazione delle rivendite di seconda categoria e di quelle di nuova istituzione di cui all'art. 50.

     Stipula, nei casi previsti dalla legge, i contratti d'appalto a trattativa privata dei magazzini e delle rivendite di prima categoria.

     Nomina, in caso di urgenza, i provvisori gestori delle sezioni vendita dei depositi e delle rivendite di Stato, promuovendo i provvedimenti di competenza della Direzione generale.

     Nomina i provvisori gestori dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e speciali.

     Accetta le cauzioni prestate nell'interesse dell'Amministrazione, nonché gli atti di obbligazione.

 

          Art. 8. Licenze di vendita. Nomina di rappresentanti e coadiutori Trasferimenti.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rilascia le licenze per lo smercio dei prodotti messi in vendita dal Monopolio.

     Stabilisce quali rivendite debbano o possano vendere il sale pastorizio ed i tabacchi esteri.

     Autorizza i magazzinieri ed i rivenditori a farsi rappresentare nella gestione del magazzino o della rivendita.

     Nomina il personale autorizzato a coadiuvare o sostituire i magazzinieri ed i rivenditori, rilasciando le relative licenze.

     Autorizza i trasferimenti delle rivendite e provvede alla loro soppressione in base alle direttive di massima impartite dalla Direzione generale.

 

          Art. 9. Vigilanza sui servizi di distribuzione e vendita. Verifiche, Ispezioni, Controlli.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve assicurare l'efficienza della organizzazione del servizio di distribuzione e vendita vigilando sui dipendenti depositi, sulle sezioni vendita dei depositi, magazzini di vendita e rivendite, eseguendo a questo fine sopraluoghi, ispezioni e verifiche.

     Le verifiche riflettono lo stato di conservazione dei generi, la integrità delle scorte, dei valori, dei materiali e tutto lo svolgimento amministrativo e contabile del servizio, compreso quello contravvenzionale.

     Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve, di regola, compiere almeno una verifica per ciascun esercizio finanziario nei depositi dei generi di monopolio, nelle sezioni di vendita dei depositi, nelle rivendite di Stato e nei magazzini di vendita. Da tale obbligo può essere, eccezionalmente, dispensato dalla Direzione generale che, in tal caso, incarica della verifica ordinaria altro funzionario amministrativo della Direzione generale stessa o dell'Ispettorato.

     Dispone che in ciascun esercizio finanziario venga compiuta almeno una verifica straordinaria alle sezioni vendita dei depositi, ai magazzini di vendita ed alle rivendite di Stato dal funzionario amministrativo dell'Ispettorato a ciò designato dalla Direzione generale.

     Compie, inoltre, verifiche straordinarie, ispezioni e controlli speciali ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia incaricato dalla Direzione generale.

     Per la vigilanza sul servizio delle rivendite si avvale, di regola, dell'opera della Guardia di finanza, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale di concerto con il Comando generale del Corpo.

 

          Art. 10. Sostituzione temporanea del funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale.

     In caso di assenza o di impedimento, il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale è sostituito dal funzionario di cui all'ultimo comma dell'art. 3 ovvero da altro designato dalla Direzione generale.

 

Titolo II

DEI DEPOSITI GENERI DI MONOPOLIO

 

          Art. 11. Servizi affidati ai depositi generi di monopolio. [1]

[     A ciascun deposito può essere affidato il servizio relativo a tutti i generi di monopolio ovvero ad alcuno soltanto di essi.

     I depositi ricevono i generi di monopolio dagli organi di produzione ed eventualmente dal commercio.

     Provvedono alla conservazione dei generi, alla loro manipolazione, ove questa occorra, ed alla loro distribuzione alle sezioni di vendita, ai magazzini di vendita e alle rivendite di Stato.

     Possono essere autorizzati a vendere alle rivendite ordinarie e speciali od a privati.

     Possono essere incaricati della vendita per l'esportazione e per provviste di bordo, nonché del ritiro e distribuzione degli stampati.]

 

          Art. 12. Personale addetto ai depositi. Direzione. Firma. Acquisti e spese. [2]

[     A ciascun deposito, di regola, è preposto un primo revisore o un revisore, quale dirigente, coadiuvato da un primo ragioniere, quale secondo contabile, nonché dal personale assegnato dalla Direzione generale.

     Il dirigente è responsabile del buon andamento del servizio, della retta applicazione delle disposizioni vigenti, della integrità e della conservazione dei generi, valori, mobili e materiali diversi.

     Corrisponde con l'Ispettorato compartimentale e con gli organi periferici del Monopolio, con le autorità locali, con ogni altro ufficio e coi privati che abbiano rapporti con il deposito.

     Presiede le aste indette dal deposito e stipula i relativi contratti.

     Provvede agli acquisti ed alle altre spese occorrenti per il funzionamento dei vari servizi affidati al deposito, entro i limiti e con le modalità stabilite dalla Direzione generale.

     Vigila sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dei fornitori, dei trasportatori e degli assuntori di servizi e, quale funzionario delegato, provvede, sotto la propria responsabilità, al pagamento delle spese per le quali gli siano fatte aperture di credito.

     Assolve e fa assolvere, sotto la propria responsabilità, dal personale dipendente ogni altro incarico affidato al deposito dall'Ispettorato compartimentale o dalla Direzione generale.]

 

          Art. 13. Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie per violazioni alle norme sul monopolio. Riscossione delle pene pecuniarie disciplinari. Contabilità relative. [3]

[     Nel caso previsto al terzo comma dell'art. 3 della legge e, il dirigente attende, quale contabile delegato, a quanto prescritto dall'art. 26 del presente regolamento.]

 

          Art. 14. Rifornimento del deposito. Consistenze. Responsabilità. [4]

[     Il dirigente assicura il tempestivo e regolare rifornimento dei generi e li prende in carico.

     La Direzione generale può riconoscere, per il sale introdotto nel deposito, un calo di trasporto nel limite massimo del due per cento del peso avvisato.

     Analogamente, per il sale immagazzinato, la Direzione generale può riconoscere un calo di giacenza nel limite massimo di grammi 250 per quintale.

     Nella determinazione di tali cali viene tenuto conto dei tipi dei sali e del loro condizionamento.

     Lo scarico dei cali di trasporto e di giacenza, oltre i limiti sopraindicati, può essere autorizzato dalla Direzione generale che può, all'uopo, delegare anche l'Ispettorato compartimentale.

     I generi, che in confronto dei registri risultassero in maggiore quantità e quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino, debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Di ciò viene data comunicazione all'Ispettorato compartimentale per la relativa sanzione.]

 

          Art. 15. Vendita dei generi. Riscossione e versamento dei proventi. [5]

[     Il dirigente sovrintende alla distribuzione dei generi alle sezioni di vendita dei depositi ed ai magazzini di vendita aggregati. In particolare:

     a) accerta che siano posti in circolazione prodotti in buono stato di conservazione;

     b) si assicura che il condizionamento venga fatto in modo da garantire la integrità dei generi durante il trasporto;

     c) versa immediatamente l'aggio all'Amministrazione allorché effettua, nei casi consentiti, la vendita dei generi al prezzo di tariffa per il pubblico.

     E' responsabile della esatta riscossione del ricavato delle vendite dei prodotti del Monopolio, dei canoni è dei proventi diversi e del relativo versamento in Tesoreria.]

 

          Art. 16. Ritiro e concentramento dei generi di scarto, avariati o invendibili e dei generi sequestrati o abbandonati. [6]

[     Nei casi e con le modalità stabilite dalla Direzione generale, il dirigente provvede al concentramento, presso gli stabilimenti ed opifici, dei generi di scarto, avariati o comunque non adatti alla vendita e dispone il cambio di quelli avuti in restituzione dalle sezioni di vendita e dai magazzini di vendita.

