§ 44.1.8 - Legge 28 luglio 1939, n. 1436.
Riordinamento dell'ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti parastatali ed assimilati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:28/07/1939
Numero:1436


Sommario
Art. 1.      L'ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati, eretto in ente morale con regio decreto 8 novembre [...]
Art. 2.      E' obbligatoriamente iscritto all'ente tutto il personale, comunque denominato, dipendente dagli enti di diritto pubblico che saranno elencati nel regolamento di cui [...]
Art. 3.      L'ente provvede
Art. 4.      Le prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 3 non sono dovute dall'ente agli iscritti e alle persone di loro famiglia ammalati di tubercolosi, qualora gli stessi abbiano [...]
Art. 5.  [2].
Art. 6.      Il diritto alle prestazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 sorge dal giorno dell'iscrizione all'ente e quello di cui al n. 3 dello stesso articolo dopo 180 giorni
Art. 7.      In caso di cessazione del rapporto di prestazione d'opera o durante i periodi di servizio militare in cui non sia corrisposta la retribuzione o questa sia corrisposta in [...]
Art. 8.      Durante il periodo di aspettativa per malattia l'ammontare del contributo assicurativo è calcolato in base all'effettiva retribuzione corrisposta all'iscritto, il quale [...]
Art. 9.      Il personale già iscritto all'ente da almeno cinque anni ed esonerato dal servizio per ragioni di età o di salute ha facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione, [...]
Art. 10.      Agli effetti della presente legge s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute che richieda l'assistenza medica-chirurgica o la somministrazione di [...]
Art. 11.      Perde il diritto alle prestazioni l'iscritto
Art. 12.      Agli effetti della presente legge sono considerate persone di famiglia dell'iscritto
Art. 13.      Contro i provvedimenti dell'ente, concernenti le concessioni delle prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso al comitato esecutivo di cui all'art. 21
Art. 14.      Il termine per ricorrere ai sensi dell'articolo precedente è di giorni 30 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve [...]
Art. 15.      L'azione per conseguire le prestazioni stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui sorse il diritto alle prestazioni stesse
Art. 16.      L'ente gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni fiscali concessi all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Per le imposte dirette i benefici, [...]
Art. 17.      A favore dell'ente sono applicabili le norme stabilite dalle vigenti tariffe ufficiali per la somministrazione dei medicinali ai poveri
Art. 18.      Sono organi dell'ente
Art. 19.      Il presidente è nominato con decreto del ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze su designazione del ministro segretario di Stato segretario [...]
Art. 20.      Il consiglio di amministrazione è composto del presidente e dei seguenti membri nominati con decreto del ministro per le corporazioni di concerto con quello per le [...]
Art. 21.      Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal rappresentante del ministero dell'interno e di quello delle corporazioni, di uno dei rappresentanti degli enti di [...]
Art. 22.      Presso l'ente è costituito un collegio sindacale composto
Art. 23.      L'ente deve costituire un fondo di riserva ordinario ed uno straordinario
Art. 24.      L'ente è sottoposto alla vigilanza del ministero delle corporazioni
Art. 25.      Le casse, società ed enti, comprese le mutue interne eventualmente esistenti presso gli enti previsti dall'art. 2 aventi le finalità di previdenza e di assistenza [...]
Art. 26.      Dalla entrata in vigore della presente legge le prestazioni a favore degli iscritti e le loro contribuzioni sono regolate esclusivamente dalle norme della legge stessa
Art. 27.      Con regolamento da approvarsi con regio decreto su proposta del ministro per le corporazioni e di quello per le finanze di concerto col ministro per l'interno e col [...]
Art. 28.      Le disposizioni della presente legge non si applicano ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e degli enti pubblici di assistenza e [...]


§ 44.1.8 - Legge 28 luglio 1939, n. 1436. [1]

Riordinamento dell'ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti parastatali ed assimilati.

(G.U. 5 ottobre 1939, n. 233)

 

 

     Art. 1.

     L'ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati, eretto in ente morale con regio decreto 8 novembre 1928-VIII, n. 2645, assume la denominazione di "ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico" ed è regolato dalla presente legge.

