§ 41.7.181 - D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:16/03/1992
Numero:268


Sommario
Art. 1.      1. Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del [...]
Art. 2.      1. La devoluzione alla regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'art. 69 dello statuto è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse [...]
Art. 3.      1. Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i princìpi [...]
Art. 4.      1. I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 71 dello statuto, ceduti alle province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si [...]
Art. 5.      1. La devoluzione alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote del gettito delle entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, è [...]
Art. 6.      1. L'applicazione dell'art. 75, comma 2, dello statuto ha luogo sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.
Art. 7.      1. Il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti [...]
Art. 8.      1. Il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli, 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro [...]
Art. 9.  [5]
Art. 10.  [6]
Art. 10 bis.  [7]
Art. 11.      1. Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o è ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie [...]
Art. 12.  [8]
Art. 13.      1. La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno [...]
Art. 14.      1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa [...]
Art. 15.      1. Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui è stata prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione [...]
Art. 16.      1. Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti [...]
Art. 17.      1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonchè quelle già spettanti alla regione [...]
Art. 18.      1. Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto.
Art. 19.      1. A fini di coordinamento, i presidenti della giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive [...]
Art. 20.      1. Ai sensi dell'art. 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo è fissata al 1° gennaio 1973.
Art. 21.      1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.


§ 41.7.181 - D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale.

(G.U. 22 aprile 1992, n. 94, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizioni che seguono è lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige quale risulta dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dagli articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989, n. 386, in forza dell'art. 104 dello statuto.

 

          Art. 2.

     1. La devoluzione alla regione Trentino-Alto Adige delle quote del gettito delle entrate tributarie di cui all'art. 69 dello statuto è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate nelle casse dello Stato nel territorio della regione.

 

          Art. 3.

     1. Ai sensi degli articoli 72 e 73 dello statuto, le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo e la regione e le province possono istituire tributi propri in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato.La regione e le province possono altresì istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano. Fino all'istituzione da parte delle province o della regione dei predetti tributi e contributi continuano ad applicarsi le norme relative ai corrispondenti tributi e contributi statali. [1]

     2. Per i fini dell'art. 72 dello statuto ed entro il limite dei principi indicati al comma 1, le province possono stabilire, con efficacia nel loro ambito territoriale, forme di imposizione che colpiscono attività ovvero utilizzo di beni immobili riferiti alla pratica turistica, ovvero attività economiche qualificate come turistiche o inerenti al turismo, in quanto dallo stesso direttamente influenzate sotto il profilo economico, anche in rapporto alla localizzazione dell'attività medesima. [2]

 

          Art. 4.

     1. I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 71 dello statuto, ceduti alle province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al bilancio delle rispettive province.

     2. I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale sono di spettanza delle province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.

 

          Art. 5.

     1. La devoluzione alle province autonome di Trento e Bolzano delle quote del gettito delle entrate tributarie e la cessione dei canoni, di cui agli articoli 70, 71 e 75 dello statuto, è effettuata sulla base dell'ammontare delle entrate stesse versate in conto competenza e in conto residui nelle casse dello Stato nel territorio delle due province, nonchè ai sensi dell'art. 6.

     2. Ai fini dell'art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato. Le entrate tributarie comprendono addizionali, maggiorazioni ed interessi per mancato o ritardato pagamento e non comprendono pene pecuniarie, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte a seguito di trasgressioni.

 

          Art. 6.

     1. L'applicazione dell'art. 75, comma 2, dello statuto ha luogo sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

     2. L'ammontare delle entrate di cui al comma 1 versate fuori dal territorio provinciale in attuazione di disposizioni amministrative è determinato sulla base delle rendicontazioni degli uffici competenti.