     Provvede altresì al concentramento dei generi di contrabbando o di abbandono che pervengono al deposito.]

 

          Art. 17. Sostituzione temporanea del dirigente del deposito. Cessazione dalle funzioni. [7]

[     In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il dirigente è sostituito dal secondo contabile e, in mancanza od impedimento anche di questi, dal funzionario all'uopo designato dall'Ispettorato compartimentale.

     In caso di trasferimento o di cessazione dalle funzioni, il dirigente deve dare al funzionario che lo sostituisce integrale consegna degli immobili e dei mobili in uso del deposito, delle materie prime, dei prodotti, di tutti gli articoli in essere, degli atti di ufficio, dei fondi a sua disposizione e del denaro esistente in cassa.

     Quando, per qualsiasi motivo, il dirigente non adempia in tutto od in parte alle prescrizioni di cui sopra nel termine stabilito dalla Direzione generale, vi si provvede, in vece e per conto di lui, con un funzionario delegato dalla stessa Direzione generale.

     La consegna si esegue sotto le responsabilità del funzionario ricevente e può effettuarsi sia sommariamente, sia con particolari verificazioni, quando si reputino necessarie per assicurarsi della corrispondenza tra lo stato di fatto e le risultanze delle scritture.

     Delle operazioni eseguite è redatto processo verbale in tre esemplari, per uso rispettivamente di chi cessa dalle funzioni, del deposito e dell'Ispettorato compartimentale.]

 

          Art. 18. Funzionari di riscontro. [8]

[     Il secondo contabile effettua il riscontro di tutto l'andamento del servizio, controfirma i documenti, i registri e i rendiconti contabili e coadiuva il dirigente in tutto quanto occorra perché il deposito funzioni regolarmente.

     E' responsabile insieme col dirigente della regolarità delle riscossioni e dei versamenti, delle operazioni di magazzino, della tenuta delle scritture, della conservazione e custodia dei generi, dei valori, dei locali, dei mobili, attrezzi, recipienti, stampati e materiali diversi, della esattezza delle liquidazioni e dei pagamenti.

     Informa il dirigente di ogni irregolarità o disservizio, dei quali prende nota e, in caso di abusi o difetti che possano pregiudicare gli interessi dell'Amministrazione o implicare la propria responsabilità, ha facoltà di riferire direttamente all'Ispettorato compartimentale dal quale dipende il deposito.

     In caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal funzionario amministrativo della carriera di concetto all'uopo designato dall'Ispettorato compartimentale.

     Al funzionario che assume le funzioni di riscontro o ne cessi, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del precedente articolo.]

 

Titolo III

DELLE SEZIONI VENDITA DEI DEPOSITI

 

          Art. 19. Servizi affidati alle sezioni vendita dei depositi. [9]

[     Le sezioni vendita provvedono alla custodia e conservazione dei generi prelevati presso i depositi ed alla loro vendita ai rivenditori e, nei casi consentiti, agli enti abilitati alla vendita al pubblico ed ai privati.

     Le sezioni vendita possono essere autorizzate dalla Direzione generale a prelevare i generi anche direttamente dagli organi di produzione.

     Somministrano i generi ad altri organi di vendita, allorché ne siano autorizzati dalla Direzione generale.

     Esse possono essere costituite nella sede dei depositi ovvero in sede diversa.]

 

          Art. 20. Personale addetto alle sezioni vendita dei depositi. Direzione. Responsabilità. [10]

[     Il gestore preposto alla sezione vendita è coadiuvato dal personale assegnato dalla Direzione generale.

     Egli è responsabile del buon andamento del servizio, della retta applicazione delle disposizioni vigenti, della integrità e della conservazione dei generi, dei valori, mobili e materiali diversi.]

 

          Art. 21. Dotazione. Cali. [11]

[     L'Ispettorato compartimentale determina per ciascuna sezione vendita l'ammontare della dotazione, nonché il calo per il trasporto del sale introdotto e quello di giacenza per il sale immagazzinato.

     La dotazione è costituita da generi di monopolio nonché da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed è consegnata al gestore a titolo di deposito.

     Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione delle deficienze, dei maggiori cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita.

     La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 si applica anche alle sezioni vendita.]

 

          Art. 22. Divieto di vendere generi avariati. Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita.

     Il gestore è tenuto a porre in circolazione prodotti sempre in buono stato di conservazione. In particolare:

     a) si assicura che le operazioni di condizionamento dei generi che vengono ritirati dagli acquirenti siano effettuate in modo da garantirne l'integrità anche durante il trasporto;

     b) cambia ai rivenditori i sigari di scarto e gli altri prodotti quando ricorrano le condizioni stabilite dalla Direzione generale;

     c) ritira dalla vendita i tabacchi e gli altri generi di monopolio avariati o comunque invendibili, provvedendo al loro concentramento presso il deposito.

 

          Art. 23. Compilazione delle liste di carico dei canoni e delle bollette di legittimazione. Riscossione canoni. Pagamento indennità trasporto sali.

     Il gestore compila le liste di carico dei canoni e le bollette di legittimazione per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei generi di monopolio.

     Con le modalità prescritte dalla Direzione generale riscuote i canoni, versandone l'importo al deposito di aggregazione, e corrisponde ai rivenditori le indennità per il trasporto del sale.

 

          Art. 24. Modalità di riscossione del prezzo dei generi di monopolio e degli eventuali altri proventi. [12]

[     Il gestore deve riscuotere nei modi prescritti dalla Direzione generale l'importo dei generi di monopolio e gli eventuali altri proventi e versare ai depositi, ai quali la sezione vendita è aggregata, il ricavato delle vendite, per rifornirsi tempestivamente dei generi occorrenti al consumo, nonché agli altri proventi.

     Non può vendere a credito, né accordare dilazione ai pagamenti senza espressa autorizzazione della Direzione generale e deve sempre avere, tra generi esistenti in magazzino e titoli in cassa, l'equivalente della dotazione.

     Nei casi di vendita a privati al pezzo di tariffa al pubblico, deve versare immediatamente l'aggio all'Amministrazione.]

 

          Art. 25. Vigilanza sulle vendite. Contrabbando.

     Il gestore vigila sull'andamento delle rivendite, accertandosi specialmente che i prelevamenti siano sempre effettuati in relazione alle esigenze del consumo, e riferisce all'Ispettorato compartimentale su tutte le mancanze che i rivenditori commettano o delle quali sia comunque venuto a conoscenza.

     Coadiuva l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza nello studio dei fenomeni che influenzano la vendita ed ha l'obbligo di render noti al predetto Ispettorato, e di denunziare alla Guardia di finanza, tutti i casi manifesti o sospetti di contrabbando dei quali venga comunque e conoscenza.

 

          Art. 26. Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie per violazioni alle norme sul monopolio. Riscossione delle pene pecuniarie disciplinari. Contabilità relative.

     Il gestore, con le modalità stabilite dalla Direzione generale, attende, quale contabile delegato, alla riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie relative ai procedimenti per violazioni alle norme sul monopolio, cura la vendita delle cose confiscate e la ripartizione dei proventi relativi, adempie ad ogni altra incombenza che le norme sul servizio del contenzioso demandano all'Amministrazione dei monopoli.

     Introita le pene pecuniarie disciplinari comminate ai magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio, effettuandone la contabilizzazione ed il versamento nei modi prescritti dalla Direzione generale.

