§ 27.8.2 - Legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:21/12/1978
Numero:843


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 


§ 27.8.2 - Legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

(G.U. 29 dicembre 1978, n. 361, S.O.).

 

Disposizioni in materia di finanza locale

 

     Art. 1.

     In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:

     a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

     b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera a);

     c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

     d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

     e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

          Art. 2.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI e la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà provveduto alla determinazione e alla ripartizione delle somme da destinare al finanziamento delle funzioni già di competenza regionale e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1979 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, per interessi passivi, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali municipalizzate e provincializzate, anche consortili, per i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, per quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non potrà subire incrementi superiori all'11 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 13 per cento dell'ammontare previsto per il 1978 quale risulta dai bilanci di previsione approvati dall'organo regionale di controllo e dalle variazioni apportate ai bilanci stessi, in conformità al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, anche in rapporto alle eventuali maggiori entrate proprie accertate dagli enti.

     Nel complesso delle spese correnti soggette all'incremento percentuale di cui al comma precedente, ma da evidenziare con specifici stanziamenti, sono comprese le spese attinenti alle funzioni già esercitate dallo Stato, dalle regioni e da disciolti enti nazionali, e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o da successivi provvedimenti, ragguagliate ad anno, per quanto necessario.

     Dette spese, oltre a quelle già sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento sono previste in misura non inferiore ai trasferimenti di risorse effettuati a norma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché a norma dell'articolo 7, secondo e terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Le regioni, ove non abbiano ancora provveduto all'adempimento di cui al citato articolo 7, sono tenute, su richiesta dei comuni, a rilasciare certificato attestante l'importo spettante al comune richiedente.

     Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui al primo comma presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

     Le spese per l'assistenza psichiatrica di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, nonché le entrate necessarie per la loro copertura, competono alle province sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative del servizio sanitario nazionale e degli articoli 32, 33, 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al primo comma non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1978.

     Gli enti locali nei cui bilanci sono iscritti i disavanzi o i contributi per i servizi di trasporto verseranno le somme a copertura dell'incremento del 10 per cento di cui al comma precedente subordinatamente alla redazione, da parte delle aziende di trasporto, di un piano di ristrutturazione diretto al riordino economico della gestione. I piani di ristrutturazione, approvati dall'ente proprietario, sono inviati alle regioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni di programmazione e coordinamento.

     Gli stanziamenti per interessi passivi dovranno tener conto esclusivamente:

     a) delle quote di interessi relative a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1978;

     b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1979 in virtù di contratti perfezionati prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

     c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

     Gli interessi passivi per prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non sono compresi fra quelli della precedente lettera c) e sono stanziati in apposito capitolo delle spese per interessi passivi dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è realizzato il prefinanziamento.

     Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1979 redatte in difformità ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.

     Le aziende speciali di trasporto degli enti locali che per l'anno 1978 debbono fronteggiare oneri derivanti dal riconoscimento di accordi sindacali nazionali intervenuti a sanatoria di situazioni pendenti, sono autorizzate a superare, per l'importo corrispondente a detti oneri, i limiti ed i vincoli previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e comunque i livelli di spesa fissati nei rispettivi bilanci di previsione.

     I precitati limiti di spesa corrente e di disavanzo conseguenti ad oneri per il personale e relativi ad accordi sindacali di carattere nazionale possono essere superati nei limiti degli accordi stessi, nei casi di aziende speciali di trasporto costituite successivamente al 1° gennaio 1976 da consorzi tra enti locali a carattere regionale e la cui attività di gestione sia iniziata dopo il 1° luglio 1976.

     Gli enti proprietari di aziende speciali di trasporto e gli enti partecipanti ai citati consorzi sono autorizzati, in via eccezionale, nei casi previsti dai due commi precedenti, a coprire la eventuale maggiore perdita del 1978, rispetto a quella accertata nell'esercizio 1977, con la contrazione di un mutuo.

