§ 48.1.85 - D.M. 13 dicembre 1999, n. 474.
Regolamento recante norme concernenti il contributo dovuto allo Stato dai raccoglitori del gioco del lotto e la determinazione dell'aggio per i medesimi


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:13/12/1999
Numero:474


Sommario
Art. 1.  Contributo dovuto dai raccoglitori.
Art. 2.  Aggio per i raccoglitori.
Art. 3.  Importo della giocata.
Art. 4.  Abrogazione.


§ 48.1.85 - D.M. 13 dicembre 1999, n. 474.

Regolamento recante norme concernenti il contributo dovuto allo Stato dai raccoglitori del gioco del lotto e la determinazione dell'aggio per i medesimi

(G.U. 16 dicembre 1999, n. 294)

 

 

     Art. 1. Contributo dovuto dai raccoglitori.

     1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, dai raccoglitori del gioco del lotto, fissato in lire quattro milioni per ciascun terminale ottenuto in gestione, è corrisposto in quattro rate annuali.

     2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dovuti il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei tre anni successivi, per i terminali già installati.

     3. All'atto di installazione di ciascun terminale è effettuato il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei tre anni successivi.

 

          Art. 2. Aggio per i raccoglitori.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura dell'otto per cento delle riscossioni lorde.

 

          Art. 3. Importo della giocata.

     1. L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è raddoppiato [1].

 

          Art. 4. Abrogazione.

     1. E' abrogato il decreto interministeriale n. 04/101720 dell'8 agosto 1996, fatti salvi i rapporti esauriti.


[1]  L’importo di cui al presente comma è stato ulteriormente raddoppiato dall'art. 1 del D.M. 23 gennaio 2001.