 

          Art. 27. Sostituzione temporanea del gestore. Cessazione dalle funzioni.

     In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gestore è sostituito dall'impiegato all'uopo autorizzato dall'Ispettorato compartimentale, su designazione dello stesso gestore.

     In caso di trasferimento o di cessazione dalle funzioni del gestore, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.

 

Titolo IV

DEI MAGAZZINI DI VENDITA

 

          Art. 28. Servizi affidati ai magazzini di vendita. Gestione. Requisiti del Magazziniere. [13]

[     I magazzini provvedono alla custodia e conservazione dei generi prelevati presso i depositi, le sezioni vendita e gli organi di produzione ed alla loro vendita ai rivenditori e, nei casi consentiti, agli enti abilitati alla vendita al pubblico ed ai privati. In questi ultimi casi l'aggio deve essere immediatamente versato all'Amministrazione.

     La Direzione generale stabilisce in quali casi i magazzini possono approvvigionarsi presso i depositi o le sezioni vendita ovvero direttamente presso gli organi di produzione.

     I magazzini sono dati in appalto a privati che non si trovino in alcuno dei casi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge, siano forniti almeno della licenza di scuola media inferiore e prestino la cauzione prescritta.

     La gestione del magazzino ed i rapporti che ne derivano sono disciplinati dal presente regolamento, da apposito capitolato d'oneri, approvato dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli, e dalle istruzioni emanate dalla Direzione generale.]

 

          Art. 29. Appalto dei magazzini di vendita. Asta pubblica. Licitazione privata. [14]

[     L'appalto per asta pubblica o a licitazione privata, a norma delle disposizioni della legge e del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dei magazzini di nuova istituzione e di quelli vacanti, ha luogo con il sistema delle offerte segrete.

     La Direzione generale ha facoltà di fissare con scheda segreta, ai sensi delle predette disposizioni, i limiti minimo e massimo delle offerte.

     Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non può presentare od inviare più di una offerta.

     Per partecipare alle gare occorre che il concorrente abbia i requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 28. Può tuttavia prescindersi dal titolo di studio ove il concorrente abbia già gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi.

     Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto è aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30 [15].

     Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione [16].]

 

          Art. 30. Appalto dei magazzini di vendita. Trattativa privata. [17]

[     Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantità di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, è stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi è composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello [18].

     Il corrispettivo così determinato è portato, per il tramite dell'Ispettorato compartimentale, a conoscenza dell'interessato, il quale, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, deve far pervenire all'Ispettorato stesso la sua accettazione, in mancanza della quale si intenderà che egli abbia rinunziato alla assunzione dell'appalto.

     Ove egli ritenga di non accettare il corrispettivo stabilito dalla Direzione generale, può far pervenire all'Ispettorato compartimentale, nel termine fissato nel comma precedente, una controproposta, nella quale siano specificate le ragioni della non accettazione e sia indicato il corrispettivo minimo richiesto per l'assunzione dell'appalto.

     La Direzione generale, sentita la Commissione prevista nel primo comma, decide se la controproposta dell'interessato possa essere ritenuta conveniente per l'Amministrazione nel qual caso dà disposizioni all'Ispettorato compartimentale perché proceda alla stipulazione del contratto a norma dell'art. 2.

     Ove, invece, la richiesta della parte sia respinta, ne viene data ad essa comunicazione, con l'avvertenza che ogni trattativa deve intendersi chiusa.]

 

          Art. 31. Appalto dei magazzini di vendita mediante concorso. [19]

[     Il concorso previsto dall'art. 8 della legge ha luogo mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito bando, nel quale viene indicato il corrispettivo di appalto spettante al vincitore. Tale corrispettivo è determinato dalla Direzione generale con le modalità indicate nell'articolo precedente [20].

     Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone:

     a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

     b) decorati al valor militare.

     Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle della categoria b). Tra i concorrenti della stessa categoria sarà preferito, nell'ordine che segue:

     1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b);

     2) chi ha gestito un magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;

     3) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

     4) chi è in possesso di maggior titolo di studio;

     5) chi ha maggiore età.

     Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti previsti dal terzo comma dall'art. 28, prescindendo dal titolo di studio per i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente numero 2).

     Decide sul concorso una commissione centrale nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale e da un rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra [21].

     Funge da segretario altro funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dei Monopoli.

     La decisione della Commissione, da notificarsi alle parti interessate, non è soggetta a gravame in via amministrativa.]

 

          Art. 32. Deserzione ed infruttuosità delle gare e dei concorsi. [22]

[     Nel caso di deserzione od infruttuosità delle gare e dei concorsi, i magazzini possono essere appaltati a trattativa privata, per un periodo non superiore a nove anni, a chi sia in possesso dei prescritti requisiti.

     Sono preferiti nell'ordine, a parità di offerta di riduzione del corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 30 [23]:

     a) il gerente provvisorio dello stesso magazzino da appaltare, che vi abbia prestato servizio per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;

     b) i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato collocati a riposo e le rispettive vedove o figlie nubili, le vedove o figlie nubili dei dipendenti dei Monopoli deceduti in attività di servizio, nonché i titolari di magazzini soppressi da non oltre cinque anni;

     c) chi gestisce altro magazzino da almeno due anni, senza aver dato luogo a rilievi.

     Tra gli appartenenti alla stessa categoria b) o c) è preferito nell'ordine che segue:

     1) chi ha maggiore carico di famiglia diretta:

     2) chi è in possesso di maggior titolo di studio;

     3) chi ha maggiore età.]

 

          Art. 33. Variazione del corrispettivo di gestione dei magazzini vendita. [24]

[     1. Il corrispettivo di gestione è adeguato al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, nella misura pari al 95 per cento della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, riferita al semestre precedente, determinato dall'Istituto centrale di statistica.

     2. Durante il corso della gestione dei magazzini vendita il corrispettivo stabilito può essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione, quando si sia verificata una diminuzione o un aumento del 12 per cento della quantità di generi venduti rispetto alle quantità prese a base per la determinazione del corrispettivo in vigore.

     3. La revisione del corrispettivo di gestione è operata da apposita commissione centrale, nominata con decreto del Ministro per le finanze presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, ed è composta da un rappresentante dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un rappresentante dell'Associazione dei gestori dei magazzini vendita che conti il maggior numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli con qualifica non inferiore al sesto livello.

     4. Il gestore del magazzino, tramite il competente ispettorato compartimentale, dovrà inviare l'istanza di revisione alla direzione generale, la quale, se accerta la sussistenza delle condizioni per procedere alla revisione, la sottopone alla commissione centrale, mentre in caso contrario la respinge direttamente con motivata decisione da notificare alla parte.

     5. La commissione centrale investita della revisione determina il nuovo corrispettivo di gestione che avrà decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di presentazione della domanda di revisione da parte del gestore ovvero, in caso di revisione di ufficio, di notifica della relativa decisione della direzione generale.]

 

          Art. 34. Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata. [25]

[     1. Alla scadenza del contratto d'appalto, la direzione generale può autorizzarne il rinnovo a trattativa privata con l'appaltatore che abbia gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi, alle condizioni previste dall'art. 30.]

 

          Art. 35. Coadiutore del magazziniere. [26]

[     1. Coadiutori possono essere: il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado del magazziniere. La nomina dei coadiutori viene effettuata dall'ispettorato compartimentale.

     2. Le persone designate per l'incarico di coadiutore devono possedere i requisiti indicati nel terzo comma dell'art. 28 ed al loro operato è esteso il vincolo della cauzione prestata dal gestore.

