§ 48.1.53 - Legge 19 aprile 1990, n. 85.
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:19/04/1990
Numero:85


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      1. L'art. 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 3.      1. L'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione [...]
Art. 5.      1. L'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 6.      1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, ed al decreto del [...]
Art. 7.      1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente della [...]
Art. 8.      1. Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi estrazionali della raccolta oltre il giorno di giovedì della settimana successiva [...]
Art. 9.      1. Il terzo comma dell'art. 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 10.      1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge


§ 48.1.53 - Legge 19 aprile 1990, n. 85.

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.

(G.U. 27 aprile 1990, n. 97)

 

 

     Art. 1. [1]

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. L'art. 4 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. L'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     1. Le vincite il cui importo non supera lire 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.

     2. L'importo di cui al comma 1 può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 5.

     1. L'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art. 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art. 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovrà garantire la redditività alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta già affidati in concessione.

 

          Art. 6.

     1. A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni.

     2. All'art. 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

     3. Sono fatte salve le condizioni più favorevoli esistenti per gli attuali concessionari ex dipendenti del lotto per la concessione al coadiutore.

 

          Art. 7.

     1. Il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla presente legge, sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Con il regolamento di applicazione ed esecuzione saranno determinati:

     a) i punti di raccolta del gioco, salvo ulteriore determinazione per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e produttività;

     b) la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco;

     c) le modalità per l'organizzazione del gioco, per l'effettuazione e la ricezione delle giocate, per la contabilizzazione e l'esecuzione dei versamenti, per la custodia e la conservazione delle scommesse, per la pubblicità ed il pagamento delle vincite;

     d) le modalità per i riscontri ed i controlli da parte dell'amministrazione e per la proposizione dei ricorsi amministrativi avverso il mancato pagamento delle vincite.

     3. Il compenso per il raccoglitore del gioco, comprensivo di ogni spesa ed onere, sarà fissato dal predetto regolamento in misura non inferiore al 10 e non superiore al 12 per cento delle riscossioni lorde.

     4. Il raccoglitore è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta ad un ventesimo se prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per un importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo.

     5. Per la copertura dei rischi derivanti da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, i ricevitori sono tenuti a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione. La copertura prevista deve essere pari alla metà dell'incasso medio settimanale.

 

          Art. 8.

     1. Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi estrazionali della raccolta oltre il giorno di giovedì della settimana successiva all'estrazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

     2. Non è punibile il raccoglitore del gioco del lotto che abbia omesso di versare i proventi estrazionali della raccolta in misura non superiore alla metà della somma dovuta entro il termine di cui al comma 1, quando compia il versamento integrativo entro sette giorni dal ricevimento di apposito avviso dell'ufficio competente.

 

          Art. 9.

     1. Il terzo comma dell'art. 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 10.

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.


[1]  L'importo della giocata massima al gioco del lotto stabilito nel presente articolo è stato già raddoppiato dall’art. 3 del D.M. 13 dicembre 1999, n. 474 e così ulteriormente raddoppiato dallo stesso art. 3 del D.M. 474/1999.