§ 10.3.28 - Legge 2 maggio 1969, n. 302.
Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati Italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:02/05/1969
Numero:302


Sommario
Art. 1.      A partire dal 1° maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita [...]
Art. 2.      L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per [...]
Art. 3.      La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nella [...]
Art. 4.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di [...]
Art. 5.      L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per [...]
Art. 6.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e fino al 30 aprile 1969 continuano ad avere efficacia le norme della legge 12 marzo 1968, n. 233


§ 10.3.28 - Legge 2 maggio 1969, n. 302.

Norme per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati Italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri.

(G.U. 23 giugno 1969, n. 156)

 

 

     Art. 1.

     A partire dal 1° maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il Governo italiano e il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono all'assistenza di malattia nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonchè dei lavoratori frontalieri ivi occupati e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza stessa per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

 

          Art. 2.

     L'assistenza di malattia è limitata alle prestazioni sanitarie previste dalle norme che regolano l'assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle quali si fa riferimento anche per la determinazione dei familiari aventi diritto.

     Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente sorge al momento della presentazione della domanda di assicurazione, sussiste per tutto il periodo della occupazione in Svizzera del lavoratore e permane fino al compimento del periodo massimo di assistenza di 180 giorni continuativi e complessivi nell'anno per i familiari e per il lavoratore frontaliero quando si trovi in Italia.

 

          Art. 3.

     La domanda di assicurazione deve essere presentata dai lavoratori interessati alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nella cui circoscrizione risiedono i beneficiari dell'assistenza, o alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, nel caso che i beneficiari risiedano in tali province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dall'inizio dell'occupazione. Essa deve essere corredata dallo stato di famiglia del lavoratore e da una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, da un certificato dell'autorità consolare italiana competente, o documento equipollente, attestante l'occupazione in Svizzera.

     La dichiarazione o il certificato di cui al comma precedente ha validità di un anno dalla data del rilascio.

     Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare già assicurato nel corso dell'anno debbono essere notificate all'ente assicuratore entro 45 giorni dall'evento che li ha determinate.

 

          Art. 4.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano si provvede:

     con un contributo a carico dei lavoratori emigrati o frontalieri da corrispondersi in quote mensili di lire 1.250 per i familiari e di lire 1.000 per l'assicurazione propria del lavoratore frontaliero;

     con un contributo annuale a carico dello Stato di lire 4.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è ripartito tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, in relazione al numero degli assistibili dagli enti suddetti per effetto della presente legge.

     All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato per l'intero anno 1969 si provvede con riduzione di lire 4.500 milioni del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvederanno agli adempimenti necessari per la pratica attuazione dell'assicurazione di cui alla presente legge, e al fine di realizzare l'esazione dei contributi dovuti dai lavoratori, anche per il tramite dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali svizzere.

 

          Art. 6.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e fino al 30 aprile 1969 continuano ad avere efficacia le norme della legge 12 marzo 1968, n. 233.