     3. Questi risponde personalmente verso l'Amministrazione dell'operato dei coadiutori.]

 

          Art. 36. Conferimento per l'appalto al coadiutore. [27]

[     1. Qualora il magazzino si renda vacante l'Amministrazione può autorizzare il coadiutore, in servizio da almeno sei mesi all'atto della vacanza ed in possesso dei requisiti per assumere l'appalto, a subentrare nel contratto vigente alla data della vacanza per la residua durata ed alle condizioni del contratto stesso.

     2. In caso di rinuncia del primo coadiutore il secondo coadiutore, in possesso dell'anzianità di servizio e dei requisiti prescritti, può subentrare nel contratto alle condizioni previste dal comma precedente.]

 

          Art. 37. Coadiutori esclusi dall'appalto a trattativa privata.

     Al coniuge contro il quale sia stata emessa sentenza di separazione per sua colpa ed ai parenti e affini colpiti da indegnità, ai sensi dell'art. 463 del Codice civile, non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge.

 

          Art. 38. Modalità per lo scambio di sedi fra magazzinieri. [28]

[     Lo scambio di sedi può essere chiesto alla Direzione generale dai magazzinieri, titolari di regolare contratto d'appalto, che abbiano gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi.

     Qualora la Direzione generale ritenga di accogliere la richiesta, autorizza la stipulazione con ciascun magazziniere di un nuovo contratto alle condizioni del contratto vigente per ciascun magazzino.]

 

          Art. 39. Reggenza provvisoria dei magazzini. [29]

[     Il reggente provvisorio del magazzino di cui al primo comma dell'art. 11 della legge deve sottoscrivere apposito atto di obbligazione che lo impegni all'osservanza dei suoi doveri e delle prestare la cauzione di cui al n. 1 dell'art. 41.

     L'atto di obbligazione, da registrare ai fini fiscali, viene accertato dall'Ispettorato compartimentale.]

 

          Art. 40. Dotazione – Cali. [30]

[     1. L'ispettorato compartimentale determina per ciascun magazzino l'ammontare della dotazione. Questa è costituita da generi di monopolio, nonché da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed è consegnata al magazziniere a titolo di deposito.

     2. Il magazziniere è responsabile delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita. Il compenso per l'onere relativo è compreso nel corrispettivo di appalto.

     3. I generi che nei confronti dei registri risultassero in maggior quantità debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Di ciò viene data comunicazione all'ispettorato compartimentale per la sanzione e la regolazione contabile dell'eccedenza.]

 

          Art. 41. Cauzione. [31]

[     1. I gestori dei magazzini prima della immissione in servizio debbono depositare:

     a) a garanzia della dotazione loro affidata una cauzione commisurata allo 0,50 per cento dell'importo della dotazione stessa con un minimo di L. 1.300.000; verificandosi durante la gestione aumento dell'importo della dotazione, anche con più provvedimenti, di non meno di L. 250.000.000, il gestore è tenuto ad adeguare la cauzione nel termine di sei mesi;

     b) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 2.000.000.

     2. La cauzione può essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286.]

 

          Art. 42. Cessazione delle cause di incompatibilità.

     L'Ispettorato compartimentale stabilisce i termini entro i quali devono essere eliminate le cause d'incompatibilità previste dall'art. 7 della legge.

 

          Art. 43. Rappresentanza temporanea dei magazzinieri. [32]

[     Il magazziniere può farsi rappresentare, sotto la sua responsabilità, nella gestione del magazzino nei seguenti casi:

     1) per comprovata malattia;

     2) per giustificati gravi motivi di famiglia;

     3) per il servizio militare;

     4) per un periodo annuale di congedo non superiore a venti giorni.

     Il rappresentante deve essere designato dal magazziniere in persona del coadiutore o di altro familiare, e, solo in mancanza, può essere un estraneo. In ogni caso la persona designata dev'essere autorizzata dall'Ispettorato compartimentale.

     La rappresentanza è concessa per il tempo strettamente necessario, e, per i titoli di cui ai numeri 1) e 2), essa non può eccedere il limite di due anni durante la medesima gestione contrattuale.

     Il rappresentante esercita il magazzino in nome e per conto del magazziniere.

     Al rappresentante designato in persona diversa dal coadiutore, sono estese le disposizioni dell'art. 6 e numeri 2) e 3) dell'art. 7 della legge ed il servizio da esso prestato è improduttivo di effetti ai fini dell'assegnazione diretta del magazzino.

     E' in facoltà dell'Amministrazione autorizzare la chiusura annuale del magazzino per cinque giornate lavorative [33].]

 

          Art. 44. Sospensione e riammissione in servizio dei magazzinieri.

     I provvedimenti di sospensione e di riammissione in servizio dei magazzinieri sono adottati dagli Ispettorati compartimentali.

     La riammissione in servizio è disposta:

     a) per il magazziniere denunciato per uno dei reati previsti dall'art. 6, n. 6), lettere a) b) c) e d) della legge, quando intervenga sentenza di assoluzione o di proscioglimento, ovvero di condanna che non comporti la esclusione dalla gestione, ai sensi dell'art. 6, n. 6), lettere b) e c) della legge;

     b) in caso di fallimento, quando entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento il magazziniere ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;

     c) alla scadenza del periodo di interdizione temporanea a dai pubblici uffici.

 

          Art. 45. Cessazione dell'appalto e della reggenza provvisoria.

     Il contratto d'appalto del magazzino cessa:

     1) per lo spirare del termine;

     2) per morte del titolare;

     3) per soppressione del magazzino;

     4) per decadenza;

     5) per disdetta da parte dell'Amministrazione;

     6) per disdetta da parte del titolare;

     7) per perdita dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge, per i magazzini appaltati mediante concorso.

     La reggenza del magazzino cessa per le cause di cui ai numeri 2), 3), 4), e 7), per revoca e rinunzia, ovvero per la avvenuta stipulazione del contratto d'appalto.

 

          Art. 46. Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia. Pene pecuniarie disciplinari.

     I provvedimenti previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge devono essere preceduti dalla contestazione, fatta al magazziniere dell'Ispettorato compartimentale, degli addebiti con l'avvertimento che egli può presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.

     La decadenza dalla gestione e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinare sono adottate con motivato provvedimento dell'Ispettorato compartimentale; la disdetta e la revoca con motivato provvedimento della Direzione generale.

     Resta salva la facoltà di disporre, nei casi più gravi, la immediata sospensione dal servizio del magazziniere.

     La pena pecuniaria disciplinare dev'essere pagata dal magazziniere nel termine assegnato dall'Ispettorato. In mancanza viene prelevata dalle somme dovute per indennità di gestione ovvero dalla cauzione. In questo caso il magazziniere deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese.

     La disdetta da parte del magazziniere o la rinunzia della reggenza deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'Amministrazione abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Il magazziniere è tenuto ad assicurare la continuità del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinunzia da parte dell'Ispettorato che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione.

 

Titolo V

SERVIZIO DI VENDITA AL PUBBLICO DEI GENERI DI MONOPOLIO

 

          Art. 47. Organizzazione del servizio di vendita.

     Le rivendite acquistano i generi di monopolio presso le sezioni vendita ed i magazzini stabiliti dall'Ispettorato compartimentale e ne effettuano la vendita al pubblico al prezzo di tariffa.

     I titolari dei patentini acquistano i generi di monopolio presso la rivendita stabilita dall'Ispettorato compartimentale e provvedono analogamente alla vendita al pubblico al prezzo di tariffa.

