§ 41.7.103 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.
Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:28/03/1975
Numero:473


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di [...]
Art. 3.      L'imposta di soggiorno, che la regione può stabilire in virtù della competenza prevista all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sostituisce l'imposta di [...]
Art. 4.      In tutti i casi in cui lo Stato presta, in base alle proprie leggi, garanzia per mutui, a favore di comuni, di istituti ed enti per l'edilizia abitativa comunque sovvenzionata, di ospedali e di [...]
Art. 5.      La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza continuano a concedere mutui alle provincie di Trento e di Bolzano per spese di investimento nell'esercizio [...]
Art. 6.      (Omissis)


§ 41.7.103 - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale.

(G.U. 20 settembre 1975, n. 252, S.O.)

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2.

     Nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale.

 

          Art. 3.

     L'imposta di soggiorno, che la regione può stabilire in virtù della competenza prevista all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sostituisce l'imposta di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni. Fino a tale sostituzione, le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174 in favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse in ciascuna provincia, vengono attribuite, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2 della legge n. 174/1958, alle provincie autonome [2] .

     La competenza primaria della regione in materia di contributi di miglioria rimane ferma con riguardo all'incremento di valore degli immobili derivante da tutte le opere pubbliche degli enti pubblici compresi nell'ambito regionale nonchè dall'introduzione o dal potenziamento di pubblici servizi.

 

          Art. 4.

     In tutti i casi in cui lo Stato presta, in base alle proprie leggi, garanzia per mutui, a favore di comuni, di istituti ed enti per l'edilizia abitativa comunque sovvenzionata, di ospedali e di altri enti, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con altri enti ed istituti di credito a ciò autorizzati, la garanzia stessa è prestata, rispetto ai suddetti enti, siti nel rispettivo territorio, dalle provincie di Trento e di Bolzano in luogo dello Stato.

     In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, le provincie garanti, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederanno ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, ovvero dal contratto di mutuo, rimanendo sostituite all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

     Restano salve le garanzie già prestate dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza continuano a concedere mutui alle provincie di Trento e di Bolzano per spese di investimento nell'esercizio delle proprie funzioni corrispondenti a quelle delle provincie di diritto comune.

 

          Art. 6.

     (Omissis) [3]

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

[2]  Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 10 ottobre 1975, n. 270.

[3]  Comma abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.