§ 98.1.31043 - D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63.
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante approvazione del regolamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/01/1988
Numero:63


Sommario
Art. 1.      1. Al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 2.      1. Il quinto e il sesto comma dell'art. 29 sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      1. Il primo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Nel primo comma dell'art. 31, alle parole "Direzione generale" sono aggiunte le seguenti "con le modalità indicate nell'articolo precedente"
Art. 5.      1. Nel secondo comma dell'art. 32, alle parole "Sono preferiti nell'ordine" sono aggiunte le seguenti ", a parità di offerta di riduzione del corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 30,"
Art. 6.      1. L'art. 33, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, n. 81, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'art. 34 è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. L'art. 35 è sostituito dal seguente
Art. 9.      1. L'art. 36 è sostituito dal seguente
Art. 10.      1. L'art. 40 è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. L'art. 41 è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. All'art. 43 è aggiunto il seguente comma
Art. 13.      1. All'art. 80 sono aggiunte le parole: ", nonchè l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione"
Art. 14.      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i gestori dei magazzini vendita sono tenuti ad integrare le cauzioni già prestate, adeguandole alle misure stabilite [...]


§ 98.1.31043 - D.P.R. 21 gennaio 1988, n. 63.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

(G.U. 10 marzo 1988, n. 58)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, n. 81;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1973, n. 971;

     Visto il decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106;

     Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25, recante modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

     Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 16 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, di apportare al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nella suddetta legge 29 gennaio 1986, n. 25;

     Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 15 gennaio 1988;

     Sulla proposta del Ministro delle finanze;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 2.

     1. Il quinto e il sesto comma dell'art. 29 sono sostituiti dai seguenti:

     "Tenuto conto di quanto disposto al secondo comma, l'appalto è aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto il maggior ribasso sul corrispettivo stabilito ai sensi del successivo art. 30.

     Il ribasso si applica per l'intera durata contrattuale sui compensi liquidati, che comprendono tutti gli oneri della gestione".

 

          Art. 3.

     1. Il primo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

     "Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato in ragione delle quantità di generi venduti, espresse in chilogrammi convenzionali, è stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione di cui innanzi è composta da tre dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario di grado non inferiore al sesto livello".

 

          Art. 4.

     1. Nel primo comma dell'art. 31, alle parole "Direzione generale" sono aggiunte le seguenti "con le modalità indicate nell'articolo precedente".

     2. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "Decide sul concorso una commissione centrale nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, in servizio presso la direzione generale e da un rappresentante della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra".

 

          Art. 5.

     1. Nel secondo comma dell'art. 32, alle parole "Sono preferiti nell'ordine" sono aggiunte le seguenti ", a parità di offerta di riduzione del corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 30,".

 

          Art. 6.

     1. L'art. 33, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, n. 81, è sostituito dal seguente:

     "Variazione del corrispettivo di gestione dei magazzini vendita.

     1. Il corrispettivo di gestione è adeguato al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, nella misura pari al 95 per cento della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, riferita al semestre precedente, determinato dall'Istituto centrale di statistica.

     2. Durante il corso della gestione dei magazzini vendita il corrispettivo stabilito può essere sottoposto, su domanda del gestore o di ufficio, a revisione, quando si sia verificata una diminuzione o un aumento del 12 per cento della quantità di generi venduti rispetto alle quantità prese a base per la determinazione del corrispettivo in vigore.

     3. La revisione del corrispettivo di gestione è operata da apposita commissione centrale, nominata con decreto del Ministro per le finanze presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, ed è composta da un rappresentante dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un rappresentante dell'Associazione dei gestori dei magazzini vendita che conti il maggior numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli con qualifica non inferiore al sesto livello.

     4. Il gestore del magazzino, tramite il competente ispettorato compartimentale, dovrà inviare l'istanza di revisione alla direzione generale, la quale, se accerta la sussistenza delle condizioni per procedere alla revisione, la sottopone alla commissione centrale, mentre in caso contrario la respinge direttamente con motivata decisione da notificare alla parte.