     La vendita dei sali per uso industriale viene di regola effettuata direttamente dai depositi, dalle sezioni vendita e dai magazzini. La vendita del sale pastorizio e dei prodotti derivati dal tabacco può anche essere effettuata a mezzo dei Consorzi agrari e di altri enti o ditte commerciali, che si occupano della vendita di materie utili all'agricoltura.

     Per esigenze di interesse pubblico, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, possono essere adottati altri modi di vendita.

 

          Art. 48. Servizi affidati alle rivendite di Stato. Dotazione – gestione.

     Le rivendite di Stato prelevano i generi di monopolio dal deposito e provvedono alla loro custodia e conservazione nonché alla vendita al pubblico.

     Esse ricevono una dotazione il cui ammontare è determinato dall'Ispettorato compartimentale. La dotazione è costituita da generi di monopolio nonché da eventuali valori ricavati dalla vendita ed è consegnata al gestore a titolo di deposito.

     Il gestore è responsabile del buon andamento del servizio e dell'integrità della dotazione affidatagli.

     Provvede alle spese occorrenti per il funzionamento della rivendita nei limiti e con le modalità stabilite dalla Direzione generale.

     Versa giorno per giorno, nei modi prescritti dalla Direzione generale, il ricavato delle vendite effettuate e risponde in proprio dei valori o generi che l'Amministrazione venisse a perdere per di lui colpa o negligenza, senza pregiudizio per eventuali sanzioni disciplinari.

     In caso di assenza o impedimento, il gestore è sostituito dall'impiegato designato dall'Ispettorato compartimentale.

 

          Art. 49. Vendita di articoli nelle rivendite di Stato.

     Nelle rivendite di Stato, oltre ai generi di monopolio, possono essere venduti altri articoli autorizzati dall'Ispettorato compartimentale.

     Il gestore deve versarne i proventi nei modi stabiliti dalla Direzione generale, al deposito per la contabilizzazione.

 

          Art. 50. Istituzione delle rivendite ordinarie nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti.

     Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale:

     a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

     b) decorati al valor militare.

     Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b).

     Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, i profughi, già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza hanno preferenza assoluta sulle persone appartenenti alle categorie a) e b).

     Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sarà preferito nell'ordine che segue:

     1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b);

     2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

     3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.

     La graduatoria dei concorrenti sarà formata dall'Ispettorato compartimentale che la notificherà a tutti i partecipanti.

     Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita sarà assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.

     In caso di diserzione od infruttuosità del concorso, è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale di ripeterlo ovvero di assegnare la rivendita a trattativa privata.

 

          Art. 51. Istituzione delle rivendite ordinarie nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.

     Le rivendite ordinarie istituite nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono appaltate in esperimento per un triennio mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete.

     L'aggiudicazione viene effettuata, ad unico incanto, a favore del concorrente che abbia fatto la migliore offerta di sopracanone annuo fisso di istituzione.

     La Direzione generale ha facoltà di fissare, con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, i limiti minimo e massimo delle offerte.

     L'offerta deve essere corredata, a pena di nullità, della indicazione del locale che il concorrente ha disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta.

     Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non può presentare od inviare più di una offerta.

     L'aggiudicazione è condizionata all'accertamento, da parte dell'Ispettorato compartimentale, della idoneità al servizio da svolgere del locale designato nella offerta. Qualora questo non sia riscontrato idoneo oppure la dichiarazione di disponibilità del locale venga a risultare non vera, l'aggiudicatario decade dall'assegnazione con perdita, in questo ultimo caso del deposito cauzionale fatto per adire l'asta.

     Verificandosi deserzione o infruttuosità dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale ripetere l'asta ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata.

 

          Art. 52. Rivendite aperte in via di esperimento - Soppressione. Assegnazione definitiva.

     Le rivendite ordinarie aperte in via di esperimento ai sensi degli articoli 50 e 51, possono essere soppresse in qualsiasi momento se i risultati conseguiti non siano soddisfacenti.

     Verificandosi la vacanza della rivendita durante l'esperimento, essa può essere tenuta in gerenza provvisoria fino allo scadere del triennio, al fine della sua classificazione ai sensi dell'ultimo comma di questo articolo, ove l'ispettorato compartimentale non ritenga di far luogo alla ripetizione dell'asta o del concorso.

     Il coadiutore, nominato a mente dell'art. 64, il quale all'atto della vacanza della rivendita in esperimento abbia già titolo all'assegnazione diretta, può ottenere la gestione dell'esercizio fino allo scadere del triennio di esperimento alle stesse condizioni del precedente titolare.

     Allo scadere del triennio di attività, le rivendite in esperimento sono classificate e, a seconda che trattasi di rivendita di prima o seconda categoria, possono essere appaltate a trattativa privata ovvero assegnate direttamente allo stesso rivenditore o al coadiutore, che non abbia dato luogo a rilievi.

 

          Art. 53. Istituzione delle rivendite speciali – Gestione.

     Le rivendite speciali sono istituite dall'Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.

     Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l'elevato movimento dei passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo.

     Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare.

     La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all'Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l'effettivo servizio di vendita.

     Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell'anno.

 

          Art. 54. Patentini.

     I patentini sono rilasciati dall'Ispettorato compartimentale secondo le norme di massima della Direzione generale.

     Le relative licenze sono valide per un biennio, salvo rinnovo, ed abilitano alla vendita di tutti i generi di monopolio o di parte di essi.

     Ai titolari dei patentini sono estese le disposizioni di cui all'art. 6 della legge nonché per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori.

     Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria più vicina al suo esercizio. L'Ispettorato compartimentale può disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell'assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona.

     I rapporti tra il gestore della rivendita e il titolare del patentino sono regolati dalle parti: in caso di controversia ciascuna delle parti può adire apposita Commissione costituita presso l'Ispettorato compartimentale che agisce in veste di arbitro amichevole compositore.

     La Commissione di cui innanzi è presieduta dal funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale e si compone di un rappresentante dei tabaccai e di un rappresentante dei pubblici esercizi, designati dalle rispettive Associazioni nazionali che contino il maggior numero di iscritti.

     La decisione della Commissione ha effetto obbligatorio per le parti.

     L'Ispettorato compartimentale può adottare a carico della parte che non esegua la decisione e i provvedimenti disciplinari del caso, compresa la revoca del patentino.

 

          Art. 55. Pagamento dei generi di monopolio.

     I generi di monopolio sono pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto al prezzo di tariffa dedotti gli aggi e l'indennità per il trasporto sali ad essi spettanti.

     Il pagamento dei generi deve essere effettuato seguendo il sistema di versamento prescritto dall'Amministrazione. E' fatto divieto agli agenti della riscossione di consentire forme di pagamento diverse da quelle autorizzate.

     Il rivenditore che trasgredisce alle prescrizioni di questo articolo, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari previste, è tenuto senz'altro a versare subito nuovamente le somme da lui già corrisposte in modo irregolare.

     Tali somme, trattenute a titolo di deposito in attesa che venga accertato l'effettivo danno subìto dall'Amministrazione in dipendenza dell'infrazione commessa dal rivenditore, sono poi incamerate fino alla concorrenza del danno stesso.

 

          Art. 56. Appalto rivendite ordinarie di prima categoria.

     Le rivendite di prima categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica con le modalità di cui all'art. 51, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.

 

          Art. 57. Assegnazione rivendite ordinarie di seconda categoria.

     Le rivendite di seconda categoria vacanti del titolare, sono date in gestione a seguito di concorso, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.

     Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale:

     a) profughi già intestatari di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza;

     b) invalidi di guerra e vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

     c) decorati al valor militare, ciechi civili e altri profughi.

     Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferita a quelle appartenenti alla categoria b). Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c).

     Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria è preferito nell'ordine che segue:

     1) il genere provvisorio della rivendita posta a concorso;

     2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

     3) chi dispone di locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.

     La graduatoria dei concorrenti è formata dall'Ispettorato compartimentale che la notifica a tutti i partecipanti.

     Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita è assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.

 

          Art. 58. Rinnovo dell'appalto e della gestione.

     L'Ispettorato compartimentale, alla scadenza, può rinnovare direttamente allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi l'appalto o la gestione della rivendita.

 

          Art. 59. Liquidazione e pagamento dei canoni.

     Salvo quanto previsto dalla legge per il canone minimo, nella relativa liquidazione non si tiene conto delle frazioni di reddito non eccedenti le L. 500, mentre quelle eccedenti tale limite vengono arrotondate al migliaio superiore.

     I canoni devono essere pagati a rate anticipate con scadenze fissate dalla Direzione generale. In mancanza di tempestivo pagamento vengono di diritto imputate in conto canoni, e fino alla concorrenza del credito dell'Amministrazione, le somme che il debitore versa per il prelevamento dei generi.

     Al pagamento dei canoni sono estese le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 55.

 

          Art. 60. Sopracanoni – Misura.

     Il sopracanone, per le rivendite mediante asta pubblica, è determinato dall'offerta dell'aggiudicatario in sede di gara.

     Per le rivendite di prima categoria, sia appaltate mediante contratto a trattativa privata sia in gerenza provvisoria, è determinato dalla Direzione generale su proposta della Commissione di cui all'art. 61.

     La stessa procedura si applica per la determinazione del sopracanone per le rivendite speciali.

     Il sopracanone di cui all'art. 31 della legge è determinato con la medesima procedura. Esso deve essere pagato, di regola, in unica soluzione. Tuttavia l'Ispettorato compartimentale può consentirne la ratizzazione per un periodo massimo di due anni.

 

          Art. 61. Commissione centrale per la determinazione dei sopracanoni e per i pareri in materia di rivendite.

     La Commissione di cui al precedente articolo viene nominata con decreto del Ministro per le finanze. Essa è presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale amministrativo ed è composta da due funzionari amministrativi con qualifica non inferiore ad ispettore superiore. Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto.

     La Commissione di cui innanzi è chiamata ad esprimere il suo parere anche su questioni di massima in materia di rivendite.

     In quest'ultimo caso fa parte di essa un rappresentante dell'Associazione nazionale dei rivenditori che conti il maggior numero di iscritti.

 

          Art. 62. Deserzione od infruttuosità delle gare o dei concorsi.

     Nel caso di deserzione od infruttuosità delle aste e dei concorsi di cui agli articoli 56 e 57, le rivendite possono essere assegnate in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria cui esse appartengono, ai dipendenti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato collocati a riposo e rispettive vedove o figlie nubili; alle vedove o figlie nubili dei dipendenti dei Monopoli deceduti in attività di servizio, nonché ai commessi e coadiutori che abbiano prestato servizio nelle rivendite per almeno cinque anni senza dar luogo a rilievi.

     Ove la stessa rivendita sia richiesta da due o più persone, fra quelle sopra indicate, è preferito l'aspirante con maggior carico di famiglia ed in caso di parità chi dispone del locale preferibile a giudizio discrezionale dell'Ispettorato compartimentale.

     Quando non trovi applicazione la disposizione di cui innanzi, l'assegnazione può aver luogo a favore di chi dispone del locale già sede dell'esercizio o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.

     E' in facoltà della Direzione generale disporre in ogni caso la ripetizione dell'asta o del concorso.

 

          Art. 63. Gestione personale delle rivendite.

     Le rivendite comunque assegnate, salvo le eccezioni di cui appresso, debbono essere gestite personalmente dagli assegnatari.

     A tal fine si richiede che il rivenditore abbia la effettiva gestione finanziaria della rivendita, spieghi un diretto interessamento sul funzionamento di essa ed abbia la disponibilità in proprio nome, per regolare atto avente data certa, del locale o della porzione di locale occupato dalla rivendita.

     Il servizio di vendita al pubblico può essere affidato ad un coadiutore e ad uno o più assistenti ai sensi dell'art. 64.

     Sono dispensati dall'obbligo della gestione personale:

     1) i grandi invalidi di guerra e categorie equiparate per legge provvisti di assegno di superinvalidità;

     2) i ciechi civili.

     Quando il rivenditore è dispensato dall'obbligo della gestione personale, questa può essere esercitata dal coadiutore all'uopo autorizzato dall'Ispettorato compartimentale a gestire la rivendita in nome proprio, per conto del titolare.

     Il coadiutore così autorizzato deve osservare la gestione personale e può, al pari del rivenditore, avvalersi di assistenti.

 

          Art. 64. Coadiutore od assistente del rivenditore.

     Coadiutore può essere il coniuge, il figlio o altra persona parente del rivenditore entro il quarto grado o affine entro il terzo grado.

     Qualora l'entità del servizio lo richieda può essere permesso nella rivendita anche la presenza di assistenti per il servizio materiale di vendita. Per gli assistenti si prescinde dal limite minimo di età, compatibilmente con le norme in vigore sulla tutela del lavoro dei fanciulli.

     L'assistente, quando ne sia espressamente autorizzato, può sostituire il rivenditore durante le assenze dall'esercizio.

     Il rivenditore risponde verso l'Amministrazione dell'operato del coadiutore e degli assistenti.

     Il coadiutore e gli assistenti sono nominati dall'Ispettorato compartimentale.

 

          Art. 65. Assegnazione diretta della rivendita al coadiutore.

     Quando la rivendita si renda vacante e non trovi applicazione il disposto degli articoli 52 e 58 è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale di assegnarla in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria, al coadiutore in servizio da almeno sei mesi ininterrotti all'atto della vacanza, che abbia svolto le sue mansioni senza aver dato luogo a rilievi.

     Il coadiutore deve provare, per essere ammesso al beneficio, di avere la disponibilità del locale dove la rivendita trovasi ubicata o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.

 

          Art. 66. Gerenza provvisoria.

     La persona prescelta dall'Ispettorato compartimentale per la gerenza provvisoria della rivendita deve essere in possesso dei requisiti personali per la gestione e deve disporre dello stesso locale già sede dell'esercizio o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.

     L'incarico ha natura del tutto precaria, revocabile in ogni tempo, e non conferisce alcun diritto per l'assegnazione diretta e definitiva della rivendita.

 

          Art. 67. Atto di obbligazione.

     Tutti i rivenditori di generi di monopolio, che non gestiscano l'esercizio in forza di regolare contratto di appalto, devono sottoscrivere apposito atto di obbligazione che li impegni all'osservanza dei loro doveri.

     Tali atti di obbligazione, da registrarsi ai fini fiscali, sono accettati dall'Ispettorato compartimentale.

 

          Art. 68. Appalto delle rivendite di particolare importanza.

     L'appalto delle rivendite di cui all'art. 30 della legge è autorizzato dalla Direzione generale la quale stabilisce nei modi previsti dal precedente art. 60, il sopracanone dovuto dall'appaltatore.

 

          Art. 69. Condizione da osservarsi per le cessioni delle rivendite.

     L'assegnazione delle rivendite, ai sensi dell'art. 31 della legge, è autorizzata dall'Ispettorato compartimentale. Il sopracanone dovuto è stabilito nei modi previsti dal precedente art. 60.

     L'autorizzazione è subordinata alle condizioni:

     a) che la cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e la disponibilità da parte del cessionario del locale ove essa è ubicata risultino da atti aventi data certa;

     b) che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente applicazione della stessa norma.

