§ 27.6.115 - D.L. 17 gennaio 1977, n. 2.
Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:17/01/1977
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui decennali, per la trasformazione in finanziamenti a lungo termine della [...]
Art. 2.      I mutui di cui al precedente art. 1 sono concessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale sulla base della domanda dell'ente corredata da una attestazione del segretario [...]
Art. 3.      La Banca d'Italia, nelle sue funzioni di vigilanza sulle aziende di credito, accerta le esposizioni risultanti presso gli enti creditizi interessati per consentire alla Cassa depositi e prestiti [...]
Art. 4.      La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è autorizzata a trasformare in mutui decennali le esposizioni per morosità dei comuni e delle province, risultanti al 31 dicembre 1976 per [...]
Art. 5.      Nei riguardi degli enti locali deficitari rimane efficace l'autorizzazione a contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici rilasciata ai sensi delle leggi 29 gennaio 1974, n. 17, 14 aprile [...]
Art. 6.      La sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti concede ai comuni ed alle province deficitari, nelle more delle autorizzazioni a contrarre mutui, anticipazioni [...]
Art. 7.      Per eventuali necessità di cassa connesse all'applicazione del presente decreto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato [...]
Art. 8.      A partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto ai comuni, alle province ed alle aziende di trasporto di cui al primo comma dell'articolo 1 di [...]
Art. 9. 
Art. 9 bis. 
Art. 9 ter. 
Art. 9 qua ter.
Art. 9 qui nquies.
Art. 9 sex ies.
Art. 9 sep ties.
Art. 9 oct ies.
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge


§ 27.6.115 - D.L. 17 gennaio 1977, n. 2. [1]

Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.

(G.U. 18 gennaio 1977, n. 15).

 

Art. 1.

     La sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui decennali, per la trasformazione in finanziamenti a lungo termine della consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve termine comprese le anticipazioni di tesoreria e le espansioni a breve delle aziende di trasporto di comuni, province e loro consorzi accordati dai tesorieri delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché dagli istituti centrali di categoria, a comuni e province, aumentati dei relativi interessi maturati e non ancora regolati [2].

     L'ammontare delle anticipazioni ottenute a fronte delle somme da riscuotere a saldo dei mutui già concessi a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali nonché dei finanziamenti accordati a valere sui mutui in corso di perfezionamento per l'esecuzione di opere pubbliche o ad altro titolo, non concorre alla formazione dell'importo da trasformare in mutuo ai sensi del comma precedente. La consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve deve essere depurata, ai fini della concessione dei mutui di cui al primo comma, delle somme afferenti versamenti effettuati con vincolo di specifica destinazione [2].

 

     Art. 2.

     I mutui di cui al precedente art. 1 sono concessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale sulla base della domanda dell'ente corredata da una attestazione del segretario dell'ente stesso, vistata dal sindaco o dal presidente la giunta provinciale contenente la distinta analitica delle anticipazioni ottenute per capitale e interessi e per ente creditore.

     I mutui sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

     Fino al 31 dicembre 1977 i cespiti delegabili potranno essere impegnati, sino alla concorrenza di importi di spesa già deliberati e non concretati in mutuo, a garanzia di mutui destinati esclusivamente ad opere pubbliche obbligatorie, con priorità per quelle indicate dall'articolo 16 bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492 [3].

     I mutui sono erogati, in unica soluzione, mediante consegna di cartelle, il cui netto ricavo deve corrispondere all'ammontare dell'esposizione dell'ente locale nei confronti dei tesorieri dell'azienda di cui all'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché dell'istituto centrale di categoria, intestate nominativamente al tesoriere all'azienda o all'istituto stesso [2].

     Agli effetti dei rapporti tra sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti e i tesorieri, le aziende o gli istituti di credito gli interessi sulle cartelle, indipendentemente dalla materiale consegna dei titoli, hanno decorrenza 1 gennaio 1977 e dalla stessa data cessa la corresponsione di interessi sui crediti trasformati ai sensi dell'art. 1 [2].