     Il disavanzo iscritto nel bilancio di previsione 1978 è rideterminato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 1979 a norma dei commi precedenti e le relative risultanze costituiscono base per l'incremento massimo del disavanzo stesso da iscriversi nei bilanci di previsione del 1979 ai sensi del sesto comma del presente articolo.

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6. [3]

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, si applicano anche alle anticipazioni accordate a comuni e province per somministrazione di fondi ad aziende di trasporto, costituite sotto forma di società per azioni, qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o azionista di maggioranza.

     L'assunzione a carico dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è effettuata nella medesima percentuale di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale.

     Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono designati gli istituti di credito autorizzati, anche in deroga a norme di statuto, a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonché per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di società per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1977, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

          Art. 8.

     Fino a diversa regolamentazione dei servizi stessi, le gestioni governative di trasporto che già esercitano anche servizi urbani sono autorizzate a continuare tali servizi.

     Le eventuali perdite di esercizio debitamente accertate, anche relative agli esercizi precedenti, restano a carico delle gestioni governative.

     Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10.

 

          Art. 9.

     L'addizionale istituita con il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è prorogata per l'anno 1979 nella misura unica del 100 per cento, con esclusione dell'imposta sui cani.

     L'addizionale di cui sopra è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

     Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.

     Per l'anno 1979 i comuni ai quali è assicurato il pareggio economico del bilancio mediante appositi trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a deliberare l'aumento dell'imposta sui cani nella misura del 300 per cento della tariffa base in vigore nel 1978. Gli altri comuni devono deliberare l'aumento suddetto tra un minimo del 200 per cento ed un massimo del 300 per cento.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 28 febbraio 1979 in deroga al termine stabilito nell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

     Dall'anno 1979 cessano di avere efficacia le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernenti l'applicazione di eccedenze ai tributi dei comuni e delle province.

     Ove il gettito della tariffa di nettezza urbana non abbia coperto, nel 1978, il costo del servizio, i comuni sono tenuti ad adottare revisioni tariffarie tali da assicurare un maggior gettito fino ad un massimo dell'entrata accertata nel 1977 per i comuni del centro-nord e del 50 per cento della stessa per i comuni del Mezzogiorno e delle zone depresse del centro-nord. Le deliberazioni relative sono adottate, in deroga alle disposizioni vigenti, entro il 28 febbraio 1979 e le nuove tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

     Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1979.

 

          Art. 10.

     Per l'anno finanziario 1979, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spesa corrente, esclusa quella per il personale, delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali e consortili non potrà subire incrementi superiori all'11 per cento della corrispondente spesa del 1978.

     L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1979 rispetto al limite di cui al sesto comma del precedente articolo 4 dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

     Per le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili, diverse da quelle di trasporto, il pareggio dei bilanci è obbligatorio.

     Per le sole aziende non ancora in pareggio nel 1978 ove i ricavi previsti per il 1979 non coprano i costi del 1979, le stesse aziende sono tenute a proporre e gli enti proprietari ad adottare, entro 6 mesi dall'adozione del bilancio di previsione 1979, un piano di riequilibrio economico-finanziario, che quantifichi il livello massimo di evoluzione dei costi, gli adeguamenti relativi dei ricavi, determinando le eventuali quote di contributi a copertura del pareggio. Il piano avrà durata non superiore ad un quinquennio e gli enti proprietari dovranno iscrivere, nei propri bilanci, i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio.

     Alla copertura di detti contributi si provvede in via eccezionale mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscrive a carico del proprio bilancio.

     Il piano di riequilibrio economico-finanziario dovrà tener conto dell'onere derivante alle aziende dalle anzidette rate di ammortamento dei mutui.

     Gli enti tenuti ad adottare il piano di riequilibrio, di cui ai precedenti commi, ove dimostrino che il riequilibrio stesso non sia realizzabile a causa degli oneri che derivano alla gestione dall'obbligo di adottare prezzi amministrativi, sono autorizzati, in via straordinaria, a provvedere al pareggio del bilancio mediante mutuo a carico dell'ente.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), individua le categorie di aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende.

 

          Art. 11.

     Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1979, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

          Art. 12.

     Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

     L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro entro il 30 giugno 1979 secondo le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il versamento di tale importo, nonché della quarta trimestralità di cui all'art. 1, resta subordinato alla presentazione da parte degli enti locali della certificazione prevista al comma precedente.

 

          Art. 13.

     Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è destinato alla concessione in luogo dei mutui, ferme restando condizioni e modalità, di contributi in capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

     Dal 1° gennaio 1979 cessano di avere efficacia le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui concessi a valere sul citato fondo speciale, e non saranno più dovute le residue rate di ammortamento.

     Per le istruttorie in corso, la Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, provvederà alla messa a disposizione dei fondi sulla base delle comunicazioni delle regioni o del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni, e delle domande dei comuni. L'erogazione dei fondi verrà effettuata secondo le modalità previste per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

     Per le dichiarazioni di decadenza, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si tiene conto delle erogazioni effettuate per spese tecniche; in tal caso la decadenza dell'assegnazione dei fondi verrà comminata limitatamente alle somme non utilizzate.

     Per i mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, il termine per l'utilizzo dei fondi è fissato al 31 marzo 1979.

 

          Art. 14.

     In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la proroga di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è autorizzata per l'anno 1979 la iscrizione nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo di stanziamenti per importi corrispondenti a quelli effettuati per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 18, 19 e 19-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     Il Ministero delle finanze corrisponderà agli enti aventi diritto somme d'importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 in applicazione delle norme di cui al comma precedente, attenendosi alle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

 

          Art. 15.

     L'esposizione debitoria alla data del 31 dicembre 1977 - nei confronti degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, dell'INADEL, dell'INAM, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENEL - dei comuni e delle province, che abbiano provveduto all'approvazione dei rendiconti 1976 e 1977 ed alla determinazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, e dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, viene assunta a carico del bilancio dello Stato per la parte non soddisfatta all'entrata in vigore della presente legge e fino alla concorrenza del disavanzo di amministrazione risultante alla data del 31 dicembre 1977, depurato dei residui passivi di cui al comma seguente. A tali fini è stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 500 miliardi.

     In conformità a quanto disposto con il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, i comuni deliberano la cancellazione dei residui passivi relativamente alle somme per le quali abbiano rilasciato le attestazioni di cui all'art. 3, punto 5, del decreto ministeriale 11 marzo 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 27 aprile 1978.

     A tal fine gli enti locali dovranno notificare, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1979, apposita istanza, corredata dall'elenco delle esposizioni debitorie di cui al primo comma e dall'attestazione da cui risulti l'importo del disavanzo di amministrazione e l'intervenuta approvazione dei rendiconti consuntivi, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario.

     Con decreto del Ministro del tesoro verranno stabilite le modalità per la regolazione delle esposizioni debitorie di cui ai commi precedenti.

     I comuni e le province dovranno utilizzare, con carattere di assoluta priorità, gli eventuali avanzi di amministrazione della gestione di competenza degli anni 1978 e 1979, per il soddisfacimento dei debiti relativi agli esercizi 1977 e precedenti verso gli altri creditori.

 

Disposizioni in materia previdenziale

 

          Art. 16.

     In deroga al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si applicano, limitatamente all'anno 1979, alle quote aggiuntive concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1° gennaio 1976 [4].

     La disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione. Tale norma ha effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978.

     La quota aggiuntiva in cifra fissa non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

     La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

     Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari [5].

 

          Art. 17. [6]

     L'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti [7].

     Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, introdotto con la legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

 

          Art. 18.

     In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è fissata per l'anno 1979, in via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in costituzione dell'aumento di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

 

          Art. 19.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta.

     Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle pensioni trovi applicazione la L. 31 luglio 1975, n. 364, continua a corrispondersi l'indennità integrativa speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all'art. 10, L. 3 giugno 1975, n. 160, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.

     Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e da gestione che erogano pensioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, i trattamenti di cui al primo comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.

     In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa [8].

     Nei casi di concorso di più pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta [9].

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con più titolari [10].

 

          Art. 20.

     Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei.

     Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

     Il presente articolo non si applica altresì ai lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

 

          Art. 21.

     Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria [11].

     L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni [12].

     Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1° gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'art. 8, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato. I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento".

 

          Art. 22. [13]

     Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'art. 5, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:

     lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;

     lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;

     lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e cinquecento.

     Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19, L. 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

     E' abrogato il penultimo comma dell'art. 5, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

 

          Art. 23.

     L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non può essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.

     Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità per il conseguimento del beneficio anzidetto.

 

          Art. 24.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché per le gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie che si ricollegano alla finanza statale sono versate dagli enti ed istituti percettori entro il quinto giorno della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana stessa secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

     In sede di prima applicazione del presente articolo, gli enti e gli istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.

     In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si applica l'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160.

 

          Art. 25. [14]

     Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è raddoppiato.

     Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'art. 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito nella misura di L. 65.500 e L. 62.000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.

 

          Art. 26. [15]

     Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentato del 40 per cento.

     L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 27.

     Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

     Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.

 

          Art. 28.

     Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

     Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione sociale, è riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente a tale eccedenza.

     Le sanzioni previste al penultimo comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta rispettivamente della pensione sociale o dell'integrazione al trattamento minimo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a recupero delle somme percepite [16].

 

          Art. 29. [17]

     Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1978 e da liquidarsi nel 1979.

 

          Art. 30.

     Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, è obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo.

     Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, è soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.

     La sanzione di cui al comma precedente è ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed è ridotta alla metà qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno [18].

 

Disposizioni in materia sanitaria

 

          Art. 31.

     L'apporto dello Stato di cui al punto 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, può essere elevato per l'anno 1979 sino al limite di 1.500 miliardi di lire.

     Lo Stato si assume, altresì, sino al limite di 600 miliardi di lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno degli enti di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP.

     L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, è disposto entro il mese successivo al termine di ogni bimestre di gestione su richiesta dei commissari liquidatori di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, comprovante lo squilibrio fra le spese per prestazioni obbligatorie e di funzionamento rispetto alle entrate relative a contributi e ad altro titolo avente scadenza nel periodo considerato.

     La richiesta è corredata dal riepilogo degli estratti conto relativi alle disponibilità finanziarie esistenti presso gli incaricati della riscossione alla fine del relativo bimestre nonché da un verbale di conformità dell'organo interno di controllo.

 

          Art. 32.

     Le norme di cui al precedente articolo 23 si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti.

     I commissari liquidatori ed i funzionari che presiedono ai competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o gestioni di malattia sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi, proventi od altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti stessi, nonché della mancata, tempestiva instaurazione e prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti.

     Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 461.

 

          Art. 33.

     E' fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere al di fuori dei vigenti regolamenti degli enti stessi contributi a complemento o integrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta.

     Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.

 

Disposizioni in materia di opere pubbliche

 

          Art. 34.

     Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei settori dell'edilizia demaniale, delle opere idrauliche e delle opere marittime è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:

     1) per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:

     a) la costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime;

     b) il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e le escavazioni marittime;

     c) la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali;

     rispettivamente, 250 miliardi, 15 e 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250 miliardi, 10 e 4 miliardi per l'anno finanziario 1981;

     2) per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;

     3) per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

     a) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;

     b) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato, delle regioni o di altri soggetti in conformità alla legge 14 marzo 1968, n. 292;

     rispettivamente 206 miliardi e 12 miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981

     Lo stanziamento di lire 250 miliardi, relativo agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti per l'anno 1979, per l'importo di lire 215 miliardi deve essere utilizzato secondo i criteri degli articoli 4 e 6 della legge 6 agosto 1974, n. 366.

     Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 2.200 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

 

          Art. 35.

     Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica, tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera c), punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quanto per le opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

     Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle regioni che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412 hanno provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica previsto all'articolo 3 della stessa legge, il completamento di opere finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, le somme a tal uopo impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata.

     Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.

 

          Art. 36.

     Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con l'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

     Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 15 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 5 miliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

 

          Art. 37.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi alle regioni per la erogazione ai comuni, ai consorzi, ai consorzi intercomunali e alle province delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate dall'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

     Lo stesso Ministero è, altresì, autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate nel predetto articolo 20.

     La spesa di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 e 15 miliardi per il 1981.

 

          Art. 38.

     Per la concessione di contributi trentancinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 39.

     Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento già adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383, e 10 ottobre 1975, n. 551, nonché sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 40.

     Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, compresi i completamenti dei lotti iniziati, è autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

 

Disposizioni relative all'Azienda nazionale autonoma delle strade

 

          Art. 41.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari, in Italia o all'estero, oppure con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di lire duemilacinquecento miliardi per la esecuzione dei propri programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981.

     Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministero del tesoro e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dall'ANAS e le rate di ammortamento annuali, per capitale ed interessi, che non potranno essere superiori a trenta, saranno iscritte, con distinta imputazione nei bilanci dell'ANAS, specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante, con l'obbligo della preventiva iscrizione nel proprio bilancio da parte del Tesoro dello Stato dell'ammontare relativo a ciascuna rata annuale.

     Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

 

          Art. 42.

     L'ammontare dei mutui che l'ANAS è autorizzata a contrarre à termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire duemilacinquecento miliardi è ripartito in tre esercizi come segue:

     1979 lire novecento miliardi;

     1980 lire ottocento miliardi;

     1981 lire ottocento miliardi.

     La presente legge non abroga il disposto di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

 

          Art. 43.

     E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di un programma straordinario di opere igienico-sanitarie, da concordarsi con le regioni e da destinare alle zone particolarmente carenti di tali infrastrutture, assegnando la quota minima del 60 per cento al Mezzogiorno.

     Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto importo di lire 500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1979 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

 

          Art. 44.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a concedere contributi, ai sensi dell'articolo 27, lettera g), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ad enti locali per la esecuzione di opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati alla Azienda stessa dall'articolo 2 della indicata legge 7 febbraio 1961, n. 59.

 

          Art. 45.

     Per far fronte agli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, il Ministro del tesoro è autorizzato a versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane l'importo occorrente per il pagamento, anche in deroga alle norme regolamentari del predetto Fondo, e in sostituzione dell'ANAS, delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara. Lo stanziamento è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

     Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a versare al suddetto Fondo centrale di garanzia l'importo di lire 75 miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale operatività della garanzia dello Stato riconosciuta sui mutui e prestiti obbligazionari assunti all'estero, da enti autostradali a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287.

 

          Art. 46.

     Ai fini della programmazione il Ministro dei lavori pubblici presenta alle Camere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i piani straordinari di intervento di cui ai precedenti articoli 34, 41, 43 e le conseguenti quantificazioni di spesa per le opere previste per acquisire il parere delle commissioni permanenti competenti per materia.

     Trascorsi trenta giorni dalla presentazione di cui al precedente comma il Governo provvede all'assunzione dei relativi impegni.

 

Disposizioni in materia di interventi per il Mezzogiorno

 

          Art. 47.

     L'apporto complessivo di 14.500 miliardi autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 con l'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è aumentato di lire 400 miliardi che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1980.

     L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi del predetto articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, è aumentato di lire 3.500 miliardi.

     Al maggiore onere di cui al precedente comma si farà fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 700 miliardi di lire.

     Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1979, sulle disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale - costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 - da destinare agli interventi nei territori meridionali.

     La Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, a contrarre nell'anno 1979 prestiti con la Banca Europea per gli investimenti, per il completamento di progetti di opere finalizzate di rilevante interesse già parzialmente finanziate, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 20 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

     L'onere, per capitale ed interessi, di tali prestiti sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 48.