     5. La commissione centrale investita della revisione determina il nuovo corrispettivo di gestione che avrà decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di presentazione della domanda di revisione da parte del gestore ovvero, in caso di revisione di ufficio, di notifica della relativa decisione della direzione generale".

 

          Art. 7.

     1. L'art. 34 è sostituito dal seguente:

     "Rinnovazione dell'appalto a trattativa privata.

     1. Alla scadenza del contratto d'appalto, la direzione generale può autorizzarne il rinnovo a trattativa privata con l'appaltatore che abbia gestito il magazzino senza aver dato luogo a rilievi, alle condizioni previste dall'art. 30".

 

          Art. 8.

     1. L'art. 35 è sostituito dal seguente:

     "Coadiutore del magazziniere.

     1. Coadiutori possono essere: il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al terzo grado del magazziniere. La nomina dei coadiutori viene effettuata dall'ispettorato compartimentale.

     2. Le persone designate per l'incarico di coadiutore devono possedere i requisiti indicati nel terzo comma dell'art. 28 ed al loro operato è esteso il vincolo della cauzione prestata dal gestore.

     3. Questi risponde personalmente verso l'Amministrazione dell'operato dei coadiutori".

 

          Art. 9.

     1. L'art. 36 è sostituito dal seguente:

     "Conferimento per l'appalto al coadiutore.

     1. Qualora il magazzino si renda vacante l'Amministrazione può autorizzare il coadiutore, in servizio da almeno sei mesi all'atto della vacanza ed in possesso dei requisiti per assumere l'appalto, a subentrare nel contratto vigente alla data della vacanza per la residua durata ed alle condizioni del contratto stesso.

     2. In caso di rinuncia del primo coadiutore il secondo coadiutore, in possesso dell'anzianità di servizio e dei requisiti prescritti, può subentrare nel contratto alle condizioni previste dal comma precedente".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 40 è sostituito dal seguente:

     "Dotazione - Cali.

     1. L'ispettorato compartimentale determina per ciascun magazzino l'ammontare della dotazione. Questa è costituita da generi di monopolio, nonchè da eventuali valori ricavati dalla vendita, ed è consegnata al magazziniere a titolo di deposito.

     2. Il magazziniere è responsabile delle deficienze, dei cali, delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita. Il compenso per l'onere relativo è compreso nel corrispettivo di appalto.

     3. I generi che nei confronti dei registri risultassero in maggior quantità debbono essere immediatamente presi in carico sui registri. Di ciò viene data comunicazione all'ispettorato compartimentale per la sanzione e la regolazione contabile dell'eccedenza".

 

          Art. 11.

     1. L'art. 41 è sostituito dal seguente:

     "Cauzione.

     1. I gestori dei magazzini prima della immissione in servizio debbono depositare:

     a) a garanzia della dotazione loro affidata una cauzione commisurata allo 0,50 per cento dell'importo della dotazione stessa con un minimo di L. 1.300.000; verificandosi durante la gestione aumento dell'importo della dotazione, anche con più provvedimenti, di non meno di L. 250.000.000, il gestore è tenuto ad adeguare la cauzione nel termine di sei mesi;

     b) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 2.000.000.

     2. La cauzione può essere prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286".

 

          Art. 12.

     1. All'art. 43 è aggiunto il seguente comma:

     "E' in facoltà dell'Amministrazione autorizzare la chiusura annuale del magazzino per cinque giornate lavorative".

 

          Art. 13.

     1. All'art. 80 sono aggiunte le parole: ", nonchè l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione".

 

          Art. 14.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i gestori dei magazzini vendita sono tenuti ad integrare le cauzioni già prestate, adeguandole alle misure stabilite dall'art. 41, nel testo sostituito con l'art. 11 del presente decreto.