     L'assegnazione ha luogo a trattativa privata: per appalto se trattasi di rivendita di prima categoria, ed in diretta gestione, se di seconda categoria o di rivendita speciale.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gerenti provvisori di rivendita che non hanno titolo all'assegnazione definitiva.

 

          Art. 70. Rappresentanza temporanea dei rivenditori.

     Il rivenditore tenuto all'osservanza della gestione personale può farsi rappresentare, sotto la sua responsabilità, nella gestione della rivendita nei seguenti casi:

     1) per comprovata malattia;

     2) per giustificati motivi di famiglia;

     3) per servizio militare;

     4) per un periodo annuale di congedo non superiore a venti giorni.

     Il rappresentante deve essere designato dal rivenditore nella persona del coadiutore o di altro familiare e, solo in mancanza, può essere designato un estraneo.

     La rappresentanza è concessa dall'Ispettorato compartimentale per il tempo strettamente necessario, e per i titoli di cui ai numeri 1) e 2), essa non può eccedere il limite di due anni entro un novennio.

     Il rappresentante esercita la rivendita in nome e per conto del rivenditore.

     Al rappresentante designato in persona diversa dal coadiutore sono estese le disposizioni dell'art. 6 e numeri 2) e 3) dell'art. 7 della legge. Il servizio da lui prestato è improduttivo di effetti ai fini dell'assegnazione diretta della rivendita.

 

          Art. 71. Orario delle rivendite.

     Il rivenditore deve osservare l'orario ed i turni di servizio fissati dall'Ispettorato compartimentale, sentita anche la categoria.

     Il servizio nei giorni festivi è disimpegnato esclusivamente dalle rivendite di turno.

 

          Art. 72. Vendita dei prodotti.

     Le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'Amministrazione dei monopoli.

     L'Ispettorato compartimentale ha però la facoltà di escludere o di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate rivendite.

 

          Art. 73. Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione.

     Le rivendite hanno l'obbligo di vendere, oltre ai generi indicati nel precedente articolo:

     1) i fiammiferi ed i valori postali;

     2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria;

     3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate;

     4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

 

          Art. 74. Divieto di vendita di alcuni generi.

     Nelle rivendite è vietata la vendita di prodotti o sostanze atte a surrogare i generi di monopolio o a danneggiarne lo smercio e di quelle merci che possono nuocere alla buona conservazione dei generi di monopolio.

     La Direzione generale stabilisce quali siano i generi di cui è vietata la vendita.

 

          Art. 75. Prezzi di vendita al pubblico.

     I rivenditori debbono smerciare i generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico e non possono variare comunque in più od in meno tali prezzi.

     La vendita dei tabacchi nei locali indicati nell'art. 54 della legge 17 luglio 1942, n. 907, può essere effettuata con l'aggiunta di un sopraprezzo entro il limite massimo determinato dalla Direzione generale.

     Il prezzo di vendita al pubblico stabilito dalla tariffa per i sali industriali e per il sale pastorizio si intende per merce nel deposito, sezione o magazzino di prelevamento. Quando il consumatore effettui l'acquisto presso le rivendite, presso i Consorzi agrari o enti o ditte autorizzate, deve corrispondere al venditore un compenso entro il limite che è stabilito dalla Direzione generale, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli.

 

          Art. 76. Prelevamento e trasporto dei generi di monopolio.

     Salvo quanto disposto nel successivo art. 77, il prelevamento ed il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite sono fatti a cura e spese dei rivenditori.

     Il prelevamento deve effettuarsi nei giorni e nelle ore stabiliti dall'Ispettorato compartimentale ed in quantità sufficienti per far fronte sempre alle esigenze del consumo.

     Il rivenditore può prelevare i generi personalmente o per mezzo di persona di sua fiducia. In questo caso, la persona incaricata deve essere da lui munita di delega scritta. Le richieste debbono essere firmate dal gestore della rivendita, o da chi, debitamente autorizzato, lo sostituisce a norma del presente regolamento.

     L'Amministrazione non risponde di ammanchi, errori o dispersioni di generi che si riscontrassero dopo la consegna.

     Il trasporto dei tabacchi dall'organo di rifornimento alle rivendite deve essere effettuato con recipienti rigidi che ne impediscano ogni deterioramento.

 

          Art. 77. Trasporti diretti.

     L'Amministrazione ha facoltà di eseguire, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, direttamente il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite.

     In tal caso i rivenditori sono tenuti al rimborso delle spese, nella misura e nei modi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il trasporto dei prodotti del monopolio venduti direttamente a termine dell'art. 47, terzo comma.

 

          Art. 78. Trasferimento delle rivendite.

     Il rivenditore non può trasferire la rivendita in altro locale, né sospenderne il funzionamento senza l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale.

 

          Art. 79. Verifica alle rivendite.

     I rivenditori sono soggetti oltre al controllo esercitato dall'Amministrazione a mezzo dei propri funzionari, alla vigilanza della Guardia di finanza che, in qualunque momento, può praticare visite alle rivendite a norma del regolamento di servizio del Corpo.

 

          Art. 80. Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza.

     I rivenditori debbono conservare ed esibire, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi prelevati nell'ultimo biennio, nonché i relativi bollettari delle richieste, nonché l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione [34].

 

          Art. 81. Locali di vendita - Mostra dei prodotti.

     I rivenditori debbono custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali siano stati autorizzati.

     E' obbligo dei rivenditori di mantenere una adeguata mostra dei generi di monopolio sia nell'interno della rivendita sia nelle vetrine esterne, quando il locale ne sia provvisto.

     Nell'interno della rivendita debbono inoltre essere tenuti sempre ostensibili la licenza di esercizio e la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico.

 

          Art. 82. Arredamento delle rivendite.

     I locali adibiti a rivendite debbono essere arredati decorosamente, in relazione alle esigenze del servizio ed alla importanza delle zone nelle quali sono ubicati.

 

          Art. 83. Cessione od acquisto illecito di generi di monopolio.

     E' fatto divieto ai rivenditori di comprare, ritenere o vendere generi di monopolio non prelevati direttamente dagli organi di rifornimento ad essi prescritti dall'Amministrazione.

     E' pure vietato cedere ad altri rivenditori i generi acquistati.

 

          Art. 84. Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio.

     I generi di monopolio debbono essere venduti nello stato in cui sono consegnati dagli organi di distribuzione e nei modi prescritti.

     E' vietato adulterarli, bagnarli, mescolarli con qualità diverse e vendere prodotti che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

 

          Art. 85. Vendita a peso netto dei sali sfusi.

     La vendita del sale, quando l'Amministrazione non abbia adottato o prescritto un condizionamento speciale, va effettuata a peso netto.

     Tuttavia se l'acquirente non abbia a propria disposizione un recipiente od involucro, è permesso al rivenditore di comprendere nel peso la carta da involgere, salvo le limitazioni che l'Ispettorato compartimentale ritenga di stabilire.

 

          Art. 86. Comportamento verso il pubblico.

     I rivenditori debbono, nel servizio di vendita, usare modi cortesi, servire il pubblico con la dovuta sollecitudine, senza preferenze o precedenze, non rifiutare la vendita dei generi di monopolio di cui sono provvisti né subordinarla a quella di altri prodotti.

 

          Art. 87. Distributori automatici di tabacchi.

     L'Amministrazione ha facoltà di impiantare e gestire o consentire l'impianto e la gestione di distributori automatici per la vendita al pubblico dei tabacchi, sia ai gestori di rivendite che ai titolari di patentini.