     3. L'ammontare delle quote di gettito della tassa sul possesso degli autoveicoli e quello delle quote di gettito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, di cui all'art. 75, comma 1, lettera f), dello statuto, sono determinati sulla base degli importi relativi ai veicoli immatricolati in ciascuna provincia e, rispettivamente, sulla base delle quantità erogate dagli impianti di distribuzione situati in ciascuna provincia nell'anno cui la devoluzione si riferisce e dell'aliquota media ponderata della corrispondente imposta di fabbricazione nel medesimo anno.

     4. La determinazione dell'ammontare delle altre entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite fuori dal relativo territorio in attuazione di disposizioni di legge, fino a quando non saranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, modalità analitiche di determinazione dei gettiti di spettanza provinciale, è effettuata d'intesa tra il Ministro del tesoro ed i Presidenti delle rispettive Giunte provinciali.

     5. Ai fini dell'applicazione del comma 4 si fa riferimento:

     a) per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, alle relative dichiarazioni, nonchè certificazioni sostitutive, ovvero ad ogni altra documentazione, anche provvisoria, utile ad individuare le entrate di spettanza provinciale con riferimento ai contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio delle province;

     b) per le ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti, ad ogni documentazione idonea a consentire una valutazione delle entrate di spettanza provinciale con riguardo ai depositi delle persone fisiche ed ai titoli esistenti presso gli uffici postali e gli sportelli di aziende e di istituti di credito operanti in ciascuna provincia, ovvero in relazione ai titoli comunque amministrati da aziende ed istituti di credito con sede in ciascuna provincia.

     6. Con l'intesa di cui al comma 4 è determinata l'incidenza convenzionale di ciascuna delle entrate tributarie considerate al comma 5 rispetto alle corrispondenti entrate tributarie riscosse nel territorio delle due province per il medesimo esercizio finanziario. Detta incidenza convenzionale è applicata per la determinazione delle entrate tributarie da devolvere alle province con riferimento all'anno nel quale è intervenuta l'intesa di cui al comma 4 ed ai successivi anni, sino al perfezionamento di nuova intesa, che di regola ha cadenza non inferiore al triennio. All'atto della prima intesa è altresì determinata l'incidenza percentuale annua relativa al periodo dal 1988 all'anno cui la predetta intesa si riferisce.

     7. Le entrate afferenti il territorio provinciale ed affluite fuori dal medesimo in attuazione di disposizioni legislative, non quantificate a termini dei commi precedenti, si considerano compensate con le entrate riscosse nel territorio delle due province e afferenti alla restante parte del territorio nazionale.

 

          Art. 7.

     1. Il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate predette.

     2. Le modalità di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione e le province.

 

          Art. 8.

     1. Il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli, 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.

     2. Detto versamento è effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed è eseguito con periodicità trimestrale. [3]

     3. Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, è effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1° gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

     4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta [4]

 

          Art. 9. [5]

     1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità diverse da quelle di cui al comma 6, dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regiore o delle province, ivi comprese quelle rela- tive a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis

 

          Art. 10. [6]

     1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonché della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalità e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.

     2. L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio è definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora recessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.

     3. Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto è stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonché delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal docunento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.

     4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purché non specificatamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo.

     5. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie:

     a) le spese relative al personale statale in attività o quiscenza;

     b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;

     c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regiori a statuto ordinario e speciale;

     d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;

     e) gli interventi statali per la finanza locale.

     6. . Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, può essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti.

     7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresì:

     a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;

     b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province.

     8. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'art. 9.

     9. Il versamento della quota variabile spettante alle province è eseguito, con periodicità trimestrale, secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi sono resi disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4-bis.

     10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta.

 

          Art. 10 bis. [7]

     1. Entro la data di cui al comma 2 dell'art. 10 è altresì definito l'accordo tra il Governo e il presidente della giunta regionale che individua:

     a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

     b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica, nonché tenuto conto della quota di cui alla lettera a).

     2. Nell'ambito della definizione dell'accordo si provvede altresì alla ricognizione congiunta delle modalità di applicazione dell'art. 9.

