§ 86.4.66 – L. 29 giugno 1977, n. 349.
Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:29/06/1977
Numero:349


Sommario
Art. 1.      A far tempo dal 1° luglio 1977, le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria già proprie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° luglio 1977, i commissari straordinari di cui all'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, assumono la funzione di commissari liquidatori
Art. 3.      Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente articolo 2 adottano i provvedimenti compatibili con la presente legge già [...]
Art. 4.      E' istituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, che [...]
Art. 5.      Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui al precedente articolo, fermo restando quanto disposto con [...]
Art. 6.      Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite, si avvalgono di [...]
Art. 7.      Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente articolo 2 sono tenuti ad adottare per la disciplina dei rapporti convenzionali con [...]
Art. 8.      Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri per la sanità, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro e le regioni, sentite le [...]
Art. 9.      Per le categorie mediche le convenzioni uniche devono prevedere la disciplina unitaria dei rapporti convenzionali che ciascun medico può stipulare con gli enti e casse [...]
Art. 10.      Nel caso di mancata osservanza del disposto del secondo comma dell'articolo 8, i collegi dei sindaci o dei revisori dei conti di cui al terzo comma dell'articolo 3 ne [...]
Art. 11.      Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 8 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, l'articolo 8 della legge [...]
Art. 12.      Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, così come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, è abrogato e sostituito [...]
Art. 13.      A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennità equiparativa, istituita con la legge 21 giugno 1971, n. 515, viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e [...]
Art. 14.      I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto dell'articolo 13, alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici e i centri o servizi di [...]
Art. 15.      La presente legge, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 86.4.66 – L. 29 giugno 1977, n. 349.

Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.

(G.U. 30 giugno 1977, n. 177).

 

Titolo I

 

     Art. 1.

     A far tempo dal 1° luglio 1977, le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria già proprie degli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le regioni si attengono, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, alle norme della presente legge e alla normativa contenuta negli ordinamenti degli enti anzidetti in forza di disposizioni di legge o statutarie, nonché alle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo.

     Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, sentite le province autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, gli organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, individuati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° luglio 1977, i commissari straordinari di cui all'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, assumono la funzione di commissari liquidatori.

     I commissari straordinari dell'ENPAS, dell'INADEL e dell'ENPALS, nominati a norma dell'articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, restano in carica, per la gestione delle residue funzioni previdenziali, fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria.

     I presidenti in carica degli organi di amministrazione degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente assumono, a far tempo dal 1° luglio 1977, le funzioni di commissari straordinari per la temporanea gestione delle attività sanitarie. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione di tali enti e per la nomina dei commissari liquidatori seguendo il criterio dell'attribuzione ad un unico commissario dei compiti relativi alla liquidazione di gruppi omogenei di enti.

     Nei casi di mancanza dei presidenti indicati nel comma precedente, alla nomina dei commissari straordinari si provvede con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro. Con lo stesso procedimento si provvede alle sostituzioni di commissari che si rendessero eventualmente necessarie.

 

          Art. 3.

     Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente articolo 2 adottano i provvedimenti compatibili con la presente legge già riservati alla competenza dei disciolti organi ordinari di amministrazione e compiono qualsiasi atto di gestione, al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi istituzionali già propri dei rispettivi enti, casse, gestioni e servizi preposti all'assistenza sanitaria, attraverso la riscossione dei contributi assicurativi o delle altre entrate, l'erogazione delle spese, comprese quelle riferite alle funzioni trasferite, l'amministrazione del personale secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, il pagamento delle competenze, comprese quelle relative al personale comandato ai sensi della presente legge e ai titolari dei trattamenti di quiescenza e di previdenza in applicazione delle rispettive norme regolamentari, la rappresentanza anche in giudizio e quant'altro necessario, in base alle direttive del comitato centrale di cui al successivo articolo 4.

     Fermi restando i compiti di cui al precedente comma, per i servizi di assistenza sanitaria resi autonomi ai sensi del terzo comma dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, il commissario liquidatore partecipa alla formazione degli atti relativi al governo del personale addetto ai servizi stessi.