     L'ente ha personalità giuridica e gestione autonoma, ha la sede e il domicilio legale in Roma, svolge la sua attività nel regno e può esercitarla anche nelle colonie e nei possedimenti italiani, previa autorizzazione dei ministri competenti.

 

          Art. 2.

     E' obbligatoriamente iscritto all'ente tutto il personale, comunque denominato, dipendente dagli enti di diritto pubblico che saranno elencati nel regolamento di cui all'art. 27. L'obbligo della iscrizione non si applica al personale dipendente dalle organizzazioni sindacali e dai loro enti collaterali, nonchè a quello dipendente da enti e da aziende di diritto pubblico sottoposti all'inquadramento sindacale.

     L'elenco degli enti di cui al comma precedente potrà essere modificato con regio decreto, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per le finanze e con quello per l'interno.

     Possono essere iscritti all'ente gli impiegati e i salariati dipendenti da altri enti o istituti pubblici e da enti morali, non soggetti alla legge sui rapporti collettivi di lavoro, non compresi nell'elenco di cui al precedente comma, semprechè l'iscrizione sia deliberata dalla rispettiva amministrazione, previo accordo con l'associazione nazionale fascista del pubblico impiego e dal consiglio di amministrazione dell'ente e riguardi tutto il personale di ciascun ente o determinate categorie di esso.

 

          Art. 3.

     L'ente provvede:

     1° in caso di malattia, alla cura medico-chirurgica gratuita e alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici a favore dell'iscritto e delle persone di sua famiglia dal principio della malattia entro i limiti e con le modalità da stabilirsi dal regolamento di cui all'art. 27;

     2° all'assistenza ostetrica a favore della iscritta o della moglie dell'iscritto, entro i limiti e con le modalità da stabilirsi dal regolamento di cui all'art. 27;

     3° in caso di morte dell'iscritto o di persona della sua famiglia, alla corresponsione:

     a) per morte dell'iscritto, che abbia persone di famiglia conviventi ed a totale suo carico, di una mensilità della retribuzione per ciascuna delle dette persone con un minimo complessivo di due mensilità;

     b) per morte dell'iscritto, che non abbia persone di famiglia conviventi ed a suo totale carico, di una somma pari ad una mensilità della retribuzione;

     c) per morte del coniuge, di una somma pari a una mensilità della retribuzione;

     d) per morte di un componente della famiglia diverso dal coniuge, di mezza mensilità della retribuzione, con un limite minimo di lire 300.

     Le prestazioni di cui ai numeri 1 e 3 del presente articolo non sono dovute in caso di malattia o di decesso determinati da fatti di guerra.

     L'ente ha facoltà di prestare assistenza a favore degli iscritti e delle persone di loro famiglia per cure climatiche e termali; tale assistenza è determinata dal consiglio di amministrazione secondo le possibilità finanziarie dell'ente.

 

          Art. 4.

     Le prestazioni di cui al n. 1 dell'art. 3 non sono dovute dall'ente agli iscritti e alle persone di loro famiglia ammalati di tubercolosi, qualora gli stessi abbiano diritto all'assistenza antitubercolare da parte dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale in base alle disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, modificato dal regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVIII, n. 636.

 

          Art. 5. [2].

     Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 mediante contributi a carico degli iscritti e dell'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.

     La misura del contributo è fissata in ragione del 3,50% della retribuzione, di cui il 2,25% a carico dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende e l'1,25% a carico dell'iscritto.

     Agli effetti della determinazione del contributo si considera come retribuzione tutto ciò che l'iscritto riceve per compenso dell'opera prestata, ivi comprese le competenze accessorie, quando facciano parte integrale della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.

     L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende è obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad effettuare alla fine di ciascun mese il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 27. Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi trenta giorni dalle singole scadenze, l'Ente può pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale.

 

          Art. 6.

     Il diritto alle prestazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 sorge dal giorno dell'iscrizione all'ente e quello di cui al n. 3 dello stesso articolo dopo 180 giorni.

 

          Art. 7.

     In caso di cessazione del rapporto di prestazione d'opera o durante i periodi di servizio militare in cui non sia corrisposta la retribuzione o questa sia corrisposta in misura ridotta, l'amministrazione e l'iscritto sono esonerati dal pagamento dei contributi assicurativi.