     3. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di deleghe di competenze statali alla regione

 

          Art. 11.

     1. Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o è ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie relative all'imposta predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali, le conseguenti minori entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi erariali.

     2. La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo delle devoluzioni in quota variabile di cui all'art. 78, comma 1, dello statuto.

     3. Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo intesa con il presidente della giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali.

     4. Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello nel corso del quale si è verificato il fatto che le ha originate.

 

          Art. 12. [8]

     1. Le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali. A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386.

     3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.

     4. Le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o più soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento

 

          Art. 13.

     1. La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonchè dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze.

     2. Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalità di cui all'art. 82 dello statuto.

     3. La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalità per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.

 

          Art. 14.

     1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 16 dello statuto, lo Stato provvede a rimborsare la regione e le province delle spese dalle stesse sostenute. La relativa quantificazione è disposta sulla base dei criteri previsti nelle singole norme di delega, ovvero d'intesa tra il Governo ed i presidenti delle rispettive giunte.

 

          Art. 15.

     1. Le quote di stanziamenti degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato, di cui è stata prevista, in base alle leggi vigenti nei vari settori di intervento, l'assegnazione alla Regione Trentino-Alto Adige, per le materie di competenza delle province di Trento e Bolzano sono corrisposte alle province stesse e rimangono acquisite ai rispettivi bilanci.

 

          Art. 16.

     1. Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti.

     2. Alla regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 218.

 

          Art. 17.

     1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di finanza locale esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, nonchè quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle province di Trento e Bolzano. La materia della finanza locale non comprende la materia dei tributi locali.

     2. Restano ferme le competenze nelle materie relative agli ordinamenti attribuite alla regione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

     3. Nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonchè le procedure per l'attività contrattuale.

 

          Art. 18.

     1. Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto.

     2. In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni delle parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello statuto, che la Giunta provinciale presenta al Consiglio.

 

          Art. 19.

     1. A fini di coordinamento, i presidenti della giunta provinciale concordano annualmente con il Ministro del tesoro l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti destina nelle rispettive province sulla base dei programmi nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, e, secondo le priorità dagli stessi stabilite, anche in deroga alle eventuali disposizioni statali in materia.

 

          Art. 20.

     1. Ai sensi dell'art. 110 dello statuto la decorrenza dell'applicazione delle norme contenute nel titolo VI dello statuto medesimo è fissata al 1° gennaio 1973.

     2. I rapporti finanziari derivanti dell'applicazione del titolo VI dello statuto per il periodo compreso tra il gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1987 si intendono regolati a titolo definitivo secondo le modalità provvisoriamente adottate dai competenti organi statali, nei riguardi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

     3. Ai fini della detrazione di cui all'art. 12, comma 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono quelle devolute alla regione ed alle province ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per gli esercizi 1988 e 1989.

     4. Ai fini della detrazione di cui all'art. 12, comma 4, della legge 30 novembre 1989, n. 386, le somme sostitutive dei tributi erariali soppressi sono determinate in misura pari ai trasferimenti complessivamente disposti dallo Stato ai comuni a titolo di ripartizione del fondo ordinario per la finanza locale.

     5. Le somme da detrarre ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono determinate dal Ministro del tesoro, d'intesa con i presidenti delle rispettive giunte.

     6. Fino a quando non sarà emanato il decreto previsto dall'art. 7, comma 2, il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 è determinato al lordo dei rimborsi e accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle predette entrate e le somme dovute dalle province e dalla regione a titolo di rimborso sono conteggiate in detrazione in occasione dei versamenti di cui all'art. 8, commi 3 e 4, per gli importi richiesti dall'intendenza di finanza o da altri uffici dell'Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 21.

     1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

     2. Sono abrogati l'art. 1 e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.

 


[1]  Comma così modificato dall'art.1 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432

[2]  Comma così sostituito dall'art.1del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432

[3]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432

[4]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432

[7]  Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 432