     L'ammortamento delle cartelle di credito comunale e provinciale può essere effettuato per sorteggio annuale o mediante altra modalità che verrà indicata nel decreto autorizzativo della emissione dei titoli di cui all'articolo 2 della parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 [4].

     L'ammortamento dei mutui concessi ai sensi del presente articolo avrà inizio dal 1 gennaio 1978. Qualora entro la predetta data non venga emanato un provvedimento generale di consolidamento dei debiti degli enti locali il Governo adotterà i provvedimenti necessari per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui consolidati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto [2].

     Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione e sugli ordini di consegna delle cartelle è successivo.

 

     Art. 3.

     La Banca d'Italia, nelle sue funzioni di vigilanza sulle aziende di credito, accerta le esposizioni risultanti presso gli enti creditizi interessati per consentire alla Cassa depositi e prestiti di verificarne la concordanza con le attestazioni rilasciate dagli enti locali ai sensi del Precedente art. 2.

 

     Art. 4.

     La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è autorizzata a trasformare in mutui decennali le esposizioni per morosità dei comuni e delle province, risultanti al 31 dicembre 1976 per capitale ed interessi, nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della sezione stessa.

     La notifica del provvedimento di trasformazione, che potrà essere effettuata mediante invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, comporta l'iscrizione nel bilancio dell'ente debitore per l'esercizio 1978 e per gli esercizi successivi, della relativa annualità di ammortamento. Qualora entro il 31 dicembre 1977 non venga emanato un provvedimento generale di consolidamento dei debiti degli enti locali il Governo adotterà i provvedimenti necessari per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui consolidati ai sensi del presente articolo [2].

     I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

 

     Art. 5.

     Nei riguardi degli enti locali deficitari rimane efficace l'autorizzazione a contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici rilasciata ai sensi delle leggi 29 gennaio 1974, n. 17, 14 aprile 1975, n. 129 e 26 aprile 1976, n. 189, limitatamente alle quote relative alle somme complessivamente dovute per forniture di beni e servizi o per altro titolo compresi i crediti eventualmente scontati dalle regioni per anticipazioni concesse su mutui previsti a pareggio di bilancio, alla data del 31 dicembre 1976 [2].

     Con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui al precedente comma [3].

 

     Art. 6.

     La sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti concede ai comuni ed alle province deficitari, nelle more delle autorizzazioni a contrarre mutui, anticipazioni ad integrazione dei disavanzi per l'anno 1977, fino all'ammontare del mutuo autorizzato a copertura del disavanzo dell'anno precedente o, in mancanza, di quello autorizzato a copertura del bilancio 1975, aumentato della residua perdita di esercizio delle aziende di trasporto dei comuni, delle province e loro consorzi, non compresa nei bilanci degli enti locali [2].

     Le anticipazioni di cui al precedente comma verranno concesse sulla base della domanda dell'ente locale, corredata da copia del decreto del Ministro per l'interno di autorizzazione a contrarre il mutuo a copertura del disavanzo economico, per l'ultimo esercizio approvato.

     Le anticipazioni di cui al presente articolo sono concesse, al saggio di interesse del 15 per cento, e saranno somministrate in quattro rate trimestrali anticipate.

     Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione e sui mandati di pagamento è successivo.

     Per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

     La sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa depositi e prestiti concede ai comuni e alle province i cui bilanci presentano pareggio economico per l'anno 1976 e disavanzo economico per il 1977 le anticipazioni di cui al primo comma del presente articolo nella misura che sarà determinata nel decreto ministeriale di autorizzazione del mutuo a copertura del disavanzo da emanarsi nei casi di cui sopra dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del bilancio preventivo approvato dal comitato regionale di controllo. L'anticipazione non potrà superare il 70 per cento del mutuo autorizzato e sarà aumentata della residua perdita di esercizio delle aziende di trasporto dei comuni, delle province e loro consorzi non comprese nei bilanci di detti enti locali [3].

 

     Art. 7.

     Per eventuali necessità di cassa connesse all'applicazione del presente decreto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

 

     Art. 8.

