§ 27.6.12C - Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:29/02/1980
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonché la proroga dei [...]
Art. 2.      Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonché le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge [...]
Art. 3.      A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 10 della legge 6 [...]
Art. 4.      I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.


§ 27.6.12C - Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

(G.U. 29 febbraio 1980, n. 59)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1° gennaio 1980, nonché la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     all'articolo 1:

     i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     “A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.

     Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.";

     il quinto comma è sostituito dal seguente:

     “Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.";

     il sesto comma è sostituito dal seguente:

     “L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.";

     dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

     “Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

     Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati.";

     nel decimo comma, le parole: ”lire 100 mila", sono sostituite con le seguenti: “lire 50 mila";

     l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2.

     Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.

     Il lavoratore è tenuto entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e la attestazione di cui al primo comma, rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto, d'intesa con la regione.Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.

     Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale i certificati in suo possesso. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, i certificati devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal relativo ricevimento, unitamente ai dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.”;

     all'articolo 3:

     nel primo comma, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

     e) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per l'anno 1979";

     nel secondo comma, dopo le parole: “partiti politici", sono inserite le seguenti: “ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica";

     nel quarto comma le parole: “lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) ed e)";

     l'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

     “A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi al bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalità e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

     Le amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto corrente fruttifero aperto presso la tesoreria centrale intestato "Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978".

     Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 69 della legge stessa.";

     all'articolo 4:

     dopo il primo comma è inserito il seguente:

     Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è elevato a tre anni.";

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è direttamente corrisposta agli aventi diritto da parte dell'ente pubblico datore di lavoro.";

     il terzo comma è soppresso;

     all'articolo 5:

     nel primo comma, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

     “d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;

     e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.";

     dopo il primo comma, è inserito il seguente:

     “E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.";

     i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

     “Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.";

     dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

     “Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma.

     Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità.

     Con il provvedimento previsto dall'articolo 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonché le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma.";

     i commi sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:

     “Fino all'emanazione della disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'articolo 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana.

     Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

     Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.

     Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.

     Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.";

     dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

     “Art. 6 bis.

     Le province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle province, in quanto le relative funzioni non siano delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di contabilità emanate dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.";

     all'articolo 8:

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.";

     - i commi quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

     “Le regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali.

     L'accredito avviene ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     Le regioni, all'inizio di ciascun trimestre, trasferiscono alle unità sanitarie locali il 50 per cento delle quote trimestrali alle stesse assegnate, per la spesa corrente, ai sensi del precedente comma. Il residuo è trasferito alle unità sanitarie locali in relazione alle effettive necessità di cassa. I trasferimenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

     Le regioni prelevano dal conto corrente fruttifero, di cui al terzo comma, quote non superiori a quelle da trasferire alle unità sanitarie locali a norma del precedente comma.";

     il settimo, ottavo e nono comma sono soppressi;

     dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

     “Art. 8 bis.

     Dal 1° gennaio 1981 le Unità sanitarie locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468.";

     l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     “Art. 9.

     Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonché il coordinamento dei conti pubblici, al primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:

     "10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi del bilancio e di contabilità delle rispettive regioni di appartenenza.";

     l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     “Art. 10. Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni.”;

     - l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     “Art. 11.

     Fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonché degli altri enti soppressi, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, è fatto divieto agli enti medesimi di procedere ad assunzioni anche temporanee di personale amministrativo, salvo quelle conseguenti a concorsi per i quali siano già iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Per il restante personale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.";

     l'articolo 12 è soppresso;

     all'articolo 13:

     il comma che viene aggiunto all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

     “Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari.";

     l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

     “Art. 14.

     Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l'anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno.

     I limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti emanati per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

     Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1980 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell'articolo 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui al predetto articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

     L'aumento percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

     Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni orarie, contemplate dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono aumentate, per l'anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel 1979.

     Con effetto dal 1° gennaio 1979 gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono sostituiti dai seguenti:

     "In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa. Nei casi di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con più titolari".

     All'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 1979, il seguente comma:

     "Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari”.”;

     dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

     “Art. 14 bis.

     In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria che si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al semestre agosto 1979-gennaio 1980 con quello relativo al semestre febbraio 1979-luglio 1979.

     Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980.

     Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

     Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 1981.";

     “Art. 14 ter.

     In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, l'importo mensile della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a L. 102.350. L'importo predetto è comprensivo dell'aumento derivante con effetto dal 1° gennaio 1980 dell'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.";

     “Art. 14 quater.

     In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° maggio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.

     Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.

     In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781, è attribuita una ulteriore maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.

     L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma precedente, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla predetta maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.";

     “Art. 14 quinquies.

     In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e della parificazione dei trattamenti di pensione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali a quelli dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980, l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è elevato a L. 142.950 mensili.