     L'iscritto e le persone di famiglia conservano, peraltro, il diritto alle prestazioni per un mese dalla cessazione del rapporto di prestazione di opera o dall'inizio del servizio militare se l'iscrizione all'ente data da almeno un anno.

 

          Art. 8.

     Durante il periodo di aspettativa per malattia l'ammontare del contributo assicurativo è calcolato in base all'effettiva retribuzione corrisposta all'iscritto, il quale continua a fruire delle prestazioni previste dalla presente legge.

     Nel periodo di cui al comma precedente le persone di famiglia dell'iscritto hanno diritto alle prestazioni nel limite e alle condizioni previste dal precedente articolo, salvo che non sia provveduto all'integrazione del contributo fino all'ammontare di quello corrisposto prima della riduzione della retribuzione. In tal caso le persone di famiglia hanno diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge.

 

          Art. 9.

     Il personale già iscritto all'ente da almeno cinque anni ed esonerato dal servizio per ragioni di età o di salute ha facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione, mediante il versamento di un contributo nella misura che sarà stabilita dal comitato esecutivo di cui all'art. 21.

 

          Art. 10.

     Agli effetti della presente legge s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute che richieda l'assistenza medica-chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici.

     S'intende per principio di malattia il giorno in cui la malattia è denunciata dall'inscritto all'ente.

 

          Art. 11.

     Perde il diritto alle prestazioni l'iscritto:

     a) che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi alle cure disposte dall'ente o eluda le cure medesime;

     b) che abbia contratta, aggravata o protratta intenzionalmente la malattia.

 

          Art. 12.

     Agli effetti della presente legge sono considerate persone di famiglia dell'iscritto:

     1° il coniuge, anche se separato legalmente, purchè la separazione sia dovuta a colpa dell'altro coniuge, o anche se da questo ingiustamente abbandonato. Quando il coniuge sia il marito dell'inscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico dell'iscritta;

     2° i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

     3° i genitori conviventi, a carico e inabili al lavoro.

 

          Art. 13.

     Contro i provvedimenti dell'ente, concernenti le concessioni delle prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso al comitato esecutivo di cui all'art. 21.

 

          Art. 14.

     Il termine per ricorrere ai sensi dell'articolo precedente è di giorni 30 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata entro i 60 giorni successivi alla data del ricorso.

     Trascorso tale ultimo termine senza che sia stata pronunciata la decisione, o qualora questa confermi il provvedimento impugnato, l'interessato ha facoltà di adire la magistratura ordinaria.

 

          Art. 15.

     L'azione per conseguire le prestazioni stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui sorse il diritto alle prestazioni stesse.

     Detto termine è interrotto dalla presentazione della domanda delle prestazioni e ricomincia a decorrere dopo esaurita l'azione amministrativa.

     Le prestazioni spettanti in forza della presente legge non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per debiti verso l'ente.

 

          Art. 16.

     L'ente gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni fiscali concessi all'istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Per le imposte dirette i benefici, privilegi ed esenzioni sono limitati ai redditi propri dell'ente.

 

          Art. 17.

     A favore dell'ente sono applicabili le norme stabilite dalle vigenti tariffe ufficiali per la somministrazione dei medicinali ai poveri.

 

          Art. 18.

     Sono organi dell'ente:

     1° il presidente;

     2° il consiglio di amministrazione;

     3° il comitato esecutivo.

 

          Art. 19.

     Il presidente è nominato con decreto del ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze su designazione del ministro segretario di Stato segretario del P.N.F.

     Un vice-presidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i componenti del comitato esecutivo.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio sono assunte dal vice-presidente.

 

          Art. 20.

     Il consiglio di amministrazione è composto del presidente e dei seguenti membri nominati con decreto del ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze:

     1° un rappresentante per ciascuno dei ministeri dell'interno, delle finanze e delle corporazioni;

     2° tre rappresentanti degli enti interessati scelti dal ministro per le corporazioni;

     3° il fiduciario nazionale dell'associazione nazionale fascista del pubblico impiego;

     4° due rappresentanti degli iscritti designati dall'associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

     I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del quadriennio cessano dalle funzioni e anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri.

 

          Art. 21.

     Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal rappresentante del ministero dell'interno e di quello delle corporazioni, di uno dei rappresentanti degli enti di cui al n. 2 del precedente articolo, designato dal consiglio di amministrazione, e del fiduciario nazionale dell'associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

     Il comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 22.

     Presso l'ente è costituito un collegio sindacale composto:

     a) di un sindaco effettivo con funzioni di presidente, e di uno supplente designati dal ministro per le corporazioni;

     b) di un sindaco effettivo e di uno supplente designato dal ministro per le finanze;

     c) di un sindaco effettivo e di uno supplente designati dal ministro segretario di Stato segretario del P.N.F.

     Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del ministro per le corporazioni ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 23.

     L'ente deve costituire un fondo di riserva ordinario ed uno straordinario.

     Il fondo di riserva ordinario serve a fronteggiare gli eventuali disavanzi di esercizio ed a coprire i rischi per i casi di morte, e a esso deve assegnarsi il settantacinque per cento dell'avanzo di gestione, risultante dal bilancio consuntivo, oltre agli interessi del fondo stesso.

     L'assegnazione predetta cesserà quando il fondo di riserva ordinario avrà raggiunto un ammontare pari alla somma delle spese sostenute nell'ultimo triennio per gli scopi dell'ente e sarà ripresa ogni volta che il fondo stesso risulti inferiore a tale somma e sino a concorrenza della stessa.

     Il fondo di riserva straordinario serve agli scopi complementari dell'ente previsti dall'ultimo comma di cui all'art. 3 della presente legge, o da deliberazione del consiglio di amministrazione.

     A detto fondo debbono attribuirsi il 25 per cento dell'avanzo di gestione risultante dal bilancio e gli interessi del fondo stesso.

     In caso di disavanzi di esercizio dovuti a circostanze eccezionali e qualora il fondo di riserva ordinario risulti diminuito della metà della misura predetta, il ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze può, su istanza dell'ente, autorizzare prelevamenti dal fondo di riserva straordinario a favore di quello ordinario.

     Le somme costituenti il fondo di riserva ordinario od il fondo di riserva straordinario devono essere depositate presso istituti di credito di diritto pubblico o investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

     Le somme costituenti il fondo di riserva straordinario possono essere anche investite in immobili da destinare agli scopi dell'ente.

 

          Art. 24.

     L'ente è sottoposto alla vigilanza del ministero delle corporazioni.

     Ad esso ed a quello delle finanze devono essere trasmessi i bilanci annuali e tutte le notizie e i ragguagli che siano richiesti.

 

          Art. 25.

     Le casse, società ed enti, comprese le mutue interne eventualmente esistenti presso gli enti previsti dall'art. 2 aventi le finalità di previdenza e di assistenza stabilite nella presente legge a favore delle categorie di personale obbligatoriamente iscritte all'ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, sono soppresse e poste in liquidazione.

     La soppressione di ciascuno degli enti di cui al precedente comma è determinata dal ministro per le corporazioni, con provvedimento non soggetto a gravame.

     Alla liquidazione di detti enti provvederà l'ente nazionale fascista per i dipendenti da enti di diritto pubblico, al quale saranno devolute le residue attività patrimoniali nette degli enti stessi.

     Il personale dipendente dai detti enti può essere esonerato dal servizio e, in tal caso, è ammesso al trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli a mente delle vigenti leggi e delle particolari disposizioni di ciascun ente.

 

          Art. 26.

     Dalla entrata in vigore della presente legge le prestazioni a favore degli iscritti e le loro contribuzioni sono regolate esclusivamente dalle norme della legge stessa.

     Le prestazioni riconosciute agli iscritti delle casse, enti e istituti soppressi avranno vigore fino alla data di applicazione della presente legge, restando in facoltà del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico di mantenerle, avuto riguardo alle rispettive consistenze patrimoniali.

 

          Art. 27.

     Con regolamento da approvarsi con regio decreto su proposta del ministro per le corporazioni e di quello per le finanze di concerto col ministro per l'interno e col ministro per la grazia e giustizia e da adottarsi in base all'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1939-XVII.

 

          Art. 28.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e degli enti pubblici di assistenza e beneficenza.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 15 giugno 1945, n. 366.