     Per tutta la durata della gestione commissariale di liquidazione continuano ad esercitare le loro funzioni i collegi dei sindaci degli enti estinti. Per le gestioni autonome estinte continuano ad esercitare le loro funzioni i collegi dei sindaci dell'ente presso il quale la gestione era costituita [1].

 

          Art. 4.

     E' istituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, che resterà in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

     Il comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministro per la sanità o un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, da due rappresentanti del Ministero della sanità, da un rappresentante per ognuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione e della marina mercantile, designati dai rispettivi Ministri, da cinque commissari liquidatori designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da cinque membri proposti dal CNEL e da tre membri proposti dall'ANCI.

     Per l'attuazione delle proprie direttive il comitato centrale costituisce al suo interno un comitato di presidenza composto dal Ministro per la sanità o un suo delegato che lo presiede, dai rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e della marina mercantile e da sei rappresentanti delle regioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

     Il comitato provvede fra l'altro ad emanare direttive vincolanti per programmare, coordinare e unificare le attività volte alla liquidazione degli enti, istituti e gestioni autonome preposti all'assistenza sanitaria in regime mutualistico, in attesa della riforma sanitaria.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge, i commissari degli enti mutualistici e quelli nominati ai sensi del terzo comma dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, predispongono, entro il 31 dicembre 1977, un progetto di riparto tra le regioni dei beni, del personale e di qualsiasi altro rapporto, sulla base delle direttive del comitato. Per le province autonome di Trento e di Bolzano il progetto di riparto è predisposto d'intesa con le rispettive province autonome.

 

          Art. 5.

     Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui al precedente articolo, fermo restando quanto disposto con atti aventi forza di legge e nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo emanate dal Governo, programmano e coordinano l'organizzazione dei servizi, presidii e attività degli enti, istituti e gestioni autonome posti in liquidazione, con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio.

     A tal fine i commissari degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge e i dirigenti delle sedi provinciali degli enti di cui all'articolo 12-bis, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, si attengono alle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi della presente legge.

     Le direttive delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla gestione dei servizi sanitari sono assunte nei limiti della spesa prevista dai bilanci dei singoli enti e gestioni rese autonome, riferiti al territorio della regione. Nuove iniziative non possono comportare maggiori oneri sui bilanci dei singoli enti.

 

          Art. 6.

     Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera trasferite, si avvalgono di personale degli enti e gestioni posti in liquidazione.

     Il personale, in attesa della sua formale assegnazione a seguito dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, è destinato in posizione di comando ai diversi servizi, presidii e altre amministrazioni pubbliche, sulla base di contingenti fissati dal comitato centrale di cui al precedente articolo 4.

     Il personale in questione viene comandato dai commissari liquidatori sulla base di oggettivi criteri di valutazione fissati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale, dal comitato centrale.

     Il personale degli enti e gestioni estinti può essere comandato presso il Ministero della sanità per le esigenze del comitato centrale. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta del Ministero della sanità, sentito il comitato centrale.

 

Titolo II

 

          Art. 7.

     Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i commissari di cui al precedente articolo 2 sono tenuti ad adottare per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici generici, con gli specialisti esterni, con i medici ambulatoriali, con i titolari di farmacie, con i biologi e con gli appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie, le convenzioni nazionali uniche in tutto conformi all'accordo nazionale tipo stipulato ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

 

          Art. 8.

     Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri per la sanità, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro e le regioni, sentite le confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stipulano un accordo nazionale tipo con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative di ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 7, per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e del trattamento economico delle categorie medesime.

     Entro trenta giorni dalla notificazione dell'accordo nazionale tipo di cui al precedente comma da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i commissari di cui al precedente articolo 2 provvedono agli adempimenti indicati nell'articolo 7.

     Le deliberazioni adottate dai commissari predetti ai sensi del precedente comma debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro.

     Le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente o cassa mutua alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data delle deliberazioni che recepiscono le corrispondenti convenzioni nazionali uniche.

     L'accordo nazionale di cui al primo comma si applica anche ai rapporti che i comuni o loro consorzi, le comunità montane e le province stipulano per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di loro competenza, esclusi i servizi di medicina pubblica e curativa ai quali è preposto personale sanitario previsto dalle vigenti piante organiche.

     Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula delle convenzioni riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle stesse convenzioni.

 

          Art. 9.

     Per le categorie mediche le convenzioni uniche devono prevedere la disciplina unitaria dei rapporti convenzionali che ciascun medico può stipulare con gli enti e casse mutue.

     Sarà in particolare fissato:

     1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che possono essere convenzionati in ogni comune o consorzio di comuni, comunità montane o ambiti territoriali all'uopo definiti dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatto salvo il principio del reale diritto di libera scelta del medico anche per i lavoratori autonomi;

     2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali.

     All'iscrizione negli elenchi unici avranno diritto anche i medici aventi residenza in altra provincia, secondo le modalità che verranno fissate nelle convenzioni, tenuto conto per la provincia di Bolzano dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione relative.

     L'accesso alla convenzione è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

     3) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili;

     la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore;

     il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati;

     le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione.

     Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, previa domanda motivata del rappresentante degli enti e gestioni estinti sentiti i comuni interessati;

     4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

     5) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche;

     6) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate di diagnosi, cura e medicina preventiva: saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

     la determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976;

     7) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici agli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

     8) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

     9) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

     10) la semplificazione e l'uniformità per tutti gli enti e casse mutue degli adempimenti amministrativi cui è tenuto il medico convenzionato;

     11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

     12) le forme di collaborazione fra medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

     13) le modalità per garantire comunque agli assistiti le prestazioni attualmente in atto, in attesa che un'equa distribuzione dei medici assicuri eguale assistenza su tutto il territorio;

     14) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio;

     15) l'utilizzazione, su richiesta delle regioni o degli enti locali, presso i servizi pubblici del territorio degli specialisti ambulatoriali, con onere a carico dell'ente con cui sono convenzionati.

     Le convenzioni non dovranno prevedere alcun maggiore onere con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978.

     Le convenzioni uniche devono prevedere una disciplina per quanto possibile uniforme degli istituiti normativi comuni a tutte le categorie mediche e devono tendere a realizzare una regolamentazione unitaria del lavoro medico nell'ambito delle strutture dell'istituendo Servizio sanitario nazionale.

     I criteri di cui ai commi precedenti si estendono alle convenzioni uniche per le categorie non mediche indicate all'articolo 7, in quanto applicabili.

 

          Art. 10.

     Nel caso di mancata osservanza del disposto del secondo comma dell'articolo 8, i collegi dei sindaci o dei revisori dei conti di cui al terzo comma dell'articolo 3 ne danno immediata notizia ai Ministeri vigilanti per l'adozione degli interventi, anche se sostitutivi, che si rendessero necessari e per l'eventuale applicazione a carico dei responsabili delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

     E' nullo ad ogni effetto qualsiasi atto stipulato dagli enti e casse mutue poste in liquidazione, con organizzazioni professionali o sindacali delle categorie contemplate dalla presente legge per la disciplina dei rapporti convenzionali degli appartenenti alle categorie medesime.

     E' altresì nulla qualsiasi convenzione tra gli enti e casse mutue poste in liquidazione e singoli appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 7 che non sia conforme alle clausole delle convenzioni nazionali uniche stipulate ai sensi della presente legge.

 

          Art. 11.

     Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 8 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, l'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento incompatibile con quelle della presente legge [2].

     Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

     In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministero della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro per la sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

 

          Art. 12.

     Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, così come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, è abrogato e sostituito dal seguente:

     E' garantito il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonché per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività".

     La nullità degli accordi che riconoscono anzianità di servizio convenzionale, di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, si applica agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.

 

          Art. 13.

     A decorrere dal 31 dicembre 1977 l'indennità equiparativa, istituita con la legge 21 giugno 1971, n. 515, viene riconosciuta come utile ai fini assistenziali e previdenziali.

 

          Art. 14.

     I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto dell'articolo 13, alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici e i centri o servizi di igiene mentale, gravano sui fondi di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 1968, n. 431 e successive modificazioni e sono erogati con le modalità previste dalla predetta legge.

 

          Art. 15.

     La presente legge, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 7 del D.L. 1 luglio 1980, n. 285.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6 del D.L. 25 gennaio 1985, n. 8.