     Per consentire alle comunità montane la prosecuzione degli interventi di loro competenza ai sensi e per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, di cui lire 65 miliardi per l'anno finanziario 1979, lire 115 miliardi per l'anno 1980 e lire 120 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente saranno assegnate alle comunità montane in conformità dei criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

     Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente integrato della complessiva somma di lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 30 miliardi, di cui 10 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per far fronte ai maggiori oneri necessari per il completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e delle opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977, è autorizzata la complessiva spesa di lire 40 miliardi, di cui 20 miliardi per l'anno finanziario 1979, e 10 per ciascuno degli anni 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     L'autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

 

Disposizioni in materia di pensioni di guerra

 

          Art. 49.

     Ai fini dell'attuazione delle disposizioni derivanti dai provvedimenti delegati per il riordinamento della pensionistica di guerra previsti dall'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, è autorizzata la spesa annua di lire 484 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'eventuale maggiore onere per gli anni 1980 e 1981 potrà essere autorizzato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione dei bilanci degli anni medesimi.

 

Disposizioni di carattere finanziario

 

          Art. 50.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, per un importo non superiore, complessivamente, a lire 55.802 miliardi 424.265.000 nella forma di:

     a) buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84;

     b) certificati speciali di credito del tesoro di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti;

     c) certificati di credito del tesoro di durata non superiore a dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale per le emissioni di cui al comma precedente, si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle emissioni stesse, maggiorazione considerata in aumento al limite di cui al primo comma.

     Sono soppressi gli articoli da 1 a 4 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 .

 

          Art. 51.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, quali risultano modificati dalla legge di conversione 27 luglio 1978, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

     ”Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.250 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota fino a lire 250 miliardi dovrà essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 125 miliardi per l'anno 1979, di 268 miliardi per l'anno 1980, di 313 miliardi per l'anno 1981, di 239 miliardi per l'anno 1982, di 140 miliardi per l'anno 1983, di 100 miliardi per l'anno 1984 e di 45 miliardi per l'anno 1985".

 

          Art. 52.

     Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, comprese quelle la cui copertura è prevista con operazioni di indebitamento, restano determinati, per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981 nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 53.

     Nelle tabelle B, C, e D allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1979.

 

          Art. 54.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1° aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti cambi di finanziamento [19] .

     Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.

     (Omissis) [20].

     (Omissis) [21].

     (Omissis) [22].

     (Omissis) [23].

 

          Art. 55. [24]

     I titoli di spesa collettivi rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre, sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.

 

          Art. 56.

     Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la facoltà accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e successive modificazioni.

 

Disposizioni varie

 

          Art. 57.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 sono soppressi: i contributi alle stazioni sperimentali per l'industria, già a carico degli enti locali, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive norme integrative e regolamentari previste dall'articolo 344 del regio decreto stesso; i premi agli impiegati ed agenti municipali di cui all'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 600; le contribuzioni agli assegnatari di carte di prelevamento dei carburanti o di buoni di prelevamento di prodotti petroliferi di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 5.

 

          Art. 58.

     Dopo il secondo comma dell'art. 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto il seguente:

     Il primo bilancio pluriennale, da presentarsi nel mese di settembre a norma dell'art. 15 della presente legge, espone l'andamento delle entrate e delle spese con la sola proiezione in base alla legislazione vigente. Entro il 31 marzo 1979 il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale".

 

          Art. 59. [25]

 

          Art. 60.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, con effetto a decorrere dal 17 maggio 1995.

[2] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, con effetto a decorrere dal 17 maggio 1995.

[3] Articolo abrogato dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, con effetto a decorrere dal 17 maggio 1995.

[4] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[5] Comma aggiunto dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1991, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile 1992, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione ed il congelamento dell'indennità integrativa speciale.

[8] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[9] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[10] Comma aggiunto dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[11] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[12] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[13] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[14] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[15] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[16] Per una modifica del termine di cui al presente comma vedi l' art. 28 della L. 23 aprile 1981, n. 155.

[17] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 14 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

[18] Per una parziale modifica del presente articolo vedi l' art. 3 della L. 31 marzo 1979, n. 92.

[19] Comma così sostituito dall'art. 20 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65.

[20] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[21] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[22] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[23] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.

[25] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 24 aprile 1980, n. 146.