     I rivenditori ai quali siano affidati apparecchi dell'Amministrazione hanno l'obbligo di curarne il buon uso e di osservare le condizioni e le norme fissate dalla Direzione generale per tale servizio.

 

          Art. 88. Rilievo di scorte per cambiamento di gestione.

     In caso di cambio di gestione, il rivenditore che subentra deve rilevare dal predecessore tutti i generi che, nel momento della assunzione del servizio, si trovassero giacenti nella rivendita ed in buone condizioni, purché non ritenuti dall'Ispettorato compartimentale eccessivi rispetto alla media delle vendite effettuate dall'esercizio. Per tali generi egli pagherà il prezzo di prelevamento vigente al momento del cambio di gestione.

     In caso d'inadempienza, non si fa luogo all'immissione in servizio, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni alle quali il nuovo rivenditore desse motivo.

     Qualora la rivendita venga chiusa, l'Ispettorato compartimentale può fare obbligo ad altri rivenditori di rilevare i generi esistenti, in relazione alle loro possibilità di smercio.

 

          Art. 89. Ritiro dalla vendita dei prodotti di scarto e di quelli avariati.

     I prodotti di scarto e quelli che si ritenesse opportuno di ritirare dalla vendita o per lunga giacenza o per altri motivi valutabili discrezionalmente dall'Ispettorato compartimentale, debbono essere, a cura del rivenditore, e con le modalità stabilite dalla Direzione generale, concentrati presso l'organo di rifornimento.

     L'Ispettorato compartimentale stabilisce quali di essi generi debbano essere ammessi al cambio integrale e quali, in relazione al danno subito ed altre cause, debbano essere addebitati in tutto od in parte al rivenditore.

 

          Art. 90. Repressione del contrabbando.

     Il rivenditore è obbligato ad avvisare l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza di ogni operazione di contrabbando, anche se solo preordinata, della quale egli venisse a conoscenza.

     Analogamente deve provvedere per coltivazioni clandestine o sospette di tabacco.

 

          Art. 91. Osservanza delle disposizioni emanate dall'Amministrazione.

     I rivenditori debbono osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, tutte le norme che vengono emanate dall'Amministrazione per la disciplina del servizio di vendita.

 

          Art. 92. Cessazione delle cause di incompatibilità. Sospensione e riammissione in servizio dei rivenditori.

     Le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 sono estese anche ai rivenditori.

 

          Art. 93. Cessazione della gestione.

     Il contratto d'appalto delle rivendite di prima categoria cessa:

     1) per lo spirare del termine;

     2) per la morte del titolare;

     3) per la soppressione della rivendita;

     4) per decadenza;

     5) per disdetta da parte dell'Amministrazione;

     6) per disdetta da parte del titolare.

     La gestione delle rivendite di seconda categoria e di quelle speciali cessa per le cause di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e per revoca o rinuncia.

     La gerenza provvisoria delle rivendite ha termine per i motivi previsti ai numeri 2), 3) e 4), per revoca o rinuncia, e per la definitiva assegnazione in appalto o in diretta gestione.

 

          Art. 94. Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia - Pene pecuniarie disciplinari.

     I provvedimenti previsti dagli articoli 18, 34 e 35 della legge devono essere preceduti dalla contestazione, fatta al rivenditore dall'Ispettorato compartimentale degli addebiti, con l'avvertimento che egli può presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.

     La decadenza, la disdetta, la revoca e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinare ai rivenditori sono adottate con motivato provvedimento dell'ispettorato compartimentale.

     Resta salva la facoltà di disporre, nei casi più gravi, l'immediata sospensione della somministrazione dei generi.

     La pena pecuniaria disciplinare deve essere pagata dal rivenditore nel termine assegnato dall'Ispettorato. In mancanza viene trattenuta dalle somme versate dallo stesso rivenditore per il prelevamento dei generi ovvero incamerata dalla cauzione. In questo caso il rivenditore deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese.

     La disdetta da parte del rivenditore e la rinunzia deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'Ispettorato abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Il rivenditore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinuncia da parte dell'Ispettorato compartimentale, che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 95. Incameramento della cauzione.

     L'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi previsti dagli articoli 14 e 34 della legge, viene disposto con lo stesso provvedimento disciplinare adottato nei confronti del magazziniere o del rivenditore.

     Non si procede all'incameramento della cauzione nei casi previsti alla lettera b) degli articoli 14 e 34 della legge.

 

          Art. 96. Devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie disciplinari.

     I proventi delle pene pecuniarie disciplinari inflitte ai magazzinieri ed ai rivenditori, sono devoluti, dedotte le spese, ad enti od opere assistenziali nell'interesse delle predette categorie e dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli.

 

          Art. 97. Ricorso gerarchico.

     Il ricorso gerarchico contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati compartimentali ai sensi della legge e delle disposizioni contenute nei titoli IV, V, VI e VII del presente regolamento deve pervenire al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni da quello della notificazione.

     Si considera utilmente presentato il ricorso che, rivolto al Ministro per le finanze, sia pervenuto, nel termine suddetto, all'Ispettorato compartimentale che ha emesso il provvedimento. L'Ispettorato lo trasmette, per il tramite della Direzione generale, al Ministero delle finanze, accompagnandolo con le proprie controdeduzioni.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 98. Sezione vendita e uffici vendita in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà provveduto alla soppressione degli uffici vendita ed alla istituzione, in loro vece, di sezioni vendita o magazzini di vendita. Entro lo stesso termine sarà provveduto alla riorganizzazione delle sezioni vendita già in funzione, secondo le norme della legge e del presente regolamento.

 

          Art. 99. Corrispettivo per l'appalto e per la gestione dei magazzini di vendita – Cauzioni.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà riveduto il corrispettivo dovuto ai gestori dei magazzini di vendita in gerenza provvisoria, per adeguarlo alle norme previste dalla legge e dal presente regolamento.

     Per i magazzini appaltati l'adeguamento succitato sarà fatto alla scadenza del relativo contratto di appalto, ovvero in occasione della revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 5 della legge.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i gestori dei magazzini di vendita sono tenuti ad integrare le cauzioni già prestate, portandole alle misure stabilite dall'art. 41.

 

          Art. 100. Commessi, coadiutori e rappresentanti, estranei alla famiglia del rivenditore. Rivenditori, dispensati dall'obbligo della gestione personale.

     I commessi, coadiutori e rappresentanti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono equiparati, a tutti gli effetti, alle persone di cui agli articoli 35, 64 e 70.

     Gli invalidi di guerra, le vedove e gli orfani di guerra, già titolari di rivendite al 30 settembre 1928, ancorché il conferimento sia stato rinnovato con disposizioni successive: i concessionari vitalizi, nominati anteriormente alla data predetta, nonché i rivenditori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si avvalgono dell'opera di un commesso autorizzato, sono dispensati dall'obbligo della gestione personale dell'esercizio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[5] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[6] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[7] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[8] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[9] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[10] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[11] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[12] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[13] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[14] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[15] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63.

[16] Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 10 ottobre 1973, n. 971 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63.

[17] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[18] Comma già sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 10 ottobre 1973, n. 971 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63.

[19] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[20] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63.

[21] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63.

[22] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[23] Alinea così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63.

[24] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63 e abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[25] Articolo sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63 e abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[26] Articolo sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63 e abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[27] Articolo sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63 e abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[28] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[29] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[30] Articolo sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63 e abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[31] Articolo sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63 e abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[32] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

[33] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63.

[34] Comma così modificato dall'art. 13 del D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63.