     A partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto ai comuni, alle province ed alle aziende di trasporto di cui al primo comma dell'articolo 1 di contrarre finanziamenti a breve termine ad eccezione delle anticipazioni della sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa deposti e prestiti, delle anticipazioni previste da norme, regionali, erogate dalle regioni stesse, in misura comunque non superiore a quelle previste dal primo comma del precedente articolo 6, nonché delle anticipazioni di tesoreria, la cui consistenza complessiva non potrà superare i 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente accertate nell'esercizio precedente, e, per le aziende di trasporto di cui al primo comma dell'articolo 1, i tre dodicesimi delle entrate proprie accertate nel bilancio dell'anno precedente [2].

     Fanno inoltre eccezione i prefinanziamenti di mutui già concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima della avvenuta aggiudicazione dei lavori [5].

     A decorrere dal 1977, nei contratti di tesoreria, ancorché stipulati, è fatto obbligo di prevedere anticipazioni di tesoreria sino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente [5].

 

     Art. 9. [6]

     A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al 31 dicembre 1977, i comuni, le province, le loro aziende e i loro consorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.

     Per l'anno 1977 non potrà essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

     Sempre entro i limiti di cui al primo comma, sono fatti salvi i rinnovi o le conferme in servizio di personale precario comunque intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella della legge di conversione, purché siano oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale o provinciale.

     Nell'anno 1977 le province, i comuni o i loro consorzi che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi di trasporto pubblico già in concessione a privati e provvedano alla gestione diretta dei servizi predetti, debbono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende private concessionarie alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I concorsi per l'assunzione del personale deliberati prima della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si intendono validi nei limiti di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 9 bis. [7]

     Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consigli degli enti locali, tenuto conto dei loro programmi, devono deliberare un piano di riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici, dei servizi e delle aziende speciali, in base a criteri di efficienza e di economicità di gestione e di sviluppo della professionalità dei dipendenti.

     Il piano di cui al comma precedente deve essere realizzato prioritariamente mediante la mobilità del personale dipendente dall'ente locale e dalle sue aziende speciali.

 

     Art. 9 ter. [7]

     I comuni e le province, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto del consolidamento dei debiti a breve, di cui all'articolo 1, e delle quote di mutuo di cui all'articolo 5, provvedono a deliberare o a modificare i consuntivi per gli esercizi finanziari 1976 e precedenti e ad accertare gli eventuali disavanzi d'amministrazione, comprensivi delle perdite delle aziende municipalizzate. Le risultanze di tali consuntivi devono essere trasmesse ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

 

     Art. 9 quater. [7]

     Il Governo, tenuto conto dei programmi regionali per i piani di trasporto pubblico e dei programmi comunali di cui all'articolo 9 bis, provvederà, entro novanta giorni dallo spirare del termine indicato in detto articolo, a determinare le modalità per la costituzione di un fondo nazionale dei trasporti.

 

     Art. 9 quinquies. [7]

     I comuni e le province sono esonerati dall'obbligo della restituzione di somme che, in conseguenza dei provvedimenti di conguaglio in base ai dati del censimento della popolazione 1971, risultino aver percepito in più per le entrate sostitutive della soppressa compartecipazione all'imposta generale sull'entrata, sino all'entrata in vigore del provvedimento generale di consolidamento di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto.

     I risultati del censimento 1971 avranno invece effetto per la determinazione di dette entrate a partire dall'esercizio 1977.

 

     Art. 9 sexies. [7]

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 non trovano applicazione nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti fissati dal testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.

 

     Art. 9 septies. [7]

     Il collocamento dei titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti o dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, può essere effettuato sia direttamente sia tramite consorzi costituiti tra aziende ed istituti di credito.

 

          Art. 9 octies. [7]

     (Omissis) [8].

     Nei confronti della Cassa per la formazione della proprietà contadina e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali la norma di cui al precedente comma avrà applicazione a decorrere dall'esercizio 1978.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1977, n. 62.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[7] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[7] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[7] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[7] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[7] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[7] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[7] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 17 marzo 1977, n. 62.

[8] Sostituisce l'art. 252 del R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.

[9] Sostituisce il comma primo, art. 253 del R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.