     La norma di cui al comma precedente si applica ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, ai titolari di pensione ai superstiti nonché ai titolari di pensione di invalidità che abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

     Ai titolari di pensione di invalidità integrata al minimo che non abbiano raggiunto l'età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi è attribuito un aumento mensile pari a L. 10.000 con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all'anno 1980.";

     “Art. 14 sexies.

     Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14-quater del presente decreto, valutati in L. 1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° marzo 1980 e fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote contributive di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50 al 24,20 per cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori di lavoro e dal 12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento a carico dei datori di lavoro; e quanto a lire 817 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.

     Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per l'anno 1980 dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14 quinquies del presente decreto, valutati in L. 688 miliardi, si provvede:

     a) quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;

     b) quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;

     c) quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire 230 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non montani, e per lire 226 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 bis e 14-ter per i titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1965, n. 153, valutato per l'anno finanziario 1980 in lire 172 miliardi, si provvede mediante corrispondente integrazione del contributo dovuto dallo Stato al Fondo sociale istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato per l'anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 637 miliardi l'accantonamento "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione" e per lire 578 miliardi l'accantonamento "Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici”.”;

     “Art. 14 septies.

     Con decorrenza 1° luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonché della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonché l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito "pensione non reversibile", è elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

     Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.

     I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, 382, minori di diciotto anni.

     Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a Lire 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

     Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 3 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

     ll limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

     Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.

     All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento del Corpo della guardia di finanza".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

     “Art. 14 octies.

     Per assicurare la tempestiva attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e del presente decreto-legge, il limite massimo delle prestazioni oltre l'orario normale di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è elevato per il personale dell'INPS, e limitatamente all'anno 1980, a 400 ore.";

     “Art. 14 novies .

     Nel primo comma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 669, le parole: "spettano per gli anni 1980 e 1981" sono sostituite dalle seguenti: "spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981”.";

     all'articolo 16:

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “La maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'articolo 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto articolo 23.";

     all'articolo 17:

     il terzo comma è sostituito dal seguente:

     “Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all'anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l'anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.";

     l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

     “Art. 20.

     All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:

     Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego”.";

     all'articolo 22:

     nel primo comma le parole: “A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979" sono sostituite dalle seguenti: “In attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980.";

     dopo il primo comma è inserito il seguente:

     “L'espressione "imprese manifatturiere ed estrattive" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico.";

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     “Le riduzioni di cui al primo comma operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

     Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti.";

     l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     “Art. 23.

     Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di L. 2.500.000 compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto e di cui all'articolo 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, un'ulteriore detrazione d'imposta di L. 28.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.";

     dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:

     “Art. 23 bis.

     Agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, purché non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.";

     “Art. 23 ter.

     Le regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979.

     Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l'erogazione, attraverso le regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma fino alla concorrenza dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979.

     Per l'estinzione delle suddette passività viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980 la somma di lire 1500 miliardi.

     Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici”.";

     “Art. 23 quater.

     I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese di giudizio.

     La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

     Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali.";

     “Art. 23 quinquies.

     Gli adempimenti per l'accertamento, la riscossione ed il recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     E' abrogato il terzo comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le somme stesse si riferiscono.

     Per le azioni di surrogazione di cui all'articolo 1916 del codice civile, riferite agli anni 1979 e precedenti, l'INPS subentra ai disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile 1980 dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     Ai contributi di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, 833, dovuti per i lavoratori dipendenti, si applica il termine di prescrizione stabilito dall'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, 153.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";

     l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

     “Art. 24.

     Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio presso il Ministero della sanità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente al personale che sarà assegnato entro il limite massimo di 100 unità con le procedure previste dall'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, dell'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 37 della stessa legge, è trasferito, dal 1° luglio 1980, al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

     Può essere altresì destinato al Ministero della sanità il personale di cui al terzo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, 833.

     In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, detto personale è inquadrato in apposito ruolo speciale da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; con lo stesso decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, sarà stabilita l'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito, fermo restando il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativi accordi sindacali.

     Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati per il secondo semestre dell'anno 1980 in lire 3 miliardi, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.";

     - dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

     “Art. 24 bis.

     In attuazione dei compiti attribuiti all'Istituto superiore di sanità dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare dagli articoli 6, 9, 27 e 58, i posti in organico previsti nei quadri I, II e III della tabella B, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sono aumentati rispettivamente del venticinque per cento, del cinquanta per cento e del dieci per cento.

     E' istituito un posto di dirigente generale, con funzione di direttore dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

     I posti previsti nella tabella XIX, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rideterminati in tre unità nella qualifica di dirigente superiore, con funzione di capo servizio, e in dieci unità nella qualifica di primo dirigente, con funzione di direttore di divisione. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nell'anno finanziario 1980, si provvede a carico del capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità, per il medesimo anno finanziario.

     Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.

     I posti portati in aumento, esclusi quelli delle carriere direttive, sono attribuiti agli idonei dei concorsi, già banditi, che saranno portati a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";

     “Art. 24 ter.

     I benefici previsti dal decreto delegato di cui al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono estesi, limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali, al personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri enti soppressi, da trasferire alle unità sanitarie locali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

     Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche, è immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1), dell'articolo 47 della predetta legge, previo concorso riservato per titoli da espletarsi dall'amministrazione di appartenenza e purché in possesso dei requisiti, fatta eccezione per i limiti di età, prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi.";

     “Art. 24 quater.

     Gli oneri relativi alle competenze spettanti al personale comandato presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono a carico dell'Istituto medesimo che provvederà direttamente al pagamento delle competenze stesse al personale interessato.

     Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di comando adottato dai commissari liquidatori, il personale di cui al comma precedente è trasferito all'INPS e iscritto in apposito ruolo speciale in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche che sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza del trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.";

     “Art. 24 quinquies.

     Il personale indicato al settimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, è assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

     Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinerà l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, del personale di cui al primo comma nonché di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, in armonia con le norme previste dall'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

     Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avrà trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.

     Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

     All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.

     Gli oneri relativi al personale trasferito alle amministrazioni statali, valutati, per il secondo semestre dell'anno 1980, in lire 5 miliardi, sono a carico della gestione di liquidazione, assunta dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto al capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.";

     l'articolo 25 è soppresso:

     all'articolo 26:

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     “I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga entro il 30 giugno 1980 i ventiquattro mesi previsti dal combinato disposto degli articoli 25 e 26 della legge predetta sono prorogati a tale data.";

     l'ultimo comma è soppresso;

     dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

     “Art. 26 bis.

     La durata di esecuzione dei progetti specifici di servizi socialmente utili, predisposti dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è, in ogni caso, stabilita in ventiquattro mesi. La residua durata dei progetti specifici è utilizzata precipuamente per le attività di formazione dei giovani.";

     “Art. 26 ter.

     Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.

     I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

     L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

     I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati per ciascuna amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto è determinata, altresì, l'equiparazione di cui al secondo comma del presente articolo.

     Con il decreto indicato al comma precedente, viene altresì disciplinata l'ammissione all'esame di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.

     Gli impiegati che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nella graduatoria prevista dall'articolo 26-quater. Fino alla data di immissione nella nuova carriera, con le procedure previste dall'articolo 26-quinquies, gli impiegati stessi conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta.";

     “Art. 26 quater.

     I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo successivo..

     L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Al personale di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale

     Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni.";

     “Art. 26 quinquies.

     Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti specifici, è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie previste nell'articolo precedente fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni.

     Il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie di cui all'articolo precedente è coperto attingendo dalle graduatorie delle altre amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione, che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione dei giovani nelle graduatorie.

     Le amministrazioni di cui al comma precedente, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.

     Nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal Parlamento in ordine alla ristrutturazione delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione alle effettive esigenze funzionali il Governo provvederà a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un disegno di legge diretto alla revisione delle dotazioni organiche delle amministrazioni stesse.";

     “Art. 26 sexies.

     Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.";

     “Art. 26 septies.

     Le disposizioni di cui agli articoli 26-ter e seguenti del presente decreto-legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali e l'ammissione dei giovani anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività anche nelle forme previste dall'articolo 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

     Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze e dove la media degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, superi la media nazionale, a ricoprire un'aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con giovani iscritti nelle graduatorie istituite, ai sensi del comma precedente, presso le regioni in cui territori in tutto o in parte siano compresi tra quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, previo assenso degli interessati e salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione in tali graduatorie.

     Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del presente decreto-legge si applicano anche ai giovani assunti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Le relative norme di attuazione saranno adottate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.";

     “Art. 26 octies.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 26 e seguenti, valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1980, si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.Il Ministro del tesoro, in riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo.”;

 

          Art. 2.

     Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7, 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scadute il 23 dicembre 1979, nonché le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980.

     La delega conferita al Governo con l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scaduta il 31 dicembre 1979, è rinnovata sino al 31 dicembre 1980.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 16 dicembre 1979 l'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento.

     L'importo del trattamento di cui al comma precedente non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000.

     Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, compreso quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente.

 

          Art. 4.

     I provvedimenti, adottati in attuazione del decreto legge 11 dicembre 1979, n. 624, conservano integralmente la loro efficacia.

     Le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge di cui al comma precedente possono essere accolte ove ne ricorrano